AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.48
Data decisione, Autorità:
04.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00048
Lugano
4 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01280 (già 340/1987) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3-
promossa con petizione 23 marzo 1987 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
ing.
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
938’816.40 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr.
806’980.95;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte a rifondergli
la somma di fr. 1’202’263.- oltre interessi;
domanda
riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 5 febbraio 1997, con cui ha
accolto la petizione limitatamente a fr. 646’908.95 oltre interessi e respinto
l’azione riconvenzionale;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 26 febbraio 1997, con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga respinta e la
riconvenzionale integralmente accolta;
mentre
la parte attrice con osservazioni 16 maggio 1997 ha postulato la reiezione del
gravame sia in ordine che nel merito, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto 19
febbraio 1981 (doc. A), integrato da tutta una serie di atti aggiuntivi (doc.
B-E), l’ing. __________ incaricò la __________ in qualità di impresa generale
dell’edificazione del complesso denominato __________ sulle part. __________ e
__________ RFD di __________: la mercede a favore dell’impresa generale venne
fissata forfettariamente in fr. 4’770’000.-.
Nel marzo 1983, quando
ormai buona parte delle opere erano state terminate, all’impresa venne intimato
di interrompere i lavori. Di qui la presente causa.
B. Con petizione 23
marzo 1987 __________, ritenendo che controparte avesse rescisso
ingiustificatamente il contratto impedendole di terminare i lavori, ha chiesto
la condanna dell’ing. __________ al pagamento di fr. 938’816.40 oltre
interessi, somma che risulta sommando alla mercede contrattualmente pattuita
(fr. 4’770’000.-) gli importi per opere supplementari (fr. 842’636.80), il
risarcimento per la rescissione del contratto (fr. 25’000.-) nonché le spese
avute (fr. 70’000.-), e deducendo il costo di una strada d’accesso non eseguita
(fr. 105’000.-), quello di altre opere parzialmente non eseguite, in
particolare inerenti il nuovo accesso e la parte lago (fr. 99’040.40), i
pagamenti effettuati da vari condomini per liberarsi dalle ipoteche legali (fr.
146’780.-) e gli acconti versati sino ad allora (fr. 4’418’000.-).
Con risposta e domanda
riconvenzionale 6 luglio 1987 il convenuto si è opposto alla petizione ed ha a
sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 1’202’263.-:
quanto all’azione principale, egli contesta di aver ordinato lavori
supplementari ed in particolare nella misura indicata dalla controparte, mentre
ritiene del tutto giustificata la rescissione del contratto per i ritardi e per
l’inadempienza dell’attrice; quanto alla riconvenzione, afferma come il credito
a suo favore risulti dai pagamenti dei condomini alla controparte (fr.
146’780.-), dalla mancata esecuzione di una strada (fr. 105’000.-), posizioni a
cui vanno sommati una pena convenzionale per il ritardo nella conclusione dei
lavori (fr. 100’000.-), un risarcimento per il rimpicciolimento del garage (fr.
299’449.-) nonché ulteriori somme per lavori mancanti (fr. 450’000.-) e per
difetti (fr. 500’000.-), deducendo tuttavia il saldo dovuto alla controparte
(fr. 352’000.-) ed i lavori supplementari (ammessi limitatamente a fr.
46’966.-).
In sede conclusionale
l’attrice ha ridotto le sue richieste a fr. 806’908.95.
C. Con sentenza 5
febbraio 1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 646’908.95
oltre interessi e respinto l’azione riconvenzionale.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto appurato che tutte le opere supplementari erano state ordinate
o ratificate dal convenuto personalmente o comunque dalla direzione lavori, la
quale agiva in sua rappresentanza; la rescissione del contratto era ascrivibile
al solo convenuto, non essendo stata riscontrata alcuna inadempienza a carico
dell’attrice. Ciò posto, tenuto conto delle risultanze della perizia giudiziaria,
ha riconosciuto all’attrice lavori supplementari per fr. 464’909.95 (fr.
