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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.110
Data decisione, Autorità:
10.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00110
Lugano
10 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.01281 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con petizione 24 luglio 1995 da
(rappr.
dall'avv. __________)
contro
(rappr.
dall'avv. __________)
che il
Pretore, con sentenza 24 marzo 1998, ha accolto condannando il convenuto a
versare all’attrice l’importo di Fr. 79’650.– oltre interessi al 5% dal 5
settembre 1992.
Ed ora
sull’appello 28 aprile 1998 di __________ che chiede la riforma del primo giudizio
nel senso di respingere la petizione mentre la controparte, con osservazioni 8
giugno 1998, ne chiede la reiezione.
Considerato
che,
con pronuncia 14 luglio 1998, questa Camera ha fatto ordine all’appellante
__________ di prestare, ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt. b) CPC, una
cauzione processuale di Fr. 3’000.– entro il 1 settembre 1998 con la
comminatoria che la decorrenza infruttuosa di questo termine avrebbe avuto come
conseguenza lo stralcio dell’atto di appello;
che,
con lettera 1 settembre 1998, il patrocinatore dell’appellante chiede una proroga
di 15 giorni del termine per il versamento della cauzione poiché non sarebbe riuscito
a contattare il suo cliente;
che
la domanda di proroga, formulata del resto l’ultimo giorno utile quando invece
dovrebbe essere presentata prima della scadenza del termine (art. 130 cpv. 2
CPC), non può essere accolta poiché la conoscenza dell’obbligo di prestare cauzione
risale al 18 luglio 1998, giorno successivo all’intimazione del decreto del 14
luglio 1998, e la probabilità di sottostare ad un tale impegno doveva essere
nota al patrocinatore dell’appellante già a far tempo dalla notifica delle
osservazioni all’appello dell’ 8 giugno 1998 contenenti anche la domanda di
prestazione di cauzione nei confronti della quale __________ è rimasto silente;
che
il termine assegnato - oltre un mese - ed il contenuto importo chiesto
avrebbero permesso ad una parte diligente, anche se domiciliata all’estero, di
far fronte all’ obbligo impostole senza necessità di chiedere proroghe, nella
specie poi perfettamente ingiustificate non ravvisandosi nei motivi esposti
nemmeno giustificazioni atte a fondare una domanda di restituzione in intero;
che
la conseguenza, annunciata, della mancata prestazione della cauzione processuale
è lo stralcio dell’appello che viene, con la presente decisione, formalizzato;
che
all’appellante vanno caricati i costi di questo giudizio e le ripetibili per la
controparte;
Per i quali motivi
visto l’art. 153
cpv. 3 CPC
e, per le spese,
la vigente TG
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
28 aprile 1998 di __________ nei confronti della sentenza 24 marzo 1998 della
Pretura di Lugano, sez. 1 (inc. no. OA.95.01281) è stralciato dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 200.– e le spese in Fr. 50.– (totale Fr. 250.–), già
anticipate dall’appellante rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 3’000.– per ripetibili d’appello.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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