AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.285
Data decisione, Autorità:
20.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00285
Rinvio T.F.
Lugano
20 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'920 della
Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 15 maggio 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’499.65
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr.
30’529.65 in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 4 gennaio 1996 ha accolto per fr. 20’471.65 oltre
interessi;
Appellanti
entrambe le parti:
-
la
convenuta con atto di appello del 25 gennaio 1996 ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
-
l’attrice
con gravame datato 23 gennaio 1996 ne ha invece chiesto la riforma nel
senso di ammettere la petizione per fr. 28’225.40 oltre interessi;
Gravami
decisi da questa Camera con sentenza 15 luglio 1996, che ha respinto l’appello
dell’attrice e parzialmente accolto quello della convenuta, e di conseguenza
riformato la sentenza di primo grado nel senso di ammettere la petizione
limitatamente a fr. 10’109.60 oltre interessi;
Mentre
la I Corte Civile del Tribunale federale, adita dall’attrice, con sentenza del
21 ottobre 1997 ha annullato la sentenza della Corte cantonale, rinviandole la
causa per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
è stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 2 gennaio 1991 per la durata di
un anno in qualità di farmacista, gerente e responsabile della __________ di
__________ (doc. A).
Il
20 agosto 1991 essa ha significato alla convenuta la disdetta per motivi gravi
del contratto di lavoro, dichiarandosi tuttavia disponibile a lavorare fino al
15 settembre per evitare la chiusura della farmacia (doc. U).
B. Con
la petizione l’attrice, ritenendo il licenziamento con effetto immediato
conseguente a gravi violazioni contrattuale della convenuta, ne ha chiesto la
condanna al pagamento di complessivi fr. 28’499.65 oltre interessi, importo poi
esteso a fr. 30’529.65 oltre interessi e corrispondente al salario per
settembre e ottobre, alla quota parte della tredicesima mensilità,
all’indennizzo delle ferie non godute e delle ore di lavoro supplementare, alle
quote per il secondo pilastro, alle maggiori spese di trasferta per recarsi al
nuovo posto di lavoro, al risarcimento delle spese legali preprocessuali e del
torto morale subito.
C. Nella
risposta del 4 febbraio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione,
contestando l’esistenza di proprie violazioni contrattuali giustificanti la
rescissione del contratto di lavoro con effetto immediato, e sostenendo che di
conseguenza all’attrice nulla più sarebbe dovuto per nessun titolo.
D. Nella
sentenza 4 gennaio 1996 il Pretore ha ritenuto l’esistenza di gravi motivi
ascrivibili alla convenuta -segnatamente l’avallo del comportamento di
__________ altra dipendente della farmacia- giustificanti la disdetta con
effetto immediato del contratto di lavoro.
Sarebbero
di conseguenza dovuti i salari di settembre e ottobre 1991 per fr. 13’330.--,
la quota parte della tredicesima per fr. 5’541.65 e il premio per il secondo
pilastro di fr. 1’600.--, il tutto per fr. 20’471.65 oltre interessi.
E. Con
l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel
senso di respingere la petizione, sostenendo che i motivi indicati dall’attrice
nella lettera di disdetta non costituirebbero causa grave di licenziamento
immediato, mentre nulla le potrebbe essere rimproverato in relazione ai
rapporti tra l’attrice e la dipendente __________, avendo essa tempestivamente
reagito alle denunce dell’attrice intervenendo presso la dipendente.
Altre
circostanze si sarebbero verificate molto tempo prima, e non potrebbero perciò
essere addotte quale motivo di rescissione.
Nel
proprio gravame l’attrice ha invece chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di ammettere le sue pretese per fr. 28’225.40 oltre interessi,
ritenendo che il Pretore avrebbe a torto negato le pretese per le maggiori
spese di trasferta, per le vacanze non godute e per le ore straordinarie, per
il patrocinio preprocessuale e per torto morale.
F. Nel
proprio giudizio la Camera adita, dopo avere ripercorso l’evoluzione dei
difficili rapporti personali tra l’attrice e la dipendente __________, ha
negato che questi siano peggiorati dopo il 12 luglio 1991, data in cui la
dipendente si era dichiarata disposta a continuare nel rapporto di lavoro fino
al termine contrattualmente previsto, ed ha perciò ritenuto non giustificata la
disdetta per motivi gravi da lei pronunciata il 20 agosto 1991, con la
conseguenza -in parziale accoglimento dell’appello della convenuta- di ridurre
le sue spettanze a fr. 10’109.60 oltre interessi
G. Adito
dall’attrice con ricorso per riforma, il Tribunale federale il 21 ottobre 1997
ha annullato la sentenza d’appello. A torto i giudici cantonali avrebbero
ricercato un peggioramento dei rapporti in essere successivo al 12 luglio 1991,
essendo sufficiente, dopo l’avvertimento impartito in tale data, il perdurare
della medesima situazione già denunciata. Non essendovi nella sentenza
impugnata i necessari accertamenti circa la reazione della convenuta alla
citata lettera 12 luglio 1991 e al riguardo della successiva evoluzione dei
rapporti tra l’attrice e l’impiegata, la causa è stata rinviata alla Corte
cantonale per i dovuti accertamenti.
