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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.26
Data decisione, Autorità:
27.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00026
Lugano
27 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
Segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.178 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 4 dicembre 1990 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 137'170.10
oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 30 dicembre 1996 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 28 gennaio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.
53'353.05;
Mentre
l'attrice con osservazioni del 24 febbraio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l'appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nella
seconda metà del 1989 l'attrice a più riprese ha fornito alla convenuta
determinati quantitativi di lamiere zincate.
Le
5 fatture emesse a tal titolo dall'attrice sono rimaste impagate per fr.
137'170.10, importo oggetto della presente causa.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione eccependo la cattiva qualità della merce
fornita. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, gli incontri tra le
parti non avrebbero risolto le divergenze in proposito.
La
merce di cui alle fatture doc. D e F sarebbe quasi del tutto inutilizzabile,
per cui la convenuta non sarebbe debitrice degli importi di fr. 31'212.20 (per
la fattura doc. D) e di fr. 22'384.65 (per la fattura doc. F) e potrebbe
altresì farsi risarcire i danni costituiti da spese di deposito per fr.
8'000.--.
Il
resto della merce sarebbe gravato da un minor valore di almeno fr. 50'000.--,
ed inoltre essa avrebbe causato costi supplementari di lavorazione di
complessivi fr. 33'000.--, così che nulla sarebbe dovuto alla procedente.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l'esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita, non ha ammesso l'esistenza di una pattuizione
secondo cui sarebbe stata esclusa la fornitura di merce proveniente
dall'Italia.
Ciò
premesso, egli ha respinto ogni pretesa relativa alla fornitura di cui alla
fattura n. __________del 31 agosto 1989 (doc. D) per il motivo che i pretesi
difetti sarebbero stati lamentati solo il 27 ottobre 1989, e perciò
tardivamente.
Quo
alle lamentele sulla fornitura oggetto della fattura n. 2893-4 del 28 novembre
1989 (doc. F), il Pretore ha rilevato che la merce ritenuta inservibile è stata
eliminata dalla convenuta, che non ha perciò potuto provare l'asserita
difettosità, mentre Il preteso minor valore della parte restante è anch'esso
rimasto allo stadio di semplice parlato, non essendo stato dimostrato che ai
reclami di due clienti della ditta convenuta avrebbe fatto seguito un
qualsivoglia pregiudizio economico per lei. Allo stesso modo, nessuna prova
sarebbe stata fornita circa i maggiori oneri di lavorazione sopportati dalla
convenuta, così che anche questa richiesta compensatoria dovrebbe essere
disattesa.
Dal
che l'accoglimento della petizione.
D. Con
l'appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 53'353.05.
Il
Pretore avrebbe ritenuto a torto la tardività della notifica dei difetti
relativi alla fornitura di agosto. Trattandosi di rotoli di lamiera arrotolata
e di grande peso, la verifica potrebbe essere effettuata solo al momento in cui
essa viene srotolata per la lavorazione, il che può avvenire anche a distanza
di un paio di mesi dalla fornitura. Inoltre il perito avrebbe dichiarato che
buona parte dei difetti era riscontrabile solo al momento della lavorazione,
dal che l'ovvia impossibilità di notificarli prima di quel momento.
Errata
sarebbe inoltre anche la decisione di respingere ogni pretesa della convenuta
al riguardo della successiva partita non più disponibile.
In
tal caso il Pretore avrebbe infatti dovuto far capo all'art. 42 cpv. 2 CO, che
permette di stabilire secondo il prudente criterio del giudice quel danno che
non possa essere dimostrato o quantificato, e comunque la difettosità della merce
potrebbe ritenersi provata per mezzo di testimoni.
Ne
conseguirebbe un credito globale della convenuta di fr. 83'817.05 da compensare
con la pretesa dell'attrice per giungere al saldo di cui alla richiesta di
giudizio.
E. Delle
osservazioni 24 febbraio 1997 dell'attrice, che postula la reiezione
dell'appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L'appellante
a questo stadio della causa non contesta di avere notificato solo a distanza di
circa 2 mesi i difetti della partita fatturata il 31 agosto 1989 (doc. D), ma
ritiene che siffatto procedere, date le particolarità della specie, non sarebbe
lesivo della norma di cui all'art. 201 CO.
A
torto.
1.1 L'art.
201 CO (cpv. 1 e 2) stabilisce che il compratore deve esaminare lo stato della
cosa ricevuta non appena l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e se
vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile deve dargliene subito
notizia. In difetto di ciò la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si
tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame.
In
presenza della fornitura di un grande quantitativo di articoli, o comunque di
merce di cui non si può per sua natura pretendere l'integrale controllo, la
verifica può limitarsi al controllo casuale di un certo quantitativo di
esemplari (cosiddette "Stichproben": cfr.
II
CCA 28 maggio 1996 in re S. srl/R. SA, 23 giugno 1995 in re C./F. SA; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 201 CO) ma nondimeno essa è da effettuare iimmediatamente, così come
immediata deve essere la notifica di quanto scoperto, il che nella specie non è
però avvenuto.
1.2 Le
particolarità del caso di specie, contrariamente all'opinione della convenuta,
non consentono di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata dal
Pretore.
