AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1997.263
Data decisione, Autorità:
04.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00263
Lugano
4 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le
domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41
CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al
concordato stesso,
chiamata a
statuire sul ricorso per nullità presentato il 16 ottobre 1997 da
ing.
__________ (rappr. __________)
contro
il
lodo 15 settembre 1997 pronunciato dall’arbitro unico avv. __________ nella
procedura arbitrale che lo oppone a
ing.
(rappr.
dall’avv. __________)
volto ad ottenere
l’integrale annullamento del lodo, con protesta di spese e ripetibili;
preso
atto che con decreto 17 ottobre 1997 il presidente di questa Camera ha concesso
al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
mentre
il resistente con osservazioni 21 novembre 1997 ha postulato la reiezione del
gravame e in subordine il rinvio dell’incarto all’arbitro per le rettifiche del
caso; il tutto, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto: A. Con
compromesso arbitrale 11 febbraio 1994 gli ing. __________ e ,
titolari della società in nome collettivo “ ”, hanno deciso di
sottoporre al giudizio di un arbitro unico, designato nella persona dell’avv.
__________, il contenzioso che li opponeva derivante in sostanza dallo scioglimento
della società.
Compito
dell’arbitro era stabilire, previa definizione dei rapporti di dare/avere
relativi alla __________, chi delle due parti fosse debitrice verso l’altra ed
eventualmente per quale somma, se del caso attribuendo alla parte creditrice
gli importi alla stessa spettanti attingendo, se esistenti, dagli attivi
rimasti nella società (compromesso arbitrale pt. 2.1 e 2.2).
B. Con
lodo 15 settembre 1997 l’arbitro, dopo aver passato in rassegna tutta una serie
di posizioni contabili relative alla __________ ha condannato l’ing. __________
a versare all’ing. __________ la somma di fr. 231’205.– incaricando nel contempo
il liquidatore della società di bonificare a quest’ultimo i fr. 50’111.– ancora
depositati sui conti sociali; le spese della procedura arbitrale in fr.
70’000.– sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuno, mentre a
carico dell’ing. __________ è stata pure posta l’indennità ripetibile di fr.
42’000.–.
C. Con
ricorso per nullità 16 ottobre 1997, cui è stato concesso l’effetto sospensivo,
l’ing. __________ ha chiesto l’integrale annullamento del lodo.
Il
ricorrente rimprovera innanzitutto all’arbitro di aver statuito oltre i termini
temporali fissati nel compromesso arbitrale (art. 36 lett. g CIA); a suo dire,
l’arbitro, pronunciando un giudizio condannatorio nei suoi confronti, fondato
oltretutto su risultanze contabili suscettibili di future importanti
variazioni, avrebbe inoltre aggiudicato alle parti più di quanto esse avevano
domandato (art. 36 lett. e CIA); il lodo sarebbe in ogni caso arbitrario (art.
36 lett. f CIA), siccome fondato su accertamenti di fatto, in particolare
contabili, palesemente in contrasto con gli atti.
D. Delle
osservazioni 21 novembre 1997 con cui l’ing__________ ha postulato la reiezione
del gravame e in subordine il rinvio dell’incarto all’arbitro per le rettifiche
del caso si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come
la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza
degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische
Zivilprozess-recht, Zurigo 1979, p. 614; Habscheid, Droit judiciaire privé
suisse, Ginevra 1975, p. 524; SJZ 1976, p. 248; per tante IICCA
28 aprile 1993 in re P./C.).
- L’opinione
del ricorrente secondo cui il lodo sarebbe innanzitutto annullabile siccome emanato
dall’arbitro dopo la scadenza del suo mandato (art. 36 lett. g CIA), non può
essere condivisa.
Vero
è che in base alla clausola 7 del compromesso arbitrale il lodo avrebbe dovuto
essere (“sarà”) emanato entro 3 mesi dalla chiusura dell’istruttoria,
rispettivamente dal momento della ricezione dell’allegato conclusionale ed è
altrettanto vero che nella fattispecie il lodo è stato emesso il 15 settembre
1997, quindi ben oltre i 3 mesi dalla chiusura dell’istruttoria e dal
ricevimento degli allegati conclusivi, che risale al 30 luglio rispettivamente
al 19 agosto 1996.
