AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.50
Data decisione, Autorità:
14.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00050
Lugano
14 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa IU.96.300 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 4 promossa con istanza 19 aprile 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4’405.15 oltre
interessi a saldo delle proprie pretese salariali.
Domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr.
11’216.60 oltre interessi a titolo di risarcimento danni.
Il Pretore con sentenza 26
luglio 1996 ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3’272.50 oltre interessi,
mentre ha respinto la riconvenzionale.
Appellante la parte
convenuta, che con atto di appello del 6 agosto 1996 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la
riconvenzionale.
Mentre la parte istante,
con osservazioni 21 agosto 1996, postula la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza del Pretore.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è stato
alle dipendenze di __________ in qualità di autista dal 22 maggio 1995 (doc.
A), sino al 9 ottobre 1995.
Dal 6 agosto al 2 ottobre
1995 egli ha dovuto sospendere la propria attività a causa di un infortunio non
professionale che gli ha cagionato una totale inabilità lavorativa (doc. B).
Durante questo periodo la datrice di lavoro ha percepito dall’__________ di
__________, compagnia presso la quale il lavoratore era assicurato per la
perdita di guadagno, l’importo di fr. 5’585.- (doc. G e H) di cui solo fr.
3’395.90 sono stati riversati al lavoratore (doc. I) a titolo di indennità per
incapacità lavorativa per il periodo dal 9 agosto al 15 settembre 1995, da qui
l'inoltro dell’istanza che ci occupa con la quale __________ ha chiesto il
pagamento di fr. 4'405.15 a saldo delle proprie pretese salariali, compreso il
pagamento delle vacanze non godute e di due trasferte a __________a effettuate
per motivi di lavoro durante dei giorni festivi.
B. La convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver saldato ogni e qualsiasi
pretesa salariale dell’istante sino al 2 ottobre 1995, data per la quale deve
essere considerato rescisso il rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del
lavoratore di riprendere la propria attività presso la sede di __________, dove
era stato assegnato per motivi organizzativi. Per quanto attiene alle trasferte
a __________, le stesse non sono state riconosciute in quanto non effettuate
per esigenze di servizio.
In via riconvenzionale la
convenuta ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 11'216.60,
pari al danno cagionato al veicolo affidatogli per lo svolgimento delle sue
mansioni di autista (doc. 3).
C. Nella sentenza del 26
luglio 1996 il Pretore, accertata la fine del rapporto di lavoro per il 9
ottobre 1995, ha riconosciuto al lavoratore il diritto alla rifusione di fr.
2'489.10, pari all'importo di sua spettanza a titolo di indennità per
incapacità lavorativa, oltre a fr. 783.40 per le vacanze non godute, mentre ha
respinto l’ulteriore pretesa relativa al pagamento delle trasferte a
__________ non essendo comprovato che si trattasse di trasferte di lavoro.
La domanda riconvenzionale
di parte convenuta è stata invece integralmente respinta mancando la prova che
a danneggiare il veicolo sia stato l’istante.
D. Con tempestivo
gravame datato 6 agosto 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale.
A mente dell’appellante il
pretore ha omesso di considerare la violazione da parte del lavoratore
dell‘obbligo di informazione
al momento della sua
assunzione, con particolare riferimento alla mancata indicazione nel suo
curriculum vitae del precedente impiego presso __________ dalla quale è stato
licenziato per scarso rendimento così come confermato dal teste __________,
violazione questa che a suo dire giustifica la trattenuta dell'importo fr.
3’272.50, rinconosciuto dal Pretore, a titolo di risarcimento.
Per quanto attiene alla
pretesa riconvenzionale, che la convenuta ripropone in giudizio, essa contesta
la conclusione del primo giudice secondo la quale mancherebbe la prova che a
cagionare il danno sia stato l'istante, prova che al contrario risulta dalla
deposizione __________ e che conferma lo stato difettoso del veicolo al momento
in cui gli è stato consegnato dall’istante.
E. Con osservazioni 21
agosto 1996 l’istante postula la reiezione del ricorso.
F. L’appello
erroneamente attribuito alla Camera di cassazione civile che ha concesso
l’effetto sospensivo e l’ha intimato per le osservazioni, è stato ritrasmesso
alla II CCA per sua competenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 12).
Considerato
in diritto:
- La prima censura
contenuta nel presente allegato ricorsuale è quella attinente alla mancata
presa in considerazione da parte del primo giudice della violazione da parte
del dipendente del suo obbligo di informazione al momento dell’assunzione,
rispettivamente delle conseguenze che simile violazione comporta.
A proposito di questa
censura, va preliminarmente rilevato che è solo in questa sede ricorsuale che
la convenuta pretende di trarre delle conseguenze dal fatto per l’istante di
non averla informata sulla sua precedente attività presso __________. Dinanzi
al primo giudice questa circostanza è infatti stata semplicemente stigmatizzata
senza che la convenuta se ne sia prevalsa per ottenere una qualsiasi sanzione a
carico dell’istante, tantomeno una richiesta di risarcimento.
