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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.56
Data decisione, Autorità:
11.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00056
Lugano
11 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.100
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 15
luglio 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
tutti
rappr. dallo studio legale __________
in
materia di contratto di locazione (disconoscimento del debito) che il
Segretario-assessore della Pretura, con decisione 13 febbraio 1997, ha respinto
siccome irricevibile.
Ed
ora sull’appello 28 febbraio 1997 della parte attrice che chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di dichiarare ricevibile la petizione.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che, a seguito del rigetto
in via provvisoria dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fattogli
intimare per il pagamento di pigioni scadute riguardanti un negozio in via
__________ a __________, il dr. __________ ha introdotto, nella forma della
petizione, un’azione di disconoscimento del debito che il primo giudice,
accogliendo la relativa eccezione delle controparti, ha dichiarato irricevibile
perché non preceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione per le
controversie in materia di conciliazione;
che l’attore impugna
questa decisione argomentando che l’istituto della conciliazione in materia di
locazione non è applicabile nell’ambito di un’azione di disconoscimento del
debito; che l’obbligo della conciliazione incombeva del resto a controparte
prima di introdurre la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione; che, in
ogni caso, già pendente la petizione di disconoscimento e prima ancora della
proposizione dell’eccezione di controparte, ha chiesto al competente Ufficio di
convocare le parti per il tentativo di conciliazione che ha avuto luogo con
esito negativo e con la conseguenza di sanare la mancanza del presupposto
processuale invocato da controparte;
che le domande di rigetto
dell’opposizione al precetto esecutivo per pretese riguardanti il contratto di
locazione non devono essere precedute dal tentativo di conciliazione (DB 1993,
31; CCC 3 ottobre 1994 M. c. T.);
che invece le
giurisprudenze cantonali impongono che l’azione di disconoscimento del debito,
sempre riguardante controversie in materia di locazione, debba essere
obbligatoriamente preceduta dal tentativo di conciliazione (II CCA 16
dicembre 1994 F. SA c. A.G. SA; CCC 8 febbraio 1994 A. c. De C.; DB
1993, 31; JdT 1994 III 24; MRA 1995, 104; Cahiers du bail 1995,
63);
che la decisione del
Tribunale federale (I CCTF 4 gennaio 1996, 4C.255/1995) che permette alle
parti, in una locazione commerciale, di rinunciare anche tacitamente
all’esperimento di conciliazione prima di avviare qualsiasi azione non convince
per le motivazioni a sostegno che tuttavia qui non torna conto esporre e
partitamente criticare poiché, nel caso concreto, le parti non vi hanno
rinunciato, anzi l’esperimento di conciliazione è stato tentato;
che il fatto, per
l’attore, di aver chiesto l’intervento dell’Ufficio di conciliazione a solo
titolo cautelativo, non permette diversa conclusione poiché le controparti a
quel tentativo non hanno rinunciato sia partecipandovi sia sollevando in causa
la relativa eccezione;
che quella stessa sentenza
federale riafferma il principio dell’obbligatorietà della conciliazione prima
di poter far capo all’autorità giudiziaria senza possibilità che la mancanza di
questo presupposto processuale, da esaminarsi d’ufficio dal giudice, possa
essere sanata in corso di causa;
che, come correttamente
deciso dal primo giudice, la petizione presentata al Pretore senza preventivo
intervento dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione si rivela così
prematura e quindi irricevibile;
che per il rispetto del
termine di presentazione dell'azione vale il giorno dell'introduzione della
domanda al competente Ufficio di conciliazione e non il momento dell'udienza
davanti a quell'autorità;
che pertanto l'attore non
è decaduto dal suo diritto d'iniziare l'azione di disconoscimento del debito
poiché il termine supplementare dell'art. 139 CO -che nel caso specifico è di
soli 10 giorni- è riservato al debitore anche quando la sua azione è stata
introdotta in modo irrito (DTF 109 III 49);
che l’appello, infondato
in ogni suo punto, può essere respinto già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC con l’obbligo per l’appellante di assumersi la tassa e le spese di
giudizio;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 28
febbraio 1997 del dr. __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (per complessivi Fr. 500.-) sono
a carico dell’appellante.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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