In
primo luogo è inveritiera l'affermazione contenuta nell'appello (pag. 5)
secondo cui il perito avrebbe sostenuto che i difetti relativi alla
sfogliatura, all'eccesso di zinco, alle gocce di zinco e alla ruggine bianca
sarebbero stati riscontrabili solo al momento della lavorazione: a pagina 17
della perizia, alla quale rinvia l'appellante, non vi è alcuna affermazione in
tal senso, mentre già a pagina 3 il perito dichiara l'esatto contrario, ovvero
che i difetti erano identificabili già ad un primo esame visivo, senza neppure
bisogno di srotolare le lamiere dal momento che essi erano presenti già sulla
spira esterna.
Ma
anche se, per denegata ipotesi, fosse stato necessario procedere alla
lavorazione per scoprire i difetti (circostanza evidentemente nota alla
convenuta) si sarebbe potuto conseguentemente esigere dalla compratrice che
essa estendesse la propria verifica a delle prove di lavorazione su alcuni
campioni di materiale, così che la notifica eseguita a due mesi di distanza
sarebbe comunque stata tardiva.
- La
convenuta (appello, punto 6) contesta inoltre la decisione di respingere anche
le sue contropretese relative alla fornitura oggetto della fattura del 28
novembre 1989 (doc. F).
2.1 La
convenuta invoca dapprima l'art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo che con
l'applicazione di tale norma in suo favore si potrebbe ovviare al fatto che
tale fornitura non ha potuto essere sottoposta ad esame peritale.
La
tesi è a prima vista priva di fondamento, in quanto fraintende la natura e le
finalità dell'art. 42 cpv. 2 CO.
Tale
norma, di carattere eccezionale e pertanto da applicare con riserbo (II CCA
11 luglio 1996 in re F. SA/D. SA), non ha assolutamente lo scopo di sanare le
negligenze del leso nella conduzione del processo o, come nella specie, nella
fase preprocessuale.
Essa
è piuttosto riservata a quei casi veramente particolari, in cui nonostante il
richiedente abbia assolto con la necessaria diligenza il proprio obbligo di
adduzione del substrato processuale (in tal senso la DTF 122 III 219 e
segg. citata dalla convenuta), non è possibile fornire una prova certa
dell'esistenza o dell'ammontare del danno, oppure l'assunzione di una simile
prova comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (II CCA 7 luglio
1993 in re B.F. SA/G.; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar,
n. 47 ad art. 42 CO).
Nella
recente giurisprudenza di questa Camera ciò è stato ammesso in favore di quella
parte che per oltre tre anni aveva subito, senza avvedersene, frequenti furti
di piccola entità sull'incasso giornaliero di un esercizio pubblico, non
potendosi pretendere da lei la richiesta di una complessa perizia contabile (II
CCA 26 maggio 1997 in re C. e M./M. e llcc.), oppure di quella parte che ha
svolto complesse prestazioni di architetto e non ha potuto metterle a frutto
perché un dipendente gli ha sottratto i piani per cederli a terzi (II CCA
15 aprile 1997 in re B./S.).
L'applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO è per contro costantemente stata rifiutata a quella
parte negligente, alla quale poteva cioè essere imputata l'assenza di elementi
sufficienti per determinarsi sul danno (II CCA 24 gennaio 1994 in re
G./L. in cui si chiedeva il risarcimento del mancato guadagno durante un certo
periodo senza fornire i dati sui guadagni precedenti; idem in Rep. 1974,
pag. 330 e segg.; II CCA 11 luglio 1995 citata, sempre in tema di
mancato guadagno, in cui l'attrice invece di dimostrare l'esatto prezzo di
acquisizione e di rivendita di determinate merci ha chiesto l'attribuzione di
un margine forfetario medio).
Nel
caso in esame la negligenza della parte attrice è addirittura clamorosa, visto
che in presenza questa volta di tempestive contestazioni della merce la più
elementare prudenza consigliava non già l'erezione di una prova a futura
memoria (appello, pag. 9), non ricorrendone le premesse, ma almeno la
conservazione di alcuni campioni di quella fornitura ai fini probatori.
2.2 Resiste
ad ogni critica anche la decisione di non accordare indennizzo per la parte
della seconda fornitura contestata che la convenuta afferma di aver comunque
potuto utilizzare.
Il
Pretore sul tema ha chiaramente evidenziato le carenze probatorie ascrivibili
alla convenuta: mancata produzione dei conteggi allestiti dagli operai sulle
ore di lavoro perse a causa dei difetti della merce, e mancata dimostrazione
del salario orario degli operai (quantificato -ma non dimostrato- in fr. 70.--
all'ora in risposta, pag. 8, e con le conclusioni, pag. 7 e in fr. 25.-all'ora
con l'appello, pag. 10).
A
tali carenze la convenuta tenta di supplire riportando ampi stralci della
deposizione del capo officina _________ (appello, pag. 9) e quantificando in
300 ore il tempo perso in base alla deposizione del magazziniere __________.
Tali
prove sono tuttavia del tutto insufficienti, quella del _________ per la sua
assoluta genericità, e quella del _________ per il fatto che costituisce la
semplice ripetizione di quanto sentito da altri, così come rilevato dal Pretore
senza che la circostanza sia stata contestata dall'appellante.
Ne
deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art.
148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L'appello
28 gennaio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 1'500.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà
all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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