L'art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC -applicabile alla fattispecie per il rinvio dell'art. 418 CPC all'art. 398
cpv. 1 CPC il quale prevede il rimedio ordinario dell’appello (art. 307 segg.
CPC) rispetti-vamente del ricorso per cassazione ex art. 327 segg. qualora il
valore sia inferiore ai fr. 8’000.-, contro le sentenze emanate dal pretore
nell’ambito della procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di
lavoro ex art. 416 segg. CPC- vieta alle parti la facoltà di addurre in sede di
appello nuovi fatti, prove ed eccezioni (II CCA 18 luglio 1991 in re
F.c/Z.). A quest'impossibi-lità di far valere in seconda sede nuovi elementi di
fatto o di diritto, non può essere contrapposta con successo la massima
ufficiale stabilita dal diritto federale nell'art. 343 cpv. 4 CO (ripresa
all'art 417 lett. c CPC), a mente del quale nelle controversie derivanti dal
rapporto di lavoro fino a un valore di fr. 20'000.-, il giudice accerta d'ufficio
i fatti e apprezza liberamente le prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato,
n. 4 ad art. 321).
Ciò significa che anche
nell’ambito della procedura speciale per mercedi e salari, le parti devono
proporre le loro allegazioni e contestazioni secondo il codice di rito, ossia
dinanzi al primo giudice di modo che queste possano essere sottoposte al
necessario contraddittorio (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 18 ad
art. 321). Eventuali negligenze procedurali delle parti, con particolare
riferimento all’obbligo di contestazione e allegazione dei fatti che loro
compete dinanzi al giudice di prime cure, non possono infatti essere sanate in
sede di appello.
Nel caso concreto, quindi,
le argomentazioni giuridiche che la convenuta propone per la prima volta in
questa sede ricorsuale per giustificare la trattenuta dell'importo di fr.
3'272.50, ossia il risarcimento per la violazione da parte dell’istante del suo
obbligo di informazione, non possono essere considerate siccome tardive.
A titolo abbondanziale va
comunque rilevato che la mancata informazione circa il precedente impiego
presso __________, impiego che peraltro risulta dal permesso di domicilio in
possesso della convenuta e dalla stessa prodotto in causa (doc. 1), non
giustifica nessuna richiesta di indennizzo. L’omissione di simile informazione
avrebbe potuto, se del caso, legittimare una rescissione con effetto immediato
del contratto (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 10 ad art.
320; Brühwiler, Kommentar zm Einzelarbietsvertrag, 1996, n. 8b ad art.
320 CO)
ma non una pretesa
risarcitoria mancando un qualsiasi riferimento ad un eventuale danno che la
convenuta avrebbe subito assumendo l’istante.
- La seconda censura
dell’appellante riguarda il mancato riconoscimento della sua pretesa riconvenzionale
con la quale rivendica il pagamento di fr. 11’216.60 a titolo di risarcimento
del danno accertato sul veicolo di sua proprietà.
Giusta l’art. 321e
cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o
per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal
lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto
riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni
tecniche che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini
del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La responsabilità del
lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una
violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von
Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 321e CO). Secondo il principio generale di
cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve provare, oltre all’esistenza e la
consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte
del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo
provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler, op. cit., n. III ad art.
321e CO),
Nel caso in
rassegna, il datore di lavoro si è limitato a provare il danno (doc. 3), mentre
non ha fornito nessuna indicazione circa l’esistenza di un nesso causale tra lo
stesso e l’operato dell’istante, ciò a maggior ragione se si considera che
quest’ultimo ha affermato di aver ricevuto il veicolo nelle stesse condizioni
in cui lo ha riconsegnato e che sono evidenziate dal teste __________. A
proposito di questa deposizione va rilevato che il teste si limita a commentare
lo stato del veicolo al momento in cui gli è stato consegnato, senza che da
questa deposizione sia possibile evincere la causa dei danni per l’eliminazione
dei quali si sono resi necessari gli interventi elencati nel doc. 3, in
particolare se la stessa sia da ricercare in una violazione del contratto da
parte del dipendente o sia in altro modo da ascrivere al medesimo.
Contrariamente a quanto
pretende l'appellante, la prova di una responsabilità dell'istante non può
neppure essere dedotta dal solo fatto per quest'ultimo di aver accettato la
presa in consegna del veicolo nello stato descritto dal teste __________,
ritenuto che l’affermazione dell’istante circa una tempestiva segnalazione
dello stato difettoso del veicolo alla convenuta, per il tramite del signor
__________, non è stata contestata in causa.
Alla luce di quanto, sopra
esposto, non avendo l’appellante evidenziato nessun motivo di riforma del
giudizio pretorile, questo deve essere confermato con la conseguente reiezione
del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non si prelevano tasse o
spese.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 agosto
1996 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano
tasse o spese per la procedura d’appello.
__________ rifonderà a
controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster