AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.266
Data decisione, Autorità:
15.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00266
Lugano
15 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. IU.97.00039 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con
istanza 21 aprile 1997 da
contro
con
cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
8’734.15 oltre interessi nonché di un’indennità ex art. 337c CO da determinarsi
dal giudice di prime cure;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Segretario assessore con sentenza 29 settembre 1997 ha parzialmente accolto,
condannando la convenuta al pagamento di complessivi fr. 9’924.- oltre
interessi al 5% dal 28.2.1996 su fr. 8’032.- ed alla rifusione di fr. 700.- a
titolo di ripetibili;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 10 ottobre 1997 con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza sia accolta solo per fr.
8’032.- oltre interessi e che le ripetibili di prima sede siano compensate;
mentre
con osservazioni ed appello adesivo 24 ottobre 1997 l’istante ha postulato la
reiezione dell’appello di parte avversa e l’accoglimento del proprio, nel senso
che l’istanza fosse accolta per fr. 10’014.90 più interessi dal 25.2.1996 su
fr. 8’122.90, con l’aumento a fr. 750.- dell’indennità per ripetibili a suo favore;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. La presente vertenza
trae origine dal licenziamento in tronco che __________ ha significato il 7
novembre 1995 a __________ rimproverata di non essersi presentata quel giorno
sul posto di lavoro (doc. E, cfr. verbale p. 9 e 10), dopo che in precedenza,
con scritto 3 novembre (doc. C), la dipendente era stata avvisata che in caso
di ulteriori assenze ingiustificate il contratto sarebbe stato senz’altro
disdetto con effetto immediato; il 17 ottobre, la stessa datrice di lavoro
aveva per altro già disdetto il contratto per il 25 dicembre (doc. B).
La dipendente, qui
istante, ha contestato la legittimità del licenziamento in tronco e, asserendo
di essere stata impedita di lavorare per malattia quel giorno e fino al 19
dicembre, ha chiesto di essere remunerata fino al 28 febbraio 1996.
B. Con la sentenza qui
impugnata il Segretario assessore in parziale accoglimento dell’istanza ha
condannato la datrice di lavoro convenuta al pagamento di complessivi fr.
9’924.- oltre interessi ed alla rifusione di fr. 700.- per ripetibili.
Ammesso il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco, il giudice di prime cure ha
riconosciuto all’istante un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. 1’892.-,
pari ad uno stipendio mensile, nonché altri fr. 8’032.- per salari e
tredicesime fino al 25 febbraio 1996, cioè fino alla scadenza del termine di
disdetta ordinaria, prorogato per la malattia della dipendente. Gli interessi
sugli importi così attribuiti, tranne sull’indennità per licenziamento
ingiustificato, decorrevano a far tempo dal 28 febbraio 1996.
C. Con appello 10
ottobre 1997 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
che l’istanza sia accolta solo per fr. 8’032.- oltre interessi, compensate le
ripetibili.
L’appellante contesta in
sostanza unicamente l’assegnazione dell’indennità per licenziamento in tronco
(fr. 1’892.-).
D. Con osservazioni ed
appello adesivo 24 ottobre 1997 l’istante, dopo aver postulato la reiezione
dell’appello principale, chiede a sua volta la modifica del primo giudizio nel
senso di accogliere l’istanza per fr. 10’014.90 più interessi, con il
conseguente aumento dell’indennità per ripetibili a suo favore.
A suo dire, nel periodo in
cui un dipendente è ammalato i premi AVS/AI/AD/AINF, e non solo quelli relativi
all’AVS -come ritenuto dal Segretario assessore- non sono dovuti: di
conseguenza le deduzioni applicate dal primo giudice durante la sua assenza in
malattia in misura del 7% del salario lordo andavano in realtà ammesse solo in
misura del 2.8% (da cui un maggior credito di fr. 90.90). Gli interessi
moratori erano inoltre dovuti già a far tempo dal 25 febbraio 1996.
considerando
in diritto
- A questo stadio della
lite è pacifico che il licenziamento in tronco dell’istante, significato il 7
novembre 1995 dalla convenuta, debba essere considerato ingiustificato.
In questa sede si tratta
unicamente di esaminare le conseguenze economiche di tale provvedimento.
- appello principale
Con l’appello principale
la convenuta censura due punti della sentenza di primo grado: contesta
l’assegnazione di un’indennità per licenziamento ingiustificato e chiede la
compensazione delle ripetibili di prima sede.
Entrambe le doglianze,
come vedremo, sono infondate.
2.1 L’appellante
ha chiesto di essere dispensata dal dover versare l’indennità per licenziamento
in tronco ingiustificato in considerazione della grave colpa concomitante di
controparte, che da una parte non si sarebbe degnata di motivare la sua assenza
dal lavoro -giustificandola solo più tardi con dei certificati medici- e
dall’altra avrebbe espresso giudizi negativi nei confronti della datrice di
lavoro.
In
base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento
ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto
conto di tutte le circostanze.
Questa
norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in
vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione
che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più
incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità
e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce
considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento
quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento
congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e
riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì
che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima
ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Commentario bernese, N.
8 ad art. 337c CO; per tante IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S.
SA).
In
caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice
è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando,
nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un
comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op.
cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 3 ad art. 337c
CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276; IICCA
31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D. G./L., 7
novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995
in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA, 6 dicembre 1995 in re E./C., 30
gennaio 1996 in re I./B. SA, 8 marzo 1996 in re C./T.N. SA, 18 aprile 1996 in
re T./F.I.G.).