247’972.70 per maggior volumetria, fr. 4’570.- per supplementi parte lago, fr.
70’243.90 per nuovo accesso, fr. 118’788.45 per modifiche appartamenti e parti
comuni, fr. 8’538.90 per sistemazione terreno __________, fr. 8’580.- per
predisposizione contatori calore, fr. 6’216.- per ventilazione garage); ammesso
inoltre il carattere ingiustificato della rescissione del contratto, il giudice
ha riconosciuto all’attrice le pretese di risarcimento danno e per le spese;
egli ha infine preso atto che i lavori in garanzia, da dedursi, ammontavano a
fr. 13’221.-: in conclusione, il credito a favore dell’attrice risultava perciò
dalla mercede pattuita (fr. 4’770’000.-), a cui andavano sommati il costo per
opere supplementari (fr. 464’909.95) nonché il risarcimento per la rescissione
del contratto (fr. 25’000.-) e le spese (fr. 70’000.-), deducendo il costo di
una strada non eseguita (fr. 105’000.-), quello dei lavori in garanzia (fr.
13’221.-), i pagamenti di vari condomini (fr. 146’780.-) e gli acconti versati
(fr. 4’418’000.-).
La domanda riconvenzionale
è stata infine respinta, già in mancanza di un sufficiente riscontro
probatorio: la penale di fr. 100’000.-, in quanto risultava che le parti, di
comune accordo, avevano pattuito il differimento del termine di consegna al
novembre 1982 e, non da ultimo, per i problemi occorsi a seguito del mancato
pagamento degli acconti a favore dell’attrice; quanto ai difetti, la perizia
aveva escluso la loro presenza, segnatamente nella misura indicata dal
convenuto; la pretesa per rimpicciolimento del garage era pure infondata, tanto
è vero che dagli atti risultava addirittura un suo aumento di volume; neppure è
stato infine rinvenuto un qualsivoglia supporto atto a comprovare l’esistenza
di opere non eseguite in misura di fr. 450’000.-.
D. Dell’appello 26
febbraio 1997 del convenuto, con cui si chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che la petizione venga respinta e la riconvenzionale integralmente
accolta, e delle osservazioni 16 maggio 1997 con cui la parte attrice ha per
contro postulato la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito,
protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto
- Giusta l’art. 309
cpv. 2 lett. f CPC l’atto di appello deve contenere, pena la nullità (art. 309
cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda.
La giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare che scopo della normativa è quello di permettere alla
controparte di prendere posizione sullo stesso ed all’autorità di ricorso di
esaminarlo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 3; IICCA 16
maggio 1995 in re C./N.); ciò presuppone, evidentemente, che in quella sede
l’appellante esponga e chiarisca, almeno in maniera approssimativa, i motivi
per i quali il giudizio di prime cure sarebbe errato (Rep. 1980 p. 259; IICCA
28 settembre 1995 in re A./M.-R., 29 febbraio 1996 in re O.Z. SA/F.), ritenuto
inoltre che non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite
ricerche nel copioso incarto onde sopperire alle carenze del ricorrente, il
quale non si è dato la briga di indicare da quali atti di causa prodotti in
primo grado risulterebbero le circostanze di fatto da lui allegate (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 90 n. 10 e ad art. 181 n. 14).
Ciò premesso, è evidente
come buona parte delle censure sollevate dall’appellante nel suo gravame
debbano essere considerate irricevibili per mancanza di sufficiente motivazione
in fatto e in diritto.
- Con riferimento alle
singole censure sollevate dall’appellante, si osserva quanto segue:
2.1 L’appellante afferma
innanzitutto (ad. 1) che il Pretore nel suo giudizio non avrebbe esaminato la
fondatezza della domanda riconvenzionale, commettendo con ciò arbitrio e
violando il suo diritto di essere sentito.