L’interpretazione
della clausola in questione -che è necessaria, in particolare per accertare le
reali intenzioni delle parti (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse
sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 10 a ad art. 36 CIA e n. 32 ad art. 16 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 61; Jermini,
Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997,
p. 202 con rif.; RVJ 1982 p. 178 e segg.; Rep. 1989 p. 181)- pur
evidenziando che la rapida soluzione del contenzioso costituiva per le parti un
aspetto importante (da qui, tra l’altro, la fissazione di termini precisi per
consegnare ed eventualmente contestare le distinte “lavori in corso”, per
formalizzare il compromesso arbitrale (cfr. pt. 1-3 dell’accor-do preliminare
21/7/1993; cfr. pure doc. R/RR), rispettivamente per l’inoltro degli allegati
di causa e per procedere nell’istruttoria) non permette tuttavia ancora di
concludere, in assenza di ulteriori riscontri, che esse in caso di ritardo
nell’emanazione del lodo avrebbero senz’altro rinunciato all’arbitrato:
quest’ultima eventualità, vista la perdita di tempo che ne deriverebbe e i
costi relativi alla procedura arbitrale già assunti, appare anzi del tutto contraria
agli interessi delle parti, per cui a giudizio di questa Camera si deve
concludere che il termine di 3 mesi per emanare il lodo di cui alla clausola 7
-analogamente al termine di cui all’art. 18 cpv. 1 ICC (Jermini, op.
cit., p. 203 n. 1440)- non è assolutamente perentorio, ma costituisce un
semplice termine d’ordine il cui mancato ossequio da parte dell’arbitro rimane
in definitiva privo di conseguenze pratiche (Jermini, op. cit., p. 203
ritiene che in un caso del genere le parti potrebbero comunque inoltrare un reclamo
per ritardata giustizia ai sensi dell’art. 15 CIA rispettivamente ricusare o
revocare il tribunale arbitrale).
- Il
ricorrente, ravvisando una violazione dell’art. 36 lett. e CIA, rimprovera in seguito
all’arbitro di aver concluso con un giudizio condannatorio nei suoi confronti,
per altro basato su dati contabili tutt’altro che definitivi ed effettivi,
quando invece, a suo dire, il compromesso arbitrale prevedeva tale facoltà solo
a titolo eventuale.
La
censura è infondata, al limite del temerario.
È
innanzitutto pacifico che, per poter correttamente definire i rapporti di
dare/avere tra le parti nell’ambito della __________ l’arbitro fosse tra
l’altro tenuto a valutare e ripartire tra le parti stesse i “lavori in corso”
della società al 1° gennaio 1991 (cfr. premessa al compromesso arbitrale): tale
posizione, proprio in quanto riguardava lavori “in corso”, non aveva
evidentemente una valenza definitiva, per cui l’arbitro, sulla base dei dati messi
a sua disposizione, ha dovuto operare una valutazione -che evidentemente in
futuro potrebbe rivelarsi non conforme alla realtà- giungendo così alla
conclusione che una parte era creditrice dell’altra in merito a tali incarti.
Il
fatto che il ricorrente venga ora a rimproverare l’arbitro per aver eseguito
una valutazione non basata su dati certi, cioè in sostanza per aver eseguito il
mandato che gli era stato affidato, appare francamente contrario al principio
della buona fede, come del resto lo è il rimprovero, asseritamente fondato
sulla circostanza che nel compromesso non si facesse menzione della possibilità
di un giudizio condannatorio di una parte verso l’altra (ma invece si parlava
di “... attribuire alla parte creditrice gli importi alla stessa spettanti
...”), oppure ancora quello di aver quantificato l’importo concretamente da
risarcire quando nel compromesso lo stesso avrebbe dovuto essere determinato
solo in via eventuale (in realtà l’inserimento della parola “eventualmente”
nella frase “... ed eventualmente per quale somma ...”, è unicamente -non
potrebbe essere altrimenti- un’aggiunta pleonastica); tanto più che in precedenza
la stessa parte ricorrente non aveva mai mosso censure di questo genere ed anzi
in sede conclusionale aveva a sua volta preteso di essere riconosciuta creditrice,
sia pure per un importo non precisato.
