AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.296
Data decisione, Autorità:
12.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00296
Lugano
12 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.97.179 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con istanza 11 luglio 1997 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’611.20
oltre interessi, domanda aumentata a fr. 13’275.60 e poi a fr. 19’956.50 in
corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 28 novembre 1997 ha respinto;
Appellante
l’istante, che con atto di appello 10 dicembre 1997 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza per fr. 19’956.50 oltre
interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni 19 dicembre 1997 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
è stato alle dipendenze della convenuta dal 1° giugno al 31 ottobre 1996 per
lavorarvi in qualità di muratore.
A
partire dal 21 agosto 1996 egli è stato inabile al lavoro in conseguenza di
malattia.
L’assicuratrice
del datore di lavoro gli ha corrisposto delle indennità giornaliere a copertura
del mancato guadagno fino a concorrenza di 180 giorni dopo il termine del
rapporto di lavoro, ovvero fino al 29 aprile 1997, sostenendo che quella
sarebbe la copertura massima prevista dalle condizioni di assicurazione nel
caso di cessazione del rapporto d’impiego.
B. Con
l’istanza 11 luglio 1997 __________ sostiene che siffatta limitazione sarebbe
in contrasto con quanto previsto dal __________) di categoria, e di conseguenza
la convenuta dovrebbe rispondere del mancato pagamento da parte
dell’assicuratrice.
Essa
dovrebbe pertanto versargli le indennità a partire dal 30 aprile 1997, per
complessivi fr. 8’611.20 a quel giorno.
All’udienza
di discussione del 18 agosto 1997 la convenuta si è opposta all’istanza,
eccependo preliminarmente l’incompetenza funzionale del giudice adito
trattandosi di vertenza assicurativa e non civile, e sostenendo per il resto di
avere assicurato il proprio dipendente secondo le disposizioni del __________.
C. L’istante
in corso di causa, perdurando la sua malattia, ha aumentato la propria pretesa
dapprima a fr. 13’275.60 ed in seguito a fr. 19’956.50 oltre interessi in
considerazione della scadenza di ulteriori indennità in suo favore.
La
convenuta ha invece mantenuto le proprie tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza
ritenendo il litigio conseguente a contratto di lavoro, e ha altresì respinto
l’istanza argomentando che non sarebbe emersa la non conformità al __________
del contratto di assicurazione collettiva stipulato dalla convenuta per i
propri dipendenti, mentre non sarebbe oggetto della presente procedura la
questione a sapere se l’assicuratrice abbia o meno applicato a buon diritto le
proprie condizioni generali o le norme del __________
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere l’istanza per fr. 19’956.50 oltre interesse- e di quelle
della resistente -che conclude per la reiezione del gravame- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Giusta
l’art. 324a CO, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per
motivi inerenti alla sua persona, il datore di lavoro deve comunque pagare per
un certo tempo il salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia
stato stipulato per più di tre mesi.
La
disposizione summenzionata è stata emanata nell’interesse del lavoratore ed è
relativamente imperativa (Schönenberger/Stählin, Zürcher Kommentar, n.
54 ad art. 324a CO; 362 CO). Degli accordi che derogano a tale regime sono
quindi validi unicamente se prevedono delle prestazioni almeno equivalenti in
favore del lavoratore.
Nella
pratica i datori di lavoro fanno uso di questa possibilità concludendo delle
assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia a favore dei propri
lavoratori (Schönenberger/Stählin, op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; ; Streiff/v.
Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 324a/b CO, Brühwiler,
Kommentar, art. 324a CO, p. 164). Beneficiario della prestazione assicurativa è
in genere il lavoratore (Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 164).
L’affiliazione
a un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia può avvenire nella
forma di un’assicurazione individuale o di un’assicurazione collettiva; in
quest’ultimo caso il lavoratore ha un diritto proprio verso l’assicuratore ai
sensi dell’art. 87 LCA (DTF 122 V 83, 120 V 42; Streiff/v. Känel,
op. cit., n. 13 ad art. 324a/b CO; Duc, Les assurances sociales en suisse,
p. 107 e seg.; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p.