La censura è palesemente
infondata, tanto è vero che la domanda riconvenzionale è stata regolarmente
esaminata dal giudice di prime cure: le motivazioni in merito alla stessa sono
in effetti riportate a p. 9 della sentenza pretorile, mentre a p. 10 vi è il
relativo dispositivo.
2.2 L’appellante contesta
(ad. 2) il fatto che il Pretore abbia riconosciuto all’attrice, tra le opere
supplementari, un importo di circa fr. 248’000.- a titolo di maggior
volumetria.
Il fatto che l’appellante
non riconosca tale importo (ad. 2 lett. a) è irrilevante.
È vero che a suo tempo in
sede penale era stato appurato che il convenuto avesse provocato alla
controparte un danno di circa fr. 78’000.- (recte: fr. 80’093.71, cfr. doc. O e
P) con riferimento ad una questione di volumetria (ad. 2 lett. b): proprio per
quel motivo, segnatamente per aver sottaciuto alla controparte al momento di
sottoscrivere i piani che gli stessi erano stati da lui modificati nel senso di
un aumento della volumetria da eseguirsi dall’impresa attrice -rimanendo di
contro invariata la mercede d’appalto- il convenuto era stato condannato per
tentata truffa. Nel caso di specie la circostanza è tuttavia irrilevante: in effetti
è pacifico che la maggior volumetria eseguita dall’attrice e riconosciuta dal
Pretore (581.365 mc, cfr. perizia p. 15) non era soltanto quella conseguente al
tentativo di truffa (che era di soli 188 mc, cfr. doc. O p. 6 e 8), ma con
tutta evidenza corrispondeva ad ulteriori interventi supplementari che il
convenuto stesso o la direzione lavori avevano ordinato (doc. Z p. 7; teste
__________ e __________ verbale 30/11/1987 p. 2 e 9).
È per contro falso che il
contratto d’appalto non si basasse su una determinata volumetria (ad. 2 lett.
c) e meglio su quella definita nel capitolato d’offerta: tale circostanza
risulta palesemente dai documenti di causa (doc. 63, doc. Z p. 7 e AA p. 3,
mentre nel doc. E p. C pt. 6.2 è indicato chiaramente che solo le “modifiche
che sono comunicate tempestivamente all’impresa e non comportano un cambiamento
di cubatura SIA avvengono senza supplemento di prezzo”), dalle testimonianze
(teste __________ verbale 11/7/1989 p. 1) e del resto è già stata
abbondantemente confermata in sede penale (doc. O p. 10 e 12, doc. P p. 10-13).
Parimenti infondato è il successivo argomento -che per altro è in palese
contraddizione con quello appena esaminato- secondo cui l’attrice avrebbe
riconosciuto questa nuova volumetria, sottoscrivendo prima dell’inizio dei
lavori il contratto ed i piani: al proposito, è sufficiente far riferimento
alla procedura penale di cui si è detto più sopra, dove è risultato come al
momento della sottoscrizione dei piani il convenuto aveva tentato di truffare
la controparte proprio per quanto atteneva alla volumetria.
Il riferimento dottrinale
indicato dall’appellante (ad. 2 lett. d) -senza peraltro che si menzioni di che
opera si tratti, che pagina debba essere visionata e tanto meno con quali
finalità- costituisce un’argomentazione irricevibile, in quanto non
sufficientemente motivata.
Il fatto che la richiesta
di una maggior volumetria non risulti da uno scritto raccomandato del convenuto
(ad. 2 lett. e) è a sua volta irrilevante: gli atti di causa hanno chiaramente
provato -come accertato dal giudice di prime cure a p. 5, con riferimento alle
testimonianze __________ e __________ ed in particolare ai doc. Z p. 8 e AA p.
