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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.66
Data decisione, Autorità:
27.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00066
Lugano
27 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.188 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 18 aprile 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’935.30
oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda
sulla quale la convenuta, preclusa, non si è espressa, e che il Pretore con
sentenza 26 febbraio 1997 ha accolto per fr. 8’951.10 oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 12 marzo 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 4 aprile 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Considerato
in fatto ed in
diritto
-
che
l’attrice procede nella presente causa per l’incasso di 5 fatture relative a
forniture, avvenute nel 1995 e rimaste incontestate, di vernici di vario tipo;
-
che
la convenuta si è lasciata precludere ai sensi dell’art. 169 CPC e non si è
pertanto espressa sulla petizione;
-
che
in corso di causa, e meglio in data 2 settembre 1996, essa ha tuttavia
effettuato un pagamento fr. 4’984.20;
-
che
nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attrice
risulterebbe sufficientemente comprovata dalle fatture e dai bollettini di
consegna;
-
che
la convenuta inoltre avrebbe promesso con il fax del 2 settembre 1996
l’integrale pagamento, e perciò si potrebbe ritenere l’assunzione da parte sua
anche del debito relativo alle fatture emesse a nome della ditta individuale
__________;
-
che
di conseguenza il Pretore ha accolto la petizione per il capitale residuo e gli
interessi;
-
che
con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso
di essere liberata dal debito di fr. 8’951.10 oltre interessi per il motivo che
le fatture doc. C, F, H, L sarebbero intestate alla ditta individuale
__________ e non alla convenuta, dal che una carenza di legittimazione passiva
che il Pretore avrebbe dovuto rilevare d’ufficio;
-
che
il gravame è unicamente fondato nella misura in cui afferma che la questione
della legittimazione passiva deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (II
CCA 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA, 31 maggio 1995 in re P./W.);
-
che
per il resto, dalla sola formale discrepanza tra il nominativo
dell’intestatario della fattura e quello della persona convenuta in causa non
si può ancora dedurre la carenza di legittimazione passiva della parte
convenuta (II CCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in
re T. SA/G);
-
che
in concreto la questione è senza dubbio superata dal fatto che sia la ditta
individuale __________ (con la lettera 21 giugno 1996 annessa al gravame), che
la convenuta (con il telefax 2 settembre 1996 annunciante il pagamento
parziale), si sono esplicitamente assunte l’intero debito;
-
che
il gravame, di evidente natura dilatoria, può pertanto essere respinto,
gravando la convenuta di spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
12 marzo 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà
all’attrice fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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