- A
giudizio della ricorrente, il lodo andava in ogni caso annullato siccome
arbitrario (art. 36 lett. f CIA), segnatamente in quanto l’arbitro aveva
fondato il suo giudizio su fatti, e meglio su dati contabili, manifestamente
errati.
Preliminarmente,
prima di passare cioè in rassegna le singole censure sollevate dal ricorrente,
occorre precisare che a questa Camera, in quanto investita di un ricorso per
nullità ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare
se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una
norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano
palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In
sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere
validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su
accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o
pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p.
149; Jolidon, op. cit., n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., p. 345 e segg.).
Il
solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata
dall’arbitro esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza
l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla
decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente
contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione
oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc., 22 agosto 1995 in
re J./ Comune di L., 26 luglio 1996 in re D.S. e lc./G. SA e lc., 26 maggio
1997 in re IS SA e B./ I.S. SA e llcc., 14 gennaio 1998 in re M. SA/C.; cfr.
anche l’art. 3 cpv. 3 del DL di applicazione del concordato intercantonale del
17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per
cassazione civile).
4.1 Prelevamenti
privati
In
merito ai due seguenti oggetti, si osserva quanto segue:
Prelevamenti
privati __________ (lodo p. 17-19)
Nel
suo giudizio l’arbitro aveva tra l’altro ritenuto che le 2 fatture di
complessivi fr. 309’954.– pagate dalla FFS su un contro della __________ nel
luglio 1992 (__________e __________) sicuramente costituivano un incasso di competenza
del solo __________, siccome relativo a prestazioni da lui svolte dopo il 1°
gennaio 1991.
Il
ricorrente, pur non contestando tale assunto, reputa che tale importo
attribuito a __________ debba essere in ogni caso dedotto dai suoi crediti,
dato che pochi giorni dopo l’accredito sul conto della __________ tale somma
venne girata su un conto privato dello stesso __________
Prelevamenti
privati __________ (lodo p. 17)
Il
ricorrente chiede in questo caso che i suoi prelevamenti dal conto __________
1991/92, accertati dall’arbitro in fr. 112’499.–, vengano in realtà ammessi
solo limitatamente ai fr. 60’000.– relativi al 1991: egli afferma infatti che a
partire dal 1° gennaio 1992 quel conto non venne più utilizzato dalla
__________ ma da lui solo, per cui egli non era debitore verso la società per i
prelevamenti di fr. 52’499.– da lui effettuati nel 1992.
Le
due circostanze appena evocate non sono di per sé contestate dal ricorrente e
risultano del resto dagli atti di causa: se ne dovrebbe di principio concludere
per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento del lodo. Sennonché
il resistente ritiene che queste rettifiche contabili non sarebbero decisive,
siccome compensate da altri errori contabili questa volta commessi a suo
sfavore.
Sulla
questione torneremo ancora in seguito (cons. 5).
4.2 Lavori
in corso __________
In
merito agli accertamenti operati dall’arbitro in questo capitolo il ricorrente
muove le 2 seguenti censure:
- Edificazione “__________ ” (lodo p. 36)
In
relazione a questo incarto, il ricorrente contesta gli accertamenti operati
dall’arbitro: quest’ultimo, constatato che l’incasso di competenza della
__________ relativo all’opera ammontava a fr. 170’000.–, aveva stabilito che
per le prestazioni svolte prima del 1° gennaio 1991 a quest’ultima competevano
fr. 71’400.– riferiti al solo acconto di fr. 80’000.– richiesto il 6 novembre
1990, mentre la rimanenza di fr. 6’800.– spettava a __________.
Secondo
il ricorrente, atteso che prima del 1991 le prestazioni svolte ammontavano ai
42/78 del totale, e non solo ai 42/100, il calcolo andava corretto con un
maggior onere a carico di __________ di fr. 20’138.–.