2- che tutte le modifiche e le opere supplementari sono state realizzate
dall’attrice con l’esplicita autorizzazione scritta (solo raramente verbale) da
parte del convenuto o comunque dello studio d’architettura che curava la
direzione lavori; l’istruttoria ha del resto provato che il convenuto stesso
era d’accordo con tale modo d’agire, seppure lo stesso non fosse rispettoso del
contratto (teste __________ verbale 11/7/1989 p. 4; teste __________ verbale
12/7/1989 p. 4).
La richiesta di circa fr.
300’000.- per un presunto rimpicciolimento del garage per raffronto al progetto
originario (ad. 2 lett. f) -ciò che sarebbe stato concordato e confermato dalla
controparte- è parimenti infondata: la perizia giudiziaria, invece che un
rimpicciolimento dello stesso, ha in effetti potuto accertare un suo aumento di
volumetria (perizia p. 14).
2.3 L’appellante (ad. 3)
pretende inoltre che anche le altre opere supplementari, con i loro rispettivi
costi, debbano andare a carico dell’attrice.
Nella misura in cui
l’appellante sembra voler qui contestare che in caso di pattuizione di un
prezzo forfetario le opere supplementari ordinate dal committente debbano in
ogni caso andare a carico di quest’ultimo, la questione può essere
tranquillamente risolta facendo riferimento al capitolato d’appalto (doc. E p.
D pt. 6.6), ad una dichiarazione scritta dello stesso convenuto (doc. 8b) ed
alla dottrina dominante (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n.
904 e 905 con rif.).
Il fatto che per tali
opere non vi sarebbe un preventivo accordo, per raccomandata, da parte del
convenuto, né le necessarie offerte da parte dell’impresa generale, è già stato
evaso in precedenza con riferimento alla questione della maggior volumetria: si
rinvia pertanto alle argomentazioni già esposte in quella sede.
Contrariamente a quanto
ritenuto dall’appellante, non è assolutamente vero che le opere supplementari
riconosciute dal Pretore fossero già comprese nel prezzo forfetario: il perito
ha innanzitutto accertato che la pretesa per i contatori (ad. 3 lett. a),
seppur parzialmente fuori contratto, ma ratificata dalla direzione lavori
(teste __________ verbale 30/11/1987 p. 4), era sicuramente a carico della
committenza, che tra l’altro li aveva approvati ed aveva altresì confermato di
assumersi tale spesa (doc. F17.2; perizia p. 229; teste __________ verbale
30/11/1987 p. 8, verbale 12/7/1989 p. 14); la realizzazione della ventilazione
del garage (ad. 3 lett. b) si è per contro rivelata indispensabile, in quanto
il garage stesso non poté essere costruito come da progetto, cioè con le
finestre ad arco (doc. F18.1; teste __________ e __________ verbale 30/11/1987
p. 4 e 8, teste __________ verbale 12/7/1989 p. 14); la sistemazione del
terreno __________ (ad. 3 lett. c) è stata invece espressamente richiesta dal
convenuto (doc. F16.2; teste __________ e __________ verbale 30/11/1987 p. 4 e
8; teste __________ verbale 12/7/1989 p. 12; perizia p. 228); quanto alle opere
nei singoli appartamenti (ad. 3 lett. d) -per altro ordinate dal convenuto
stesso (doc. Z p. 9)- la direzione lavori ha confermato che le relative spese
andavano ripartite tra il convenuto ed i singoli condomini a dipendenza di chi
aveva chiesto le relative modifiche (teste __________ verbale 30/11/1987 p. 10
e verbale 12/7/1989 p. 3; teste __________a verbale 11/7/1989 p. 2 e 3 e
verbale 11/7/1989 p. 6; perizia p. 207 con rif.); la formazione di un nuovo
accesso (ad. 3 lett. e), addirittura evidente (teste __________ verbale
30/11/1987 p. 3; doc. Z p. 8; perizia p. 29), è stata necessaria, in quanto
l’accesso originariamente previsto era irrealizzabile (teste __________ verbale
30/11/1987 p. 6 e verbale 11/7/1989 p. 5); l’edificazione del terreno verso il
lago (ad. 3 lett. f) venne realizzata a seguito di una modifica decisa
dall’architetto (teste __________ verbale 30/11/1987 p. 2 e verbale 27/9/1989
p. 3; teste __________ verbale 12/7/1989 p. 2), su richiesta esplicita del
convenuto (doc. Z p. 8), fermo restando che solo un determinato importo venne
effettivamente fatturato dall’attrice (perizia p. 202-205).
