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12.1998.114 ΓÇó Joinder of two civil actions before one forum
12.1998.114Other CourtJul 14, 1998Granted
The applicant, a construction company, requested joinder of two ordinary civil actions for CHF 7,300 filed against two different respondents before two district courts. The Second Civil Chamber held that facultative joinder existed because the claims were based on the same factual and legal circumstances and stemmed from a common act. The respondents’ objection to joinder was treated as a merits objection, not as a procedural obstacle. The chamber joined the proceedings at the forum of one co-defendant, where the works had been carried out, and left the question of common or separate instruction to the Pretore. Court costs were charged to the applicant, and no party compensation was awarded to the respondents.
Art. 42, 43 cpv. 3, 44 and 17 lit. e CPC; joinder of actions and determination of the forum. Facultative joinder is admissible where several claims, brought by or against different parties, rest on identical factual and legal premises and derive from a common act or transaction. A dispute over whether the respondents are substantively bound does not negate joinder as a procedural institution, but concerns the merits. Where joinder is ordered under Art. 44 CPC, the joined cases are brought before the forum of one co-litigant; the trial judge may thereafter order either joint or separate instruction under Art. 43 cpv. 3 CPC. A party who could have sued jointly under the special forum rule of Art. 17 lit. e CPC may be charged with the costs of an unnecessary joinder motion.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.114
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00114
Lugano 14 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di congiunzione di cause presentata l’8 maggio 1998 da
riguardante le cause ordinarie inappellabili da lui promosse alla stessa data contro
avanti alla Pretura del distretto __________
e
avanti alla Pretura del distretto __________
con la quale l’istante chiede che le due procedure vengano congiunte al foro di uno dei due litisconsorti convenuti e meglio a quello di Leventina.
Viste le osservazioni 16 maggio 1998 di __________ e 25 maggio 1998 di __________ con le quali si contesta l’esistenza di un litisconsorzio tra i convenuti e si chiede la reiezione dell’istanza di congiunzione non opponendosi però la signora __________ a che la sua causa venga conosciuta e decisa dal Pretore di __________.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’istante ha convenuto __________ avanti al Pretore di __________ avanti al Pretore di __________ chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Fr. 7’300.- oltre interessi e spese, a valere quale partecipazione al costo dei lavori, eseguiti a __________, per l’eliminazione di disfunzioni degli impianti di evacuazione delle acque relativi a tre case d’abitazione appartenenti singolarmente ad ognuna delle parti in causa;
che l’istante giustifica la sua domanda di congiunzione per il fatto che i convenuti rappresentano un litisconsorzio facoltativo dal momento che hanno ordinato in comune l’esecuzione dei lavori;
che l’istante, ritenendo le controparti quali litisconsorti, avrebbe potuto presentare una sola istanza, contro entrambi, al foro di una sola di esse - quindi ad un unico Pretore - in forza della norma dell’art. 17 litt. e) CPC, senza dover appesantire la procedura con l’inoltro dell’istanza di congiunzione;
che, in ogni caso, l’art. 44 CPC permette alla Camera civile di pronunciare, su istanza di parte, la congiunzione, al foro di uno dei litisconsorti, di cause pendenti avanti a giudici diversi;
che esiste litisconsorzio tra pluralità di attori o convenuti quando si discute di pretese diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune (art. 42 CPC);
che la contestazione dei convenuti riferita all’esistenza del litisconsorzio coinvolge il merito della questione e non ha alcuna influenza sull’essenza della figura processuale del litisconsorzio facoltativo, lasciata alla libera scelta delle parti ed il cui requisito essenziale è costituito dall’identità dei presupposti di fatto e di diritto (Rep. 1979, 335);
che l’identità della fattispecie sulla quale poggiano le due cause da congiungere non può essere seriamente contestata;
che acquisito così il principio della congiunzione bisogna decidere la questione del foro che dev’essere quello di uno dei litisconsorti;
che, nel caso di specie, è evidente come la congiunzione debba farsi al foro di __________ (voluto anche dalla convenuta __________ luogo dove sono avvenuti i lavori e dove più facilmente può essere svolta l’istruttoria di causa;
che, di fronte al desiderio dei convenuti inteso a che le cause rimangono comunque separate, starà al Pretore disporre per un istruttoria ed un giudizio comune oppure separato (art. 43 cpv. 3 CPC);
che la tassa di giustizia e le spese di questo pronunciato sono lasciate a carico della parte istante che, applicando la disposizione dell’art. 17 litt. e) CPC, avrebbe potuto e dovuto evitare di presentare la domanda di congiunzione mentre non si assegnano ripetibili alle controparti che si sono opposte, ingiustificatamente, all’istanza;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
ordina
L’istanza 8 maggio 1998 di __________, impresa di costruzioni, __________ è accolta e di conseguenza la causa inappellabile promossa, dal qui istante, alla Pretura di __________ contro __________ congiunta a quella promossa dallo stesso istante contro __________ alla Pretura del distretto di __________.
La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico dell’istante.
Intimazione a:
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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