AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.256
Data decisione, Autorità:
14.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00256
Lugano
14 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. IU.97.43
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 25
aprile 1997 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
in
materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di Fr. 16'896.85 netti da trattenute oltre
interessi al 5% dal 10 febbraio 1997, nonché al versamento di un'indennità ai
sensi dell’art. 337c CO e che il Segretario-assessore, con sentenza 6 ottobre
1997, ha parzialmente accolto condannando la parte convenuta al pagamento
all’istante dell’importo di Fr. 6’896.- oltre interessi al 5% a partire dal 25
aprile 1997.
Appellante
la parte istante la quale, con atto d'appello 8 ottobre 1997, chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l'istanza, mentre
la convenuta con osservazioni e appello adesivo 24 ottobre 1997 ha postulato la
reiezione del gravame principale e la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere l'istanza limitatamente all’importo di Fr. 1'030.-- oltre
interessi al 5% dal 25 aprile 1997.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- Nel
settembre del 1994 la convenuta ditta __________, attiva nel ramo
dell'abbigliamento, ha assunto l’istante __________ a, nata nel luglio
1978, in qualità di apprendista operaia cucitrice per poi, considerata la sua
incapacità in quella funzione, dirottarla su altre attività di più semplice esecuzione.
Il
10 febbraio 1997 la convenuta ha licenziato con effetto immediato l'istante
perché quest'ultima, dopo un rimprovero della direttrice sulla qualità del
lavoro, avrebbe reagito comportandosi in modo villano e scorretto.
- Con
l’istanza che ci occupa __________, contestando la liceità del suo
licenziamento immediato, ha chiesto la condanna della ditta __________ al
pagamento di Fr. 1’030.- pari a trattenute dallo stipendio per pretesi danni
causati sul lavoro, di Fr. 6’650.- pari alla differenze tra il salario
effettivamente percepito e quello che le sarebbe dovuto essere versato secondo
il contratto collettivo di lavoro e di Fr. 9’216.85 quale salario dovutole,
tenuto anche conto che al momento del licenziamento era incinta, per il periodo
ordinario di disdetta per complessivi Fr. 16'896.85.- oltre interessi di mora.
Inoltre chiede il versamento di un'indennità a' sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO
per licenziamento ingiustificato.
La
convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che il licenziamento con effetto
immediato era giustificato, che la deroga alle tariffe stabilite dal CCL era
legittimata con il fatto che l'istante non aveva alcuna esperienza di lavoro ed
asserendo che le trattenute sul salario quale risarcimento danni era dovuto alle
continue mancanze della dipendente.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice ha ritenuto illecite le trattenute sul
salario a valere quale risarcimento del danno in mancanza di qualsiasi prova
sui danni e sulla loro entità ed ha riconosciuto il relativo credito
dell’istante di Fr. 1’030.-; ha pure considerato contrario alle normative
cogenti del contratto collettivo di lavoro il pagamento di un salario inferiore
ai minimi ed ha così protetta la pretesa della lavoratrice per Fr. 5’866.- al
netto delle trattenute di legge.
Per
quanto riguarda il licenziamento in tronco ha ritenuto che vi fossero i
presupposti per ritenerlo giustificato poiché la mancanza dell’istante, ossia
il carente controllo della merce, anche se non considerata grave rappresentava
una ripetizione di fatti analoghi già accaduti e per i quali era stata
esplicitamente avvertita che qualora si fossero ripetuti la sanzione sarebbe
stata la disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato.
- Con
l'appello __________ critica la sentenza del Pretore per quanto è del
licenziamento in tronco che insiste nel ritenere ingiustificato con la
conseguenza del riconoscimento anche delle altre sue pretese per tale titolo
Con
le osservazioni all’appello e l’appello adesivo la __________, riconosciuto di
dovere l’importo di Fr. 1’030.- in restituzione delle trattenute sul salario e
ribadita la legittimità del licenziamento immediato, chiede che, contrariamente
alla conclusione del Segretario-assessore, anche la pretesa relativa alle differenze
salariali venga respinta.
Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nelle successive
argomentazioni di diritto.
- La
questione riguardante il pagamento del salario minimo senza più decurtazioni
dopo i primi sei mesi di impiego coinvolge l’applicazione di una particolare
normativa del contratto collettivo di lavoro per l’industria
dell’abbigliamento (allegato VII -precedentemente allegato VIII - del CCL) per
la quale ai giovani lavoratori ausiliari che non si trovano in periodo di
formazione, può essere corrisposto un mensile pari ad almeno il 90% del minimo
salariale di categoria ma al massimo per i primi 6 mesi di impiego ed in ogni
caso solo fino al compimento del 18° anno di età, riservata ancora, in casi
speciali, la possibilità di fissare liberamente tra lavoratore e datore di
lavoro il salario quando le prestazioni, in condizioni uguali, sono
permanentemente inferiori almeno del 10 per cento al normale.
