Document production denied only insofar as appeal failed

12.1997.280Other CourtMar 18, 1998Dismissed

Summary

In a labour case, the defendant appealed an interlocutory order that partly granted the plaintiff's request for production of bank documents concerning 1988 and 1989. The defendant argued the documents were not 'common' under Art. 206 CPC because the plaintiff had no right to profit participation and that the request was exploratory. The Court of Appeal held that entitlement to profit participation is a merits question, not a preliminary condition for evidence production, and that the documents could be relevant to quantifying the claim. The appeal was dismissed, and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 206 CPC, Art. 211 CPC; document production may be ordered when the requested records are potentially relevant to the claim and their common nature is not negated by disputing the substantive entitlement itself. The existence of the asserted right belongs to the merits and cannot be prejudged at the evidence stage (consid. 2). A third party may also be bound to produce documents where production could be required of the opposing party under Art. 211 CPC. Appellate costs follow the loss of the appeal under Art. 148 CPC.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.280

Data decisione, Autorità: 18.03.1998, IICCA

Incarto n. 12.97.00280

Lugano 18 marzo 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.68 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 27 aprile 1994 da


(rappr. dall’avv. __________)

contro


(rappr. dall’avv. __________)

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 400’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;

E ora sull’istanza di edizione di documenti da controparte e da terzi presentata il 29 maggio 1996 dall’attore;

Istanza avversata dalla convenuta e dal terzo e parzialmente accolta dal Pretore con decreto 5 settembre/21 ottobre 1997;

Appellante la convenuta, che con atto di appello dell’11 novembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione;

Mentre l’attore nelle osservazioni del 29 dicembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Posti i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto: A. L’attore con la petizione chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 400’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro che lo ha legato a lei nel 1988 e nel 1989.

B. Il 29 maggio 1995, in occasione dell’udienza preliminare, l’attore ha formulato istanza di edizione di documenti nei confronti della convenuta e di __________ (__________), in __________, chiedendo che sia fatto ordine a queste parti di produrre i documenti di apertura, gli estratti conti e i giustificativi delle operazioni finanziarie effettuare sulle relazioni intestate alle società __________ negli anni 1988, 1989 e 1990.

Da tali documenti, a mente dell’attore, risulterebbe l’ammontare di una delle sue pretese contrattuali, segnatamente quella relativa alla partecipazione agli utili.

C. All’udienza preliminare la convenuta si è opposta all’istanza ritenendola relativa ad una domanda di causa per la quale essa contestava la propria legittimazione passiva. La richiesta non sarebbe inoltre stata conforme all’art. 206 CPC, non trattandosi di documenti comuni ai sensi di quella norma e costituendo l’istanza un tentativo di indagine esplorativa in suo danno.

Con osservazioni 14 giugno 1995 anche __________ (__________) ha chiesto la reiezione dell’istanza, invocando il segreto bancario, adducendo la natura esplorativa dell’istanza e lamentando la mancanza del requisito della comunanza del documento ai sensi dell’art. 206 CPC.

D. Il Pretore nel decreto impugnato ha ammesso l’istanza limitatamente ai documenti relativi al 1988 e al 1989 sostenendo che i essi servirebbero ad accertare l’ammontare dei presunti utili della convenuta sui quali l’attore accampa diritti, mentre per salvaguardare gli interessi delle terze società intestatarie dei conti bancari in questione, si giustificherebbe di far capo alla procedura di produzione in busta chiusa di cui all’art. 185 cpv. 2 CPC.

E. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del querelato decreto nel senso di respingere l’istanza di edizione, e di quelle dell’attore, che postula invece la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la produzione di documenti in suo possesso:

– se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1);

– se si tratti di documenti redatti per un interesso comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2).

Secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte.

  1. L’unica censura della convenuta al giudizio pretorile riguarda l’asserita mancanza di comunanza della documentazione richiesta.

Questo perché -a mente dell’appellante- l’attore non sarebbe azionista della convenuta, e non avrebbe perciò alcun diritto di partecipazione ai suoi utili, con il che la documentazione in questione non servirebbe a determinare i reciproci diritti e doveri delle parti.

Si tratta di un’argomentazione priva di qualsivoglia fondamento.

La questione a sapere se all’attore spetti o meno una partecipazione agli utili conseguiti dalla convenuta nel 1988 e nel 1989 è infatti un tema di merito della presente causa, che dovrà essere risolto dal giudizio che metterà fine alla vertenza, e non è invece, come pretende a torto la convenuta, un quesito da risolvere in via pregiudiziale -ma nemmeno siffatto giudizio preliminare sarebbe in concreto stato reso, se non unilateralmente dalla stessa convenuta- ai fini della decisione sull’ammissibilità delle prove richieste dalla parte attrice.

In altri termini, il ragionamento della convenuta è quello secondo cui dovendosi dare per scontata la mancanza di fondamento della domanda di causa, non vi sarebbe motivo per ritenere rilevanti, ed in tal senso comuni ex art. 206 CPC i documenti richiesti, i mezzi di prova di cui l’attore ha postulato l’assunzione.

Essendo per il resto rimasto incontestato il calzante rilievo del Pretore secondo cui almeno parte della documentazione richiesta sarebbe utile ai fini della quantificazione dei profitti della convenuta ai quali l’attore chiede di partecipare, l’appello in assenza di più pertinenti contestazioni può senz’altro essere respinto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 11 novembre 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’450.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 1’500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

document productioncommon documentslabour disputeevidencethird party recordsappellate costsexploratory requestprofit participation