Considerato
in diritto:
- Il
primo accertamento richiesto dal giudizio di rinvio concerne la reazione della
convenuta al formale avvertimento impartitole dall’attrice con lettera 12
luglio 1991 (doc. S), ritenuto che a quel momento esisteva già -così come
accertato dallo stesso Tribunale federale (consid. 2b, pag. 7 e 8)- una
situazione di gravità tale da giustificare la pronuncia da parte della
dipendente di un licenziamento fondato sulla base dell’art. 337 CO.
1.1 Dalla
cronologia della corrispondenza preprocessuale in atti risulta che la convenuta
ha risposto alla lettera in questione solo in data 14 agosto 1991 (doc. T).
Tale
scritto fornisce tuttavia un effettivo riscontro alla precedente lettera
dell’attrice solo nella limitata misura in cui si china sulla secondaria
questione dell’affiliazione e dei premi dell’istituto di previdenza professionale,
mentre è del tutto silente sul tema centrale della possibile cessazione
anticipata del contratto dovuta al comportamento della dipendente Neri, e
contiene invece l’annuncio dell’avvenuta assunzione di una nuova apprendista
(punto 2), e una nota di rimprovero per la chiusura della farmacia durante
un’ora in occasione dei funerali della madre di un’impiegata, o almeno per non
avere preavvisato detta chiusura (punto 3).
E’
comunque evidente che da tale lettera non si deduce alcun immediato intervento
della convenuta presso la dipendente __________ volto alla soluzione dell’oggettivamente
grave situazione denunciata dall’attrice.
1.2 Nei
propri allegati introduttivi la convenuta non ha direttamente preso posizione
in merito alla lettera 12 luglio 1991 dell’attrice e circa una sua eventuale
reazione.
Essa,
più in generale, ha però osservato che la situazione creatasi tra l’attrice e
la __________ l’ha posta suo malgrado nella condizione di dovere effettuare una
scelta, e ha chiaramente ammesso di avere deciso in favore della signora
__________ (risposta pag. 6; replica, pag. 6), e di non dovere per il resto né
contestare né scusare gli eventuali errori di questa sua dipendente (replica,
pag. 6).
Inoltre,
avendo la convenuta deciso già il 26 giugno 1991 di non rinnovare il contratto
con l’attrice per il 1992 e avendo essa a quel momento addirittura ipotizzato
una cessazione anticipata dello stesso (doc. R), essa ha ammesso di non avere
più ritenuto necessarie delle particolari discussioni con l’attrice o delle
chiarificazioni a tre con la signora __________ (replica, pag. 3: “a che pro
discutere ?”).
Anche
sulla scorta di questi elementi va ritenuta l’assenza di particolari reazioni
della convenuta all’avvertimento 12 luglio 1991 dell’attrice.
1.3 Questo
accertamento trova puntuale conferma nell’interrogatorio formale del signor
__________ amministratore della convenuta (risposta 16), il quale ha
esplicitamente confessato di non avere ritenuto di doversi incontrare con
l’attrice dopo la di lei lettera del 12 luglio, essendo già stata presa la
decisione di non rinnovare il rapporto di lavoro.
1.4 Infine,
il teste avv. __________ ha affermato di avere invitato a colloquio a tre
riprese la signora __________ per redarguirla, ma i primi due episodi (mancata
sottoscrizione delle direttive dell’attrice, apertura indebita della farmacia)
sono precedenti la lettera del 12 luglio 1991, mentre il terzo, concernente
l’epiteto di “carogna” e di cui si dirà più avanti, è sicuramente relativo alla
convocazione di cui al doc. DD, datato 22 agosto 1991 e perciò conseguente al
licenziamento in tronco da parte dell’attrice del 20 agosto e non alla lettera
del 12 luglio.
- Il
secondo accertamento omesso dal precedente giudizio di questa Camera concerne
l’evoluzione dei rapporti tra l’attrice e la signora __________ dopo lo scritto
del 12 luglio 1991, con particolare riferimento all’episodio in cui questa
l’avrebbe titolata di “carogna”.
2.1 Gli
atti di causa non consentono una precisa ricostruzione dei rapporti tra la
farmacista e la sua sottoposta per il periodo successivo al 12 luglio 1991. Non
vi è però alcun elemento di giudizio che permetta di ritenere che gli stessi
siano per qualche motivo migliorati, così che si deve concludere che se questi
non sono peggiorati, sono comunque rimasti assai tesi.