175).
Questo
anche quando il contratto di assicurazione prevede che le indennità giornaliere
debbano essere versate al contraente: una simile disposizione contrattuale
regola infatti solo le modalità di pagamento delle indennità giornaliere e non
pregiudica in nessun modo i diritti del lavoratore, che rimane il reale
beneficiario (DTF 122 V 83).
- Se
la protezione assicurativa è considerata equivalente a quella legale, il datore
di lavoro è liberato dall’obbligo di pagare il salario secondo l’art. 324a CO (DTF
120 V 42 e seg.; Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 164; Gnaegi,
Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, p. 135 e seg., p. 155; Schönenberger/Stählin,
op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; Streiff/v. Känel, op. cit., n. 13 ad art.
324a/b CO).
Vi
è equivalenza quando le prestazioni assicurative coprono almeno l’ammontare del
salario minimo prescritto dall’art. 324a cpv. 2 CO (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 13. ed., p. 84). Per un tale esame bisogna considerare la durata,
l’ammontare delle prestazioni assicurative e la quota di partecipazione ai
premi del datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 36 ad art.
324a CO). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, il versamento di indennità
giornaliere pari al 60-80% del salario per 720 giorni in un periodo di 900
giorni dà una copertura equivalente a quella legale (Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 36 ad art. 324a CO; Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 168). In
effetti, anche se le indennità giornaliere coprono solo l’80% del salario, esse
sono versate per un periodo molto più lungo di quello legalmente prescritto (Brühwiler,
op. cit., art. 324a CO, p. 166).
Rimane
ovviamente riservato il caso in cui il datore di lavoro si sia impegnato, per
contratto individuale o collettivo, a corrispondere al dipendente
impossibilitato a lavorare delle prestazioni maggiori rispetto a quelle
garantite dall’art. 324a CO.
- Secondo
la giurisprudenza, le indennità giornaliere versate da una cassa malati per
incapacità temporanea al lavoro hanno carattere di reddito sostitutivo per il
motivo che sono destinate a compensare la perdita di guadagno subita da un
lavoratore durante la sua malattia (DTF 78 III 121; II CCA 6
marzo 1998 in re E. SA/G.), così come è del resto il caso anche per le
prestazioni di altre assicurazioni sociali, come ad esempio le indennità
giornaliere dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare.
La
natura di reddito sostitutivo vale anche per le indennità giornaliere versate
dall’assicurazione dopo l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro (II
CCA citata), il che non è tuttavia evidente dal momento che la fine del
contratto di lavoro ha per principio l’effetto di liberare le parti dai propri
obblighi: il lavoratore non è più tenuto a lavorare e il datore di lavoro non
deve più pagare il salario (Tercier, Les contrats spéciaux, 2. edizione,
1995, n. 2937).
Si
deve tuttavia ritenere, come si è detto, che quando il contratto di
assicurazione prevede il versamento di indennità giornaliere inferiori al
salario pieno, il fatto che queste vengono versate per un periodo più lungo di
quello previsto dalla legge garantisce l’equivalenza di prestazione necessaria
per poter derogare all’art. 324a CO (Brühwiler, op. cit., art. 324a CO,
p. 166).
Ne
consegue che le indennità giornaliere versate da un’assicurazione malattia
devono essere parificate a un salario per tutta la durata del periodo di
protezione previsto dal contratto di assicurazione. Anche la giurisprudenza ha
avuto modo di specificare che le indennità giornaliere pagate sulla base di
un’assicurazione infortuni obbligatoria sono da assimilare ad un salario per il
periodo di tempo coperto dall’assicurazione (JAR 1993, p. 152 e segg.).