- __________ (lodo p. 35 e 55)
L’arbitro,
ritenuto che gli onorari esposti per quest’opera dalla __________ insieme ad
altri professionisti (complessivamente fr. 362’115.–, di cui fr. 156’819.– di
competenza della società) erano stati riconosciuti dalla committenza solo in
ragione del 63%, con un saldo a favore della società perciò di fr. 98’700.–, e
atteso che da tale importo andavano dedotte le spese di fr. 60’000.– già a
carico degli altri professionisti, era giunto alla conclusione che i lavori in
corso per tale incarto ammontassero a fr. 38’700.–.
In
questa sede il ricorrente propone un diverso conteggio, che giunge ad un
maggior valore dei lavori in corso di fr. 31’797.–: viste le prestazioni svolte
dalla società, comprensive non solo degli onorari in tariffa A di fr. 156’819.–
ma anche degli onorari in tariffa B di fr. 4’993.– e di fr. 1’000.– per spese,
egli ha rilevato che le stesse ammontavano complessivamente al 47.17% degli
onorari complessivi iniziali, per cui, adottando tale percentuale alle somme incassate,
i lavori in corso andavano determinati in fr. 70’497.–.
Avendo
tuttavia l’arbitro accertato (lodo p. 33) -senza che tale assunto sia stato
contestato dal ricorrente- che __________ a suo tempo non aveva formulato
alcuna obiezione alla distinta “lavori in corso” __________ che anzi egli aveva
espressamente accettato nel corso della riunione 8 febbraio 1994 il contenuto
del doc. 4, allegato E (doc. 113), che questi lavori in corso non erano neppure
stati oggetto di una sua specifica contestazione né in sede petizionale né
nella risposta alla petizione di controparte (a p. 10 egli parla di non meglio
precisati “limiti” di tale accettazione) e che nonostante egli avesse
dichiarato l’esistenza di “incongruenze non indifferenti, le quali esigono di una
verificazione approfondita” (petizione __________ p. 7) in seguito non aveva
tuttavia portato alcuna prova concreta e circostanziata delle prospettate
incongruenze, se non versando agli atti i doc. R/III e R/MMM (i quali non erano
neppure confortati da una valida documentazione a sostegno e comunque non evidenziavano
le censure sollevate in questa sede), se ne deve concludere per l’evidente tardività
e la conseguente irricevibilità delle contestazioni mosse a questo capitolo.
4.3 Lavori
in corso __________ - R 673 - PV __________ (lodo p. 46)
Il
ricorrente, con riferimento all’incarto in questione, contesta il fatto che
l’arbitro, appurati lavori in corso per fr. 80’400.– e preso atto del pagamento
di un acconto di fr. 43’000.–, aveva concluso per una posizione debitoria di
__________ verso la __________ per il saldo, comprensivo delle spese, di fr.
44’630.–: egli contesta di essere debitore di tale somma, asserendo che la
valutazione iniziale di lavori in corso fosse esagerata, per cui il debito rimanente
in realtà non era effettivo e andava perciò azzerato.
È
vero che il pagamento di fr. 43’000.– è avvenuto a saldo della posizione, per
cui teoricamente -e analogamente a quanto era successo per il caso di
__________ - l’arbitro avrebbe dovuto azzerare la posizione eccedente: dagli
atti tuttavia non risulta che l’arbitro sia stato informato del fatto che il
versamento fosse effettivamente avvenuto a saldo, risultando invece che gli fu
solamente riferito l’accredito di quella somma (inserto IV del lodo), senza
ulteriori dettagli. Nulla può perciò essere rimproverato all’arbitro per non
aver inteso che il pagamento avveniva a saldo con il conseguente azzeramento
della posizione lavori in corso, spettando semmai alla parte __________
interessata alla questione, renderlo attento della circostanza, facendo capo ai
mezzi procedurali a sua disposizione (ad es. con una domanda di restituzione in
intero ex art. 138 CPC: va al proposito osservato che le norme del CPC, giusta
il punto 8 del compromesso arbitrale, erano sussidiariamente applicabili).
