AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.293
Data decisione, Autorità:
12.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00293
Lugano
12 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.97.77 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza 6 giugno 1997 da
contro
ora
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’560.15
oltre interessi e di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO in conseguenza del
contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 21 novembre 1997 ha accolto per fr. 10’183.30 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 4 dicembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni del 20 dicembre 1997 postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
è stata assunta dalla convenuta il 2 luglio 1996 per essere impiegata, dopo un
periodo di formazione, presso una società londinese per un periodo di almeno
tre anni.
Nel
dicembre del 1996 l’istante si è recata a __________ per una prima presa di
contatto, ma il 7 gennaio 1997 essa ha manifestato il desiderio di non più
accettare il trasferimento, posizione ribadita nel suo scritto del 13 gennaio
(doc. B.).
Il
15 gennaio 1997 la convenuta le ha significato il licenziamento in tronco,
ritenendo il rifiuto dell’istante di lavorare a Londra una manifesta violazione
del contratto di lavoro (doc. C).
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 12’560.15 oltre interessi a valere quale salario
per il periodo di disdetta e indennizzo per le ferie non godute, e ha chiesto
inoltre, senza quantificarla, l’attribuzione di un’indennità ex art. 337c cpv.
3 CO.
C. All’udienza
di discussione del 25 luglio 1997 la convenuta si è opposta all’istanza,
evidenziando la gravità del comportamento della dipendente, che con il proprio
ingiustificato rifiuto di iniziare il lavoro a __________ le avrebbe causato un
pregiudizio economico di almeno fr. 63’645.60.
La
pattuizione di Londra quale luogo di lavoro avrebbe rivestito per la convenuta
importanza essenziale per la stipula del contratto. Mancando tale
irrinunciabile presupposto, sarebbe addirittura logico lo scioglimento
immediato del contratto ai sensi dell’art. 337 CO.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il comportamento dell’istante
costituirebbe un’oggettivamente grave mancanza ai propri doveri contrattuali,
ma non tale da giustificare il licenziamento in tronco.
Dal
che la condanna della convenuta al pagamento del salario per il periodo di
disdetta di fr. 10’183.30 oltre interessi, ma non anche al rimborso delle ferie
non godute, da ritenere incluso in detto salario, e al pagamento della
richiesta indennità, stante la violazione contrattuale dell’istante.
L’importo
ammesso non potrebbe essere compensato con la pretesa risarcitoria della
convenuta, rimasta allo stadio di puro parlato.
E. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere l’istanza.
Il
Pretore avrebbe a torto negato che la violazione contrattuale dell’istante era
tale da giustificarne il licenziamento in tronco, essendo lei inadempiente su
un punto essenziale del contratto con motivazioni assolutamente inconsistenti.
Egli avrebbe inoltre omesso di considerare che l’istante era stata debitamente
avvertita che il persistere nel rifiuto del trasferimento avrebbe comportato il
suo licenziamento in tronco.
Sempre
a torto sarebbe infine stata respinta la pretesa compensatoria della datrice di
lavoro, adeguatamente comprovata nel processo di prima sede.
F. Delle
osservazioni 20 dicembre 1997 dell’istante, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in fatto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- deve essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall’ultima)
violazione contrattuale commessa dal partner.
Questo
perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un
breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una
situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del
rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e
comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta
del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA
9 marzo 1998 in re G./B. AG, 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21 gennaio 1994 in
re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione,
Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 17 ad art.
337 CO).
- L’istante
nel proprio allegato introduttivo ha affermato di avere comunicato il proprio
rifiuto del trasferimento a __________ al più tardi in occasione di un
colloquio avuto con il signor __________ alla presenza della signora __________
il giorno 7 gennaio 1997, e ha sostenuto che i responsabili della convenuta,
preso atto del suo rifiuto, le avrebbero in quell’occasione preannunciato “che
il mio contratto di lavoro sarebbe stato disdetto con il preavviso di un mese”
(istanza, punto 5, pag. 2).
La
convenuta nel memoriale responsivo ha ammesso che la circostanza le sarebbe già
stata resa nota in un precedente colloquio risalente al 23 dicembre 1996, e ha
confermato che la questione sarebbe effettivamente stata ridiscussa il
successivo 7 gennaio 1997, colloquio per il quale la convenuta si attendeva un
ripensamento dell’istante nel senso dell’accettazione del trasferimento.