A questo si aggiunge che secondo la dottrina, qualora sia stata contratta
un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia che prevede il
pagamento di indennità giornaliera per un certo periodo, la durata del loro
versamento non dovrebbe dipendere dalla dissoluzione dei rapporti di lavoro (Gnaegi,
op. cit., p. 289 e seg.).
-
Da
questi principi discende che è senza dubbio a torto che il Pretore ha omesso di
verificare la congruità della copertura assicurativa alla luce degli accordi
contrattuali e la correttezza dell’operato della __________ quale assicuratrice
della convenuta, essendo eventuali inadempienze direttamente ascrivibili alla
datrice di lavoro, trattandosi in definitiva della questione del pagamento del
salario dell’istante.
-
L’art.
64 cpv. 1 __________ impone all’impresa l’obbligo di stipulare per i lavoratori
assoggettati al contratto un’assicurazione collettiva che, per il caso di
malattia, garantisca un’indennità giornaliera dell’80% dell’ultimo salario
versato.
L’art.
64 cpv. 3 __________, che stabilisce nei dettagli i limiti della copertura, non
conferisce alcun esplicito diritto a indennità giornaliere per il caso di
cessazione del rapporto di impiego, limitandosi a prevedere (cifra h) la
possibilità per il lavoratore di mantenere l’assicurazione in qualità di
assicurato individuale.
Le
linee direttive concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera di
malattia per il settore dell’edilizia principale del 20 dicembre 1994 (definite
dalle parti e dal Pretore “appendice 10” al __________) stabiliscono invece in
forma esplicita che il diritto alle prestazioni si estingue con l’uscita dalla
cerchia degli assicurati collettivo (art. 8 lit. a), ovvero con la cessazione
del rapporto di lavoro.
Per
tale eventualità l’art. 9 cpv. 2 delle Linee direttive dispone che l’assicurato
può passare all’assicurazione individuale dell’organismo che gestisce
l’assicurazione collettiva senza un nuovo esame del suo stato di salute, il
premio sarà in tal caso calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al
momento della stipulazione del contratto in assicurazione collettiva.
Non
risulta perciò secondo il __________ un obbligo immediato dell’assicuratore (e
perciò del datore di lavoro) all’erogazione di indennità giornaliere dopo la
fine del rapporto di lavoro, ma solo il dovere di consentire all’ex dipendente
di affiliarsi come assicurato individualmente.
- Occorre
tuttavia verificare se l’assicurazione collettiva stipulata dalla convenuta per
i propri dipendenti prevedeva condizioni per loro più favorevoli di quelle del
__________, e se tali prestazioni sono eventualmente state rifiutate a torto
all’istante.
Il
riscontro è tuttavia negativo.
L’art.
8 cifra 3 delle CGA stabilisce infatti che se al momento dell’uscita dalla
cerchia degli assicurati il dipendente percepiva delle prestazioni, queste
vengono garantite ancora per al massimo 180 giorni, il che è in concreto
puntualmente avvenuto.
- Se
ne deve pertanto concludere per l’inesistenza di una violazione diretta dei
diritti del dipendente, al quale è stato corrisposto quanto previsto
dall’assicurazione stipulata dalla datrice di lavoro e comunque più di quanto
previsto dal __________ Rimane
da esaminare se l’istante abbia subito un pregiudizio per non essersi potuto
assicurare in forma individuale presso la precedente assicurazione collettiva,
così come previsto dal __________ ma la risposta deve essere negativa già solo
per il motivo che l’istante non ha né addotto e neppure dimostrato una simile
eventualità, ma comunque per il motivo che l’assicuratrice nel proprio scritto
11 agosto 1997 di cui all’incarto richiamato si è dichiarata disposta ad
accordare all’istante l’entrata retroattiva al 1° novembre 1996 quale
assicurato individuale, così che lo stesso istante ha definito la questione
nelle proprie conclusioni (punto 6) come superata.
Non può che
seguirne la reiezione del gravame.
Non si prelevano
tasse o spese.
Le ripetibili seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
10 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
L’istante
rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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