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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.42
Data decisione, Autorità:
28.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00042
Lugano
28 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.97.23
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza 10
gennaio 1997 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
la quale è stato chiesto l’allestimento di una prova peritale a futura memoria
e che il Pretore, con decreto 10 febbraio 1997, ha respinto.
Appellante
l’istante la quale, con atto di appello 20 febbraio 1997, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di accogliere la domanda.
Mentre
la controparte, con osservazioni del 17 marzo 1997, chiede la reiezione
dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Nel 1991 la signora
__________ ha iniziato un trattamento dentario per la riabilitazione della
bocca presso il dentista __________. La cura - molto impegnativa tanto è vero
che il suo costo era stato preventivato in Fr. 28’000.-, che alcuni interventi
sono stati eseguiti in narcosi totale e che si è protratta per un lungo periodo
di tempo - non è giunta al termine poiché, il 17 novembre 1995, la paziente
l’ha interrotta non contenta delle prestazioni fornitele.
Confrontata con la nota
d’onorario del dentista del 5 dicembre 1995 per complessivi Fr. 18’ 328.60, e
coperta dagli acconti nel frattempo versati, la signora __________ ha chiesto
la restituzione dell’importo di Fr. 10’000.-. Questa pretesa è stata respinta
dal medico che ritiene di aver svolto diligentemente il proprio mandato.
- Nel marzo 1996 l’istante
si è rivolta alla Commissione arbitrale dei medici-dentisti chiedendo
l’effettuazione di una prova peritale “la quale abbia a valere come una sorta
di prova a futura memoria” (cfr. lettera 22 marzo 1996, doc. F) intesa ad
accertare se il dentista avesse commesso degli errori di trattamento e se
l’onorario fatturato fosse adeguato.
La commissione arbitrale,
dopo aver visitato la signora __________, ha rilasciato, il 18 giugno 1996, il
proprio referto con il quale ritiene che il medico dentista abbia agito
conformemente alle regole dell’arte con riserva per quanto riguarda il ponte
inferiore a destra che deve venire rifissato agli impianti mediante tensione
delle viti transepiteliali ed i difetti estetici della parte inferiore a
sinistra da eliminare con la confezione del ponte definitivo; la nota
d’onorario è stata valutata come sostanzialmente corretta (doc. G).
- Con l’istanza che ci
occupa la signora __________, argomentando di non poter accettare integralmente
le conclusioni della commissione arbitrale e di dovere sistemare la situazione
della propria bocca a mezzo di altro dentista, ha chiesto, onde non
pregiudicare i propri diritti, l’allestimento di una perizia a futuro che abbia
ad accertare lo stato di fatto della bocca, del lavoro eseguito e l’eventuale
presenza di difetti nel trattamento.
Il Pretore, con il decreto
qui impugnato, ha respinto l’istanza poiché ha ritenuto la stessa
manifestamente intempestiva dal momento che dall’interruzione dei lavori è
trascorso più di un anno con la conseguenza che la situazione di fatto si è
evoluta come del resto ha indicato la commissione arbitrale riferendosi a danni
di usura nel caso in cui non si fosse posto mano alla fissazione del ponte
inferiore a destra (lettera 27 agosto 1996, doc. H).
- L’istante, con
l’appello, insiste nella domanda intesa all’allestimento della prova a futura
memoria ritenendo che la situazione “sia ancora del tutto verificabile, i
lavori eseguiti dal dentista dottor __________, tuttora presenti, sono
verificabili, i difetti tecnici e estetici, e i danni, sono verificabili, sia
direttamente sia a mezzo delle radiografie”.
La controparte vi si
oppone osservando come il tempo trascorso e l’intervento di altro dentista
hanno indiscutibilmente alterato l’equilibrio della bocca e la prova peritale
non può oramai più essere la fotografia della situazione iniziale.
- Per l’art. 446 CPC
il giudice, su istanza di parte, può decretare d’urgenza l’assunzione di prove
a futura memoria, quando vi è ragionevole timore che venga a mancare la
possibilità di assumerle posteriormente. L’istanza deve essere tempestiva onde
evitare che eventi susseguenti abbiano a modificare la situazione di fatto e
dev’essere dimostrato, almeno con sufficiente verosimiglianza, il rischio di
non poter assumere la prova posteriormente o almeno che la sua assunzione
diventi particolarmente difficile (Cocchi/Trezzini, ad art. 446 n. 2).
Anche senza dover
approfonditamente indagare sulla tempestività dell’istanza - della qual cosa è
lecito dubitare, a più di un anno dall’interruzione del trattamento, con tutti
i rischi di modifica della situazione iniziale non fosse altro per il fatto del
continuo necessario ed indispensabile utilizzo dell’apparato dentario - appare
che l’accertamento desiderato dall’istante non corre alcun rischio di non più
poter essere eseguito. Infatti la paziente dispone e può disporre della
documentazione allestita dal dentista (elenco delle prestazioni, radiografie,
descrizione dei trattamenti, ecc.) e del referto della Commissione arbitrale
attraverso i quali è senz’altro possibile, anche in futuro, determinare lo
stato della sua bocca ed evidenziare la presenza di eventuali difetti dovuti
agli interventi del dentista. La stessa istante riconosce implicitamente tale
possibilità quando ammette (appello, pag. 7) che i lavori ed i difetti sono
verificabili, ancora oggi, anche a mezzo delle radiografie; ed allora lo
saranno anche domani. Non può evidentemente essere motivo atto a giustificare
una prova a futuro l’insoddisfazione per l’esito di un accertamento già
eseguito come quello del giugno 1996 della commissione arbitrale dei medici
dentisti (doc. G) che, per volontà dell’istante, doveva proprio avere quella
funzione di prova anticipata.
Inoltre mal si comprende
come un intervento di altro dentista inteso a riparare ed a continuare la cura
possa impedire l’accertamento che si vorrebbe far eseguire. Il nuovo dentista,
la cui diligenza è presunta, dovrà infatti constatare l’attuale situazione
della dentatura della paziente e specificare i suoi interventi cosi da rendere
possibile la distinzione dei diversi lavori eseguiti (BlZR 1994, 89 n.
21).
Non vi è quindi nessuna
urgenza che giustifichi la chiesta perizia e l’appello, a conferma della
decisione del Pretore, deve essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono
la soccombenza dell’appellante.
Per i quali motivi
visti gli art. 446 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia
-
L’appello 20
febbraio 1997 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 270.- e le spese in Fr. 30.- (totale Fr. 300.-), già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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