Non
essendo possibile in questa sede addurre nuovi fatti (ed in particolare la
circostanza che il pagamento è avvenuto a saldo) o nuove prove (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 2 ad art. 331), la censura deve senz’altro essere respinta.
4.4 Lavori
in corso __________ - altri lavori (lodo p. 42-43 e 48)
Il
ricorrente contesta l’attribuzione a suo carico di un onere di complessivi fr.
108’387.– per i lavori in corso di cui agli incarti R 269, R 707, R 659, R 528,
R 621, R 632, R 684, R 703, R 705, R 714, R 715, R 742, R 752, R 753 e R 754,
osservando che gli stessi non avevano presentato alcuna movimentazione contabile,
ovvero che in quei casi non erano stati accertati effettivi incassi o una fatturazione.
L’arbitro
a p. 39 e segg. del lodo ha spiegato il criterio da lui adottato per valutare
i lavori in corso __________: il problema principale cui egli era confrontato
era dato da un lato dal fatto che quest’ultimo aveva in buona parte omesso di
indicare, documentare e comprovare le sue posizioni lavori in corso (la
distinta doc. R/R contiene in effetti solo una minima parte degli incarti
menzionati nell’allegato B1 della convenzione di scioglimento della società,
doc. R/A) e dall’altro che non era però corretto che quest’ultimo avesse a
trarre un vantaggio da tale omissione, la quale in effetti riduceva la sua
esposizione verso la __________ L’arbitro, dando in sostanza seguito a quanto
ventilato dal liquidatore (cfr. appunti concernenti la risoluzione contabile della
__________ 1/9/1995 e 11/9/1995 p. 2) ha in definitiva risolto la questione
decidendo che avrebbe unicamente valutato le posizioni lavori in corso di cui
disponeva una documentazione minima -ed in particolare dei cosiddetti “conteggi
Pigma”- precisando che quelle per le quali non vi era alcuna documentazione
avrebbero potuto essere valutate in un secondo momento, eventualmente con un
nuovo lodo (lodo p. 28 e segg., p. 49 e 50, p. 65). È in sostanza in questo
modo -del tutto giustificato e senz’altro condiviso da questa Camera- che egli
è riuscito a determinare i valori dei lavori in corso qui contestati dal ricorrente.
In
via abbondanziale, a giustificare ulteriormente la decisione dell’arbitro, vi è
il fatto inconfutabile che le posizioni lavori in corso, con i rispettivi
importi, erano stati a suo tempo notificati dal ricorrente stesso, al quale
perciò compete la colpa per non aver sufficientemente documentato e con ciò
provato eventuali elementi che permettessero di ridurre la sua esposizione rispettivamente
per aver a suo tempo fornito dati sproporzionati o irreali.
Pure
ingiustificata è la richiesta di azzerare queste posizioni, formulata dal ricorrente,
il quale auspica che nell’occasione si abbia ad agire come nel caso delle
fatture __________ e Comune di __________ come noto, in quei casi era stato
positivamente provato, mediante il fallimento del committente rispettivamente
con la conclusione di una transazione, che gli importi lavori in corso a suo
tempo accertati non erano più esigibili nella loro totalità, ciò che
giustificava l’azzeramento degli importi eccedenti, ragionevolmente non più
incassabili. Diversamente da quei casi, in quelli qui evocati dal ricorrente
non è invece ancora chiaro, in mancanza dell’emissione di acconti, di fatture e
di pagamenti, se ed eventualmente in quale misura i crediti lavori in corso non
saranno incassabili: ciò esclude pertanto un analogo trattamento di quelle
posizioni.
4.5 Lavori
in corso __________ - R 659-1 __________ (lodo p. 43)
Il
ricorrente contesta il fatto che l’arbitro, rilevando come per tale progetto
non fossero stati emessi né acconti né fatture, gli abbia caricato un onere
lavori in corso di fr. 20’000.–, quando in realtà il 7 maggio 1993 il
committente aveva provveduto a pagare fr. 25’151.– sul conto __________ (cfr.
doc. R/NNN).
La
censura, debitamente comprovata, è giustificata: ciò impone di ridurre la
posizione lavori in corso __________ della somma a suo tempo versata.