2.4 La contestazione in
merito al risarcimento danni (ad. 3 lett. g), non motivata in maniera
sufficiente -non potendo evidentemente bastare la circostanza che lo stesso non
sia riconosciuto dal convenuto- è irricevibile.
2.5 L’appellante chiede
nuovamente che a suo favore venga riconosciuta a titolo di pena convenzionale
la somma di fr. 110’000.-, rilevando come al momento della rescissione del
contratto i lavori fossero in ritardo di 11 mesi (ad. 4 lett. a).
Non avendo tuttavia
minimamente indicato per quale motivo la sentenza pretorile che negava tale
pretesa -segnatamente per il fatto che le parti, di comune accordo, avevano
pattuito il differimento del termine di consegna al novembre 1982 (doc. AA p.
2) nonché per i problemi occorsi a seguito del mancato pagamento degli acconti
a favore dell’attrice (cfr. doc. H), ma anche, va qui aggiunto, per le
importanti opere supplementari eseguite (cfr. doc. 3)- sarebbe errata, la
pretesa deve senz’altro essere respinta siccome irricevibile.
2.6 La richiesta di
risarcimento di fr. 800’000.- per le presunte opere di completazione da parte
di terze ditte (ad. 4 lett. b) e quella di fr. 300’000.- per i presunti costi e
danni a seguito delle ipoteche legali (ad. 4 lett. c) sono irricevibili per
carente motivazione, quest’ultima anche per il fatto che si tratta di una pretesa
sollevata per la prima volta e quindi irritualmente in sede di appello (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC); la prima censura è in ogni caso infondata anche nel
merito: già in prima sede il convenuto -come appurato dal Pretore e non
seriamente contestato nel gravame- non è stato in effetti in grado di provare
da quale atto di causa risultasse effettivamente un importo di fr. 450’000.- a
questo titolo, per cui a maggior ragione nemmeno è pensabile che egli possa ora
pretendere un importo analogo o addirittura superiore.
2.7 Quanto alla pretesa
per difetti dell’opera e per lavori di garanzia (ad. 5), la stessa è, ancora
una volta, irricevibile, in quanto con l’appello non si contestano i motivi con
cui il Pretore aveva a suo tempo -parzialmente- respinto la richiesta a questo
titolo (ovvero in quanto dagli atti non risultavano difetti particolarmente
gravi, e sicuramente non in misura di fr. 500’000.-): ciò premesso, non si vede
proprio che importanza pratica possa avere il fatto che i difetti siano stati
tempestivamente eccepiti o ancora che una perizia (ma sicuramente non quella
giudiziaria) abbia potuto quantificarli in fr. 1.85 mio. Ad ogni modo, va
osservato che per i lavori in garanzia il Pretore ha comunque dedotto fr.
13’221.-.
- Da quanto precede
risulta inequivocabilmente che l’appello, nella misura in cui è ricevibile,
deve essere respinto.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l’estrema
stringatezza delle osservazioni all’appello giustifica di commisurare le
ripetibili d’appello scendendo al di sotto dei limiti inferiori stabiliti dalla
TOA (Rep. 1985 p. 129; IICCA 21 novembre 1994 F./G., 31 maggio
1995 in re U./H.).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 26
febbraio 1997 dell’ing. __________ nella misura in cui è ammissibile è
respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 8’450.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 8’500.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 5’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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