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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.103
Data decisione, Autorità:
30.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00103
Lugano
30 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.253 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 9 aprile 1997 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.--
oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 10 aprile 1998 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 27 aprile 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni 22 maggio 1998 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, il convenuto sino alla fine del 1994 avrebbe
occupato in qualità di inquilino l’appartamento n. __________ del blocco
__________ della comproprietà in questione, all’epoca di proprietà di
__________.
Stante
il mancato pagamento delle spese condominiali degli anni 1992-1994 da parte del
__________, l’appartamento sarebbe poi stato venduto ai pubblici incanti il 15
febbraio 1995.
Il
convenuto avrebbe in seguito accettato di pagare un importo di fr. 10’000.-- a
valere quale saldo delle suddette spese condominiali, promessa che egli non avrebbe
tuttavia onorato, dal che la presente causa.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando l’esistenza di un proprio
obbligo all’assunzione degli oneri condominiali, che secondo l’art. 712h CC
graverebbero solo il proprietario del fondo, ovvero in concreto il signor
__________. Non avendo il convenuto rilasciato alcuna promessa di pagamento,
non si potrebbe nemmeno ritenere che egli abbia assunto il debito del suo
locatore, e quand’anche l’avesse fatto la sua dichiarazione sarebbe viziata da
errore essenziale, così che nulla giustificherebbe il richiesto pagamento.
C. Il
Pretore sulla scorta delle risultanze istruttorie ha ritenuto comprovata
l’avvenuta assunzione ex art. 176 CO da parte del convenuto del debito del
__________, concordemente ridotto a fr. 10’000.--, ed ha di conseguenza accolto
la petizione.
D. Con
l’appello il convenuto postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi del mancato
perfezionamento dell’accordo di assunzione del debito o, in subordine,
l’inefficacia di tale accordo per errore essenziale, eccezione che il Pretore
avrebbe omesso di esaminare.
E. Delle
argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
prima censura dell’appellante concerne la decisione pretorile di ritenere
provata l’esistenza di un impegno da parte sua al pagamento di fr. 10’000.-- a
valere sul debito per oneri condominiali del suo ex locatore __________.
1.1 Il
primo argomento a questo proposito riguarda l’asserita inaffidabilità dei testi
che hanno deposto per l’esistenza del consenso del convenuto al pagamento di
fr. 10’000.--, essendo due di essi dipendenti della __________ estensori
dell’atto introduttivo di causa, ed essendo il terzo un condomino dello
stabile.
1.1.1 Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che il solo fatto che un teste sia
dipendente di una parte non permette ancora, in assenza di elementi di sospetto
scaturenti dalla deposizione -segnatamente della grave discordanza del suo
contenuto al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove- di
dubitare della sua indipendenza e pertanto dell’attendibilità della
testimonianza (II CCA 29 febbraio 1996 in re O. SA/F. e riferimenti; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 19).
Nel
caso di specie, oltre a non essere i testi __________ dipendenti dell’attrice,
ma solo della società incaricata dell’amministrazione del condominio -il che
attenua evidentemente quel legame in cui il convenuto, a torto, ravvisa il
fondamento dei propri dubbi-, è addirittura pacifico, stante il silenzio dello
stesso convenuto, che non vi è alcun elemento di contrasto tra le risultanze
delle deposizioni ed altri elementi di causa, eccezion fatta per la diversa ma
(quella sì) interessata opinione del convenuto.
Non
potendosi desumere alcunché dal fatto che i testi, nell’esecuzione delle
proprie mansioni di incaricati della gestione del condominio in esame, abbiano
firmato l’atto introduttivo di causa -capita del resto abitualmente anche agli
avvocati di citare se stessi come testi nelle cause da loro condotte (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 228, n. 6)-, le riserve del convenuto circa
l’attendibilità dei due predetti testimoni possono tranquillamente essere
superate.
1.1.2 Di
analogo tenore, e quindi parimenti infondati, sono i sospetti che il convenuto
esprime all’indirizzo del teste avv. __________, proprietario di un appartamento
del condominio __________ che sarebbe “parte molto interessata”, mentre
addirittura ingiuriosa nei riguardi del primo Giudice -e la violazione dell’art.
68 CPC viene qui formalmente rilevata- è l’insinuazione secondo cui “solo la
compiacenza del Pretore permette che egli si dichiari disinteressato all’esito
della lite” (appello, punto 2, pag. 7).
E’
bene rammentare al convenuto che l’indiretto interesse economico di un
condomino all’esito della lite avente per parte la comunione dei comproprietari,
e perciò non lui medesimo, non è superiore, ed è direttamente paragonabile, a
quello che può avere un azionista di minoranza nella causa riguardante la
società anonima della quale possiede una partecipazione, ma della quale non è
organo e con la quale non si identifica, così che la possibilità per lui di
deporre come teste, e dichiararsi indifferente all’esito della lite, è del
tutto pacifica (II CCA 14 marzo 1996 in re A./C.).