4.6 Lavori
in corso __________ - Comune di __________ (lodo p. 50-53)
L’arbitro
ha considerato che i fr. 46’246.– che il Comune di __________ aveva deposto
presso di lui a titolo di transazione per la vertenze concernenti alcuni
mandati dovevano essere ripartiti in ragione di 1/3 per ogni incarico: atteso
che l’incarto R 861, diversamente dagli altri due, era di pertinenza del solo
__________ per cui non vi era al proposito una posizione lavori in corso e rilevato
che in merito all’incarto R 521 2/3 delle prestazioni si riferivano al 1990 e
1/3 al 1991 e che per l’incarto R 558 1/2 erano precedenti al 1991 e 1/2 successivi,
ha concluso per l’esistenza di lavori in corso ed un corrispondente debito di
__________ verso la società di fr. 17’985.–.
Il
ricorrente contesta tale calcolo, ritenendo che anche gli acconti di
complessivi fr. 70’000.– versati in precedenza con riferimento all’incarto R
521 debbano essere ripartiti nella medesima proporzione, il che porterebbe a
una posizione creditoria di __________ verso la società di ben fr. 51’596.–.
Anche
in questo caso, la censura risulta ampiamente irricevibile, siccome formulata
dal ricorrente per la prima volta in questa sede, mentre di fronte all’arbitro
egli aveva unicamente chiesto che la valutazione dei lavori in corso per tale
posizione fosse fissata in fr. 20’000.– (lodo p. 52, cfr. doc. R/R).
La
sua posizione debitoria inerente all’oggetto, che di fatto corrisponde -con
pure un leggero saldo a suo favore- a quanto da lui indicato -e con ciò ammesso-
in prima sede, viene pertanto confermata.
- Ammessa
la fondatezza delle censure sub cons. 4.1 e 4.5, se ne dovrebbe di principio
concludere, tenuto conto delle importanti ripercussioni che esse hanno sul giudizio
globale dell’arbitro, per il benfondato del gravame, a meno che il resistente
riesca a provare che le correzioni contabili che ne derivano non siano (in
buona parte o completamente) compensate da eventuali altri errori commessi
questa volta a suo sfavore: in tal caso gli errori commessi dall’arbitro
nell’apprezzamento dei fatti, seppur gravi, non sarebbero infatti assolutamente
in rapporto di causalità con l’esito del lodo, ovvero con il dispositivo, e
sarebbero perciò privi di conseguenze giuridiche (Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l’arbitrage, Losanna 1989, p. 214; Jolidon, op. cit., n. 94
ad art. 36); secondo la dottrina, non vi è d’altro canto arbitrio se l’autorità
di ricorso reputa giustificata la soluzione sancita dal lodo, pur ritenendo che
la stessa si fondi su altri argomenti rispetto a quelli esposti dall’arbitro,
tanto è vero che in un caso del genere nulla impedisce alla stessa di
sostituire quella motivazione con la propria (Lalive/Poudret/Reymond,
op. cit., p. 212; Jolidon, op. cit., n. 93 ad art. 36).
In
realtà è avvenuto proprio questo.
5.1 Il
resistente ha in sostanza affermato, circostanza che non è stata esaminata nel
lodo, che controparte nel 1992 avrebbe utilizzato per le proprie attività il
conto __________ sul quale erano continuati ad affluire, oltre ai propri, anche
versamenti di spettanza della __________ e di __________
5.2 Dall’inserto
II p. 4 del lodo si evince che all’inizio del 1992 il conto __________ aveva un
saldo negativo di fr. 21’472.–, che in quell’anno erano affluiti sullo stesso
fr. 335’388.– di spettanza della società, fr. 266’847.– di spettanza __________
e fr. 13’376.– di spettanza __________: atteso che al 31 dicembre 1992 il conto
presentava un saldo negativo di fr. 96’959.– e che sullo stesso -come detto e
pacificamente ammesso dal ricorrente (ricorso p. 6 e 12)- aveva operato il solo
__________ se ne deve concludere che egli in quell’anno ha prelevato per le sue
attività non meno di fr. 690’049.–. Dedotti i ricavi __________ in quel
medesimo periodo (fr. 266’847.–) si hanno fr. 423’201.–, somma che corrisponde
ai maggiori prelevamenti che quest’ultimo ha effettuato sul conto nel 1992.