Tuttavia -sempre secondo la convenuta- il ripensamento non ci fu, giacché
l’istante rifiutò nuovamente il trasferimento, e di conseguenza “il signor
__________ le comunicò che sarebbe stata licenziata” (risposta, ad punti 5, 6 e
7, pag. 3).
In
seguito vi sono stati la lettera 13 gennaio 1997 dell’istante (doc. B), che ha
ulteriormente ribadito l’ormai noto rifiuto di trasferirsi a __________ e il
licenziamento con effetto immediato da parte della convenuta, pronunciato il 15
gennaio (doc. B).
- Anche
volendo ammettere che la convenuta solo il 7 gennaio 1997, e non già il 23
dicembre 1996, ha preso conoscenza dell’irrevocabile decisione dell’istante di
non accettare il luogo di lavoro di __________ il licenziamento in tronco
pronunciato a 8 giorni di distanza dalla conoscenza della violazione contrattuale
difetta del requisito della tempestività ai sensi di quanto esposto al
considerando 2, essendo esso intervenuto dopo il breve periodo di riflessione
che può preludere a questo immediato provvedimento, così che si deve di fatto
ritenere che esistevano le premesse affinché il rapporto di lavoro potesse
continuare almeno fino al prossimo termine contrattuale di disdetta, che era
oltretutto di un solo mese.
La
convenuta nel proprio gravame (pag. 5) tenta di giustificare tale sua
attitudine, sostenendo che l’istante sarebbe stata avvertita alla riunione del
7 gennaio che la sua persistenza nel rifiuto al trasferimento le sarebbe valsa
il licenziamento in tronco.
A
torto.
Essa
vorrebbe infatti dimostrare la circostanza dell’avvenuto formale ammonimento
sulla base della descrizione dei fatti fornita dalla stessa istante (cfr.
appello, pag. 5, in cui a due riprese si richiama il contenuto del punto 5
dell’istanza), non avvedendosi del fatto che l’istante, come testualmente
rammentato al considerando precedente, afferma che le fu paventato un
licenziamento ordinario, e dimenticando che nemmeno lei stessa nel memoriale di
risposta aveva sostenuto la tesi della minaccia di licenziamento in tronco, ma
aveva genericamente parlato di licenziamento, dal che non si presume di certo
il riferimento al licenziamento immediato.
- L’accertamento
della tardività della decisione di scioglimento immediato del contratto di
lavoro pronunciata il 15 gennaio 1997 rende superflua la disputa circa
l’effettiva gravità ai sensi dell’art. 337 CO della motivazione addotta dalla
convenuta.
E’
perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che trattandosi di motivo per
il quale era stato paventato il licenziamento ordinario, esso non può
automaticamente più valere a sostegno di un successivo licenziamento in tronco
(II CCA 14 ottobre 1997 in re D./P.), dal che la definitiva
constatazione della mancanza di giustificazione di quello pronunciato dalla
convenuta.
- Per
il caso, verificatosi, della conferma della mancanza di causa grave a sostegno
del licenziamento in tronco, la convenuta ribadisce l’eccezione di
compensazione con il danno di fr. 63’645.60 che essa avrebbe subito a seguito
dell’inadempienza dell’istante, contestando la decisione pretorile di non
ritenerlo provato.
A
torto.
Infatti,
a dispetto dell’apodittica affermazione del contrario da parte della convenuta,
nulla in atti dimostra o anche solo rende lontanamente verosimile che l’istante
non abbia reso alla convenuta almeno per quanto è stata pagata, mentre addirittura
fantasiosa è la pretesa relativa per la “riorganizzazione di emergenza del
personale a __________ la signora __________, assunzione di una persona
sostitutiva, costo per 6 mesi di formazione della sostituta” (appello, pag. 6),
pretesa che si può respingere già solo in base alla considerazione del fatto
che essa ha riguardato un soggetto giuridico (la Sirtaco Ltd) diverso dalla qui
convenuta, che non è perciò legittimata a farla valere.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta, soccombente, rifonde all’istante, non patrocinata, un adeguato
indennizzo per le osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 400.-- per indennità della sede di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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