In
assenza di altre e più qualificanti censure sulla pretesa inattendibilità della
deposizione, ne deve conseguire la sua rilevanza ai fini del giudizio.
1.2 Quo
al contenuto materiale delle deposizioni contestate, il convenuto invece di
tacciare il Pretore di compiacenza avrebbe fatto meglio a rilevare che il teste
avv. __________ in merito all’asserito accordo di assunzione del debito si
limita a riferire quanto ha appreso da terze persone (“Vi sono stati dei
contatti che tra queste parti che mi sono stati riferiti da entrambi....si
trattava di un accordo verbale che mi è stato confermato sia dall__________che
dalla __________ ”), il che, per invalsa giurisprudenza, priva la sua
deposizione di ogni efficacia probatoria (da ultimo: II CCA 8 settembre
1998 in re H. AG/C.).
Le
deposizioni __________ costituiscono invece la prova del fatto che il
convenuto, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha effettivamente
dichiarato di volersi assumere, limitatamente ai fr. 10’000.-- a cui esso è
stato ricondotto, il debito per oneri condominiali di __________, mentre è
irrilevante la questione a sapere se egli abbia voluto assumere il debito
cumulativamente con il precedente debitore o se invece con tale assunzione
abbia voluto liberarlo, non mutando nelle due ipotesi l’obbligo al pagamento
del resistente.
Ed
in effetti il convenuto nel proprio gravame non può negare che questi testi,
sulla base di personali constatazioni, abbiano concordemente deposto in questi
termini, ma per inficiare la portata delle loro dichiarazioni egli obietta che
essi non avrebbero spiegato quando l’accordo si sarebbe perfezionato, né
avrebbero precisato il motivo per il quale egli avrebbe voluto assumersi un
impegno di pagamento, né ancora se egli era consapevole di non avere alcun
obbligo legale all’assunzione di quel debito (appello, pag. 7 e 8).
L’obiezione
è nel complesso inconsistente.
A
prescindere dal fatto che il teste __________ indica con esattezza dove e
quando l’accordo si è perfezionato (il 3 maggio 1995 alle 10.00 negli uffici
del convenuto), il convenuto dimentica che il teste in udienza non rilascia una
dichiarazione, ma risponde alle domande che gli vengono formulate, e che
pertanto il suo silenzio su determinati aspetti di un avvenimento non significa
che la deposizione non è attendibile, ma che la parte che aveva interesse
all’accertamento di quei particolari ha omesso di formulare le corrispondenti
domande.
1.3 Il
convenuto adduce inoltre che le prove documentali dimostrerebbero il mancato
perfezionamento dell’accordo di assunzione del debito (punto 3.1, pag. 7), ma
l’argomentazione è fuorviante: vero è semmai che l’accordo non risulta in forma
documentale, ma è invece stata dimostrata la sua sussistenza in forma orale,
dal che è irrilevante l’accenno a documenti che sarebbero stati manipolati, non
essendo gli stessi rilevanti ai fini del giudizio.
- Per
il caso, verificatosi, in cui si debba ammettere l’esistenza del consenso del
convenuto all’assunzione del debito, il convenuto adduce che la sua volontà
sarebbe viziata da errore essenziale ai sensi dell’art. 23 CO per il motivo che
egli avrebbe inteso assumere solo l’impegno di pagamento di una somma da lui
dovuta, il che non era invece il caso nella fattispecie (appello, punto 4, pag.
10).
L’argomentazione
è infondata e contraddittoria: se infatti si fosse trattato di un debito del
convenuto, non vi sarebbe stato alcun bisogno del suo consenso alla sua
assunzione, né di conseguenza un’assunzione di debito gli sarebbe stata
prospettata; vero è invece che l’assunzione di debito -cumulativa od esclusiva-
riguarda sempre per sua stessa natura un’obbligazione della quale non si è già
debitori, così che è manifesto che il preteso errore del convenuto, quand’anche
vi fosse stato, sarebbe ben lungi dall’essere essenziale, ma sarebbe in
sostanza un poco comprensibile errore sui motivi, in forza del quale il
convenuto non potrebbe comunque sottrarsi all’obbligo validamente assunto (art.
24 cpv. 2 CO).
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni
suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
27 aprile 1998 di __________ è respinto.
II. E’
intersecata la frase “Di conseguenza parte molto interessata e solo la
compiacenza del Pretore permette che egli si dichiari disinteressato all’esito
della lite” a pagina 7 dell’appello.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 550.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 700.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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