Ritenuto
inoltre che nel 1993 sul conto __________ sono confluiti altri fr. 83’292.–, di
cui fr. 51’110 di sua esclusiva competenza (doc. R/NNN), la tabella riassuntiva
di cui a p. 61 e 62 del lodo può essere così corretta (in corsivo e neretto
vengono evidenziate le posizioni oggetto di modifica):
a) ricostruzione
contabile ---- ----
b) spese
centralina ---- ----
c) ripresa
sostanza fissa
mobilio (13’080) (5’263)
software (10’014) (5’948)
hardware (25’155) (24’840)
Epson
d) attribuzione
spese
spese
telefoniche (9’723) (9’123)
spese
91/92 (595’272) (352’287)
e) attribuzione
salari (525’907) (304’050)
f) prelevamenti
privati
bilancio
21.12.1990 47’299 (132’470)
prelevamenti
91/92 (cons. 4.1) (212’471) (60’000)
altri
prelevamenti (5’306) (80’851)
girata
bancaria (cons. 4.1) (309’954) ----
prelev.
__________ 92 (cons. 5.2) ---- (423’201)
g) accantonamenti
per debiti ____________________---- ----
h) lavori
in __________ (13’979) ----
i) lavori
in corso __________ (cons.
4.5) ---- (144’362)
l) Comune
di __________ ---- (17’985)
m) attribuzioni
incassi
91/92 707’265 441’634
/92 574’715 365’054
__________ 91 145’000 ----
93 (cons. 5.2) ---- 51’110
Totale (262’394) (702’582)
interessi
5% - 56 mesi (61’225) (163’935)
Totale (323’619 (866’517)
5.3 Ciò
posto, la sostanza __________ viene quantificata in fr. 1’258’232.–, risultante
dal suo credito verso __________ di fr. 866’517.–, da quello verso __________
di fr. 323’619.– e dalla liquidità per fr. 68’096.–.
Seguendo
il ragionamento dell’arbitro a p. 64 del lodo -non contestato dalle parti__________
risulta avere una pretesa complessiva verso la __________ di fr. 305’497.–,
costituita dal suo debito di fr. 323’619.–, cui va aggiunta la somma di fr.
629’116.–, vale a dire metà della sostanza della società.
Il
credito di __________ nei confronti __________ si riduce a dipendenza
dell’attribuzione a suo favore della liquidità della __________ (fr. 68’096.–),
del saldo disponibile (fr. 9’511.–) sull’importo depositato dall’arbitro e
della compensazione con il credito di fr. 6’251.– relativo alle pretese di cui
capitolo XXI del lodo e in definitiva ammonta a fr. 221’639.–.
-
Atteso
che l’importo rettificato risulta solo lievemente inferiore (percentualmente,
di poco meno del 5%) a quello accertato -oltretutto dopo un’analisi accurata e
approfondita di centinaia di posizioni contabili, il tutto nell’ambito di una
liquidazione societaria complessa, con importanti valori in discussione ed
estremamente litigiosa- dall’arbitro, si ha che il giudizio globale reso da
quest’ultimo, sia pure non del tutto esatto, non risulta in ogni caso
manifestamente errato e perciò insostenibile: ne deve discendere la reiezione
del gravame, questa Camera potendo sanzionare di nullità un lodo solo in
presenza di un giudizio arbitrale manifestamente errato e quindi arbitrario,
cioè se in definitiva lo stesso viola gravemente il senso della giustizia e
dell’equità.
-
Il
ricorso per nullità è pertanto respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 16 ottobre 1997 dell’ing. __________ è respinto.
II. Le
spese della presente procedura consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 3’450.–
b)
spese fr. 50.–
Totale fr. 3’500.–
da
anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere al
resistente fr. 5’000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
all’arbitro unico avv. __________, Lugano.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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