2.2 L’attrice
ha sostenuto che la __________ dopo il 12 luglio 1991, l’avrebbe in
un’occasione chiamata “carogna”.
L’episodio,
di per sé comprovato (cfr. le deposizioni __________ pag. 14, e __________,
pag. 17), non ha trovato una sicura collocazione temporale. Parrebbe comunque
che non appena conosciuto l’episodio a seguito della denuncia dell’attrice
(doc. U), la convenuta sia correttamente intervenuta presso la dipendente (doc.
DD), ma a quel momento il licenziamento era oramai già stato pronunciato.
- Stanti
questi nuovi accertamenti, si può in definitiva affermare che dopo
l’avvertimento del 12 luglio 1991 e fino al giorno del licenziamento non
risulta alcuna particolare modifica della situazione creatasi, il che è del
tutto logico se si considera che la convenuta, come si è visto, già aveva
deciso di rinunciare ai servigi dell’attrice e perciò volutamente aveva omesso
qualsivoglia intervento.
Se
ne deve concludere per il fondamento del licenziamento per causa grave
pronunciato dall’attrice, dal che la reiezione dell’appello della convenuta.
- Rimangono
da esaminare quelle pretese dell’attrice respinte dal Pretore e oggetto
del suo gravame.
4.1 Essa
rivendica in primo luogo fr. 1’276.-- per spese supplementari di trasferta per
recarsi al posto di lavoro trovato a __________ ha respinto siccome non
provata.
L’attrice
contesta tale decisione asserendo che la pretesa sarebbe rimasta incontestata,
e comunque suffragata da un semplice calcolo relativo al costo dei chilometri
supplementari percorsi nel mesi in questione.
La
censura è giustificata: dovendosi effettivamente ammettere l’esistenza per
l’attrice di un danno conseguente alla necessità di una trasferta più lunga per
recarsi al posto di lavoro nei mesi di novembre e dicembre del 1991, si deve
ritenere che l’importo da lei indicato è all’atto pratico rimasto incontestato
nella fase dello scambio degli allegati introduttivi (cfr. petizione, punto 13,
pag. 6; replica, punto 13, pag. 16; risposta, ad 13, pag. 9 e 10; duplica, ad
13, pag. 7 e 8).
All’attrice
vanno perciò riconosciuti i fr. 1’276.-- richiesti in questa sede.
4.2 Parimenti
incontestata, e perciò da accogliere, è rimasta la pretesa di fr. 1’447.75 per
le ferie non godute e le ore di lavoro supplementare.
E’
perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che la decisione impugnata è
comunque errata nella misura in cui afferma che le vacanze non godute sono da
ritenere ricuperate nell’ipotetico periodo di durata residua del contratto,
potendosi siffatta soluzione ammettere unicamente in presenza di periodi di
disdetta particolarmente lunghi, e non solo di circa un mese e mezzo -si
computa in questo caso il periodo trascorso fino all’inizio della nuova
attività- come nel caso di specie (DTF 117 II 272; II CCA 5 marzo
1996 in re S./A., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA).
4.3 L’attrice
ripropone inoltre la richiesta di fr. 2’000.-- per il patrocinio
preprocessuale, respinta dal Pretore per il motivo che lo stesso non sarebbe
stato giustificato e necessario.
Anche
questo giudizio può essere solo parzialmente condiviso: il fatto che la
convenuta si sia per prima rivolta ad un legale (doc. R), e la particolare
responsabilità della posizione dell’attrice, che doveva altresì rispondere nei
confronti delle competenti autorità sanitarie, rendevano a mente di questa
Camera necessario ed opportuno il tempestivo intervento di un legale.
Tuttavia,
in assenza di precisi riscontri -a prescindere dalla nota corrispondenza
preprocessuale- circa l’estensione del mandato svolto (cfr. il laconico doc.
CC), la pretesa può in via equitativa essere accolta solo limitatamente a fr.
1’000.--.
4.4 Del
tutto infondata è per contro la pretesa per torto morale, non potendosi
ammettere che le circostanze poste a base della rescissione contrattuale -per
quanto direttamente ascrivibili alla convenuta- abbiano configurato quella
situazione di particolarmente grave sofferenza psichica tale da giustificare la
riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 49 CO.
In
parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, la sentenza pretorile è perciò
da riformare nel senso di aumentare il suo credito di fr. 3’723.75, credito che
ammonta perciò a complessivi fr. 24’195.40 oltre interessi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 gennaio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 gennaio 1996 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
a, è condannata a pagare ad __________, __________, fr. 24’195.40 oltre
interessi al 5% dal 30 settembre 1991.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 450.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della
convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per parte di ripetibili.
II Le
spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr.
500.--
già
anticipati dall’attrice, sono a carico delle parti per metà ciascuno,
compensate le ripetibili di appello.
III. L’appello
25 gennaio 1996 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 780.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr.
800.--
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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