Nel
caso di specie è evidente che alla datrice di lavoro convenuta vada sicuramente
rimproverata una certa responsabilità, segnatamente per aver licenziato in
tronco la dipendente senza aver appurato che essa -come invece è stato provato
ed è qui pacifico- quel giorno era assente in quanto ammalata (oltretutto quel
medesimo giorno, ne da atto la teste __________ a p. 15 del verbale e
l’appellante stessa a p. 4 del suo gravame, la madre dell’istante si era
presentata in ditta per comunicare che la figlia era ammalata): per questo
motivo un’esenzione dalla pronuncia dell’indennità non può assolutamente
entrare in linea di conto.
Delle
circostanze evocate dall’appellante, segnatamente del comportamento non del
tutto eccepibile tenuto dalla dipendente in precedenza, il giudice ha in ogni
caso già tenuto conto al momento della commisurazione dell’indennità, che,
proprio per questo motivo, era stata limitata ad una sola mensilità.
2.2 Manifestamente
infondata ed al limite del temerario è infine la sua richiesta di compensare le
ripetibili di primo grado -sulla quale per altro la convenuta non ha speso
neppure una parola, se non definendo “eccezionale” l’attribuzione di fr. 700.-
a titolo di indennità ripetibile- quando essa in realtà è risultata ampiamente
soccombente.
-
Ne
discende la reiezione dell’appello principale, del tutto privo di fondamento,
con l’accollo all’appellante dell’indennità per ripetibili (art. 148 CPC).
-
appello
adesivo
Due
sono le censure sollevate dall’istante con l’appello adesivo: a suo dire, le
deduzioni applicate dal primo giudice in misura del 7% del salario lordo
durante la sua assenza in malattia andavano in realtà ammesse solo in misura
del 2.8%, mentre gli interessi moratori andavano riconosciuti già a far tempo
dal 25 febbraio 1996; la riforma del giudizio di prime cure, che ne conseguiva,
giustificava inoltre di aumentare l’indennità per ripetibili a suo favore.
Le
doglianze sono infondate.
4.1 L’istante
ritiene che nel periodo in cui un dipendente è in malattia i premi AVS/AI/AD/AINF,
e non solo quelli relativi all’AVS -come ritenuto dal Segretario assessore- non
siano dovuti (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, art. 3 LAI, art. 3 LADI, art. 22
cpv. 2 e 115 OAINF), per cui dal salario lordo del dipendente non dovrebbero
essere dedotti i relativi oneri sociali.
Ma
non è così.
La
dottrina è in realtà concorde nel ritenere che gli importi che il datore di
lavoro versa al lavoratore in base all’art. 324a CO in caso di impedimento al
lavoro di quest’ultimo per malattia o circostanze analoghe altro non sono che
una forma di “salario” (Rehbinder, op. cit., N. 21 ad art. 324a CO; Staehelin,
Commentario zurighese, N. 48 ad art. 324a CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
Zurigo 1992, N. 5 e 9 ad art. 324a/b CO; Gnaegi, Le droit du travailleur
au salaire en cas de maladie, Zurigo 1996, p. 72), che in quanto tali
costituiscono un reddito da attività dipendente ai sensi dell’art. 5 cpv. 2
LAVS (esplicito: Rehbinder, op. cit., ibidem): ne discende che da tali
importi, come del resto da ogni forma di salario (IICCA 16 gennaio 1997
in re M./T. con rif.), devono essere prelevati gli oneri sociali previsti dalla
legge (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem), compresi -contrariamente al
parere del primo giudice, il quale ha frainteso l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS- i
contributi AVS.
La
richiesta formulata nell’appello adesivo di dedurre anche le quote AI/AD/AINF,
che si richiamano alle norme per l’AVS, deve pertanto essere respinta.
4.2 Infondata
è pure la richiesta volta a far sì che gli interessi sui salari e sulle
tredicesime siano riconosciuti già a far tempo dal 25 febbraio 1996.
Riconoscendoli
dal 28 febbraio 1996, il Segretario assessore altro non ha fatto che concedere
quanto l’istante stessa aveva chiesto in sede conclusionale: avendo quest’ultima
ottenuto quanto chiedeva, in mancanza di un pregiudizio a suo carico e con ciò
di un interesse degno di protezione (gravamen), indispensabile premessa per la ricevibilità
dell’impugnativa (art. 97 CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di
impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; IICCA 23 giugno 1995 in
re B./U.; 15 marzo 1996 in re Z./L., 21 febbraio 1997 in re B./S. e M.), essa
non è più legittimata a censurare questa parte del dispositivo con il che, su
questo specifico punto, la sua richiesta è irricevibile.
4.3 Il
mancato accoglimento delle richieste formulate con l’appello adesivo esclude di
ritoccare verso l’alto l’indennità per ripetibili attribuita dal Segretario
assessore, tanto più che l’istante non ha asserito che la stessa sarebbe
insufficiente.
- Ne
discende la reiezione dell’appello adesivo, ritenuto che alla parte convenuta
che non ha presentato osservazioni al gravame non possono essere assegnate
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10
ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano né
tasse né spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà alla controparte
fr. 150.- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo
24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
IV. Non si prelevano né
tasse né spese, né si assegnano ripetibili per la procedura di appello adesivo.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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