La
convenuta ritiene che la valida pattuizione tra le parti di un salario
inferiore ai minimi sia appunto avvenuta con la sottoscrizione di un accordo
all’inizio dell’attività (doc. 1) che presupponeva prestazioni di lavoro
inferiori al normale. Ma non si avvede che le eventuali prestazioni inferiori
erano riferite “alle capacità della sua giovane età priva di qualsiasi
precedente esperienza in merito” per un’attività lavorativa indicata quale
“apprendista operaia cucitrice” che in effetti non è mai stata praticata
operando di fatto l’istante sempre quale ausiliaria. Ed ancora, compiuti i 18
anni, all’istante è stato corrisposto il minimo contrattuale. Non si può allora
ritenere che l’istante rappresentasse un caso speciale per il solo fatto di non
avere ancora compiuto i 18 anni o perché, all’inizio dell’attività, fosse
inesperta che è del resto condizione normale per una persona di sedici anni al
primo impiego (e tale circostanza è già considerata dall’allegato VII al CCL
con una riduzione del salario per i primi sei mesi di attività). Il rapporto di
lavoro tra le parti non può quindi essere considerato quale caso speciale - la
cui connotazione dev’essere permanente e per l’individuazione del quale manca
qualsiasi prova nulla essendo emerso riguardo a un eventuale rendimento
inferiore al normale da parte dell’istante - ai sensi della norma invocata
dalla datrice di lavoro.
L’appello
adesivo, a conferma del primo giudizio su questo punto che per quanto riguarda
il calcolo aritmetico delle differenze salariali non è stato impugnato,
dev’essere così respinto.
- Il
primo giudice, e poi di conseguenza anche le parti nei loro allegati in
appello, ha individuato nel preteso negligente lavoro di controllo dei capi
d’abbigliamento il motivo alla base del licenziamento in tronco che ha ritenuto
giustificato perché, già in precedenza ed in simili situazioni, la dipendente
era stata avvertita che se i fatti si fossero ripetuti sarebbe stata licenziata
in tronco; in aggiunta, senza che ciò appaia però decisivo per l’esito della
sua valutazione attorno all’esistenza o meno del motivo di licenziamento, ha
pure considerato il tipo di reazione avuto dall’istante nei confronti del
rimprovero della direttrice della ditta convenuta.
In
verità il lavoro negligente non è stato il motivo per il quale l’istante è
stata licenziata. Ne fa fede il tenore della lettera di licenziamento (doc. 2)
che dichiara come non si possa accettare il comportamento villano e scorretto
della dipendente successivo al rimprovero in punto all’esecuzione del lavoro di
controllo. Ed a definitiva comprova che unicamente in questo senso può essere
interpretata la comunicazione del licenziamento vi è la presa di posizione
della stessa convenuta in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza:
in quella sede infatti ha affermato che, appurata la responsabilità
dell’istante per i difetti della merce non individuati al controllo, la stessa
è stata nuovamente messa in guardia sulle conseguenze del suo comportamento e
minacciata di licenziamento qualora ciò si fosse ripetuto e che è stata la
reazione secca ed a alta voce della dipendente che ha scatenato la decisione di
risoluzione immediata del rapporto di lavoro (punto d del riassunto scritto
allegato al verbale d’udienza 19 giugno 1997).
Ora
un comportamento gravemente ingiurioso nei confronti del proprio superiore, se
dimostrato, costituisce fondato motivo di risoluzione immediata del contratto
di lavoro nella misura in cui pone fine, oggettivamente, all’indispensabile
rapporto di fiducia tra le parti (JAR 1985, 254; Rehbinder,
Berner Kommentar, ad art. 337 n. 9; Aubert, Quatre cents arrêts sur le
contrat de travail, n. 242; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed.,
ad art. 337 CO n. 5d). Dall’istruttoria appare che l’istante ha avuto una
reazione in particolare dicendo alla direttrice che con lei non si
poteva
discutere perché voleva sempre avere ragione e il contenuto di questa reazione
appare tale anche dalla lettera di disdetta. Non è invece stato appurato come è
avvenuta tale reazione ma anche ammettendo che la stessa sia stata, come è
presumibile, di natura sfrontata non si può ancora ritenere che tale
atteggiamento rappresenti motivo grave di licenziamento. Infatti non conteneva
connotati ingiuriosi ed il modo di reazione non appare aver trasceso quello di
un normale momento di rabbia che, se anche non ammissibile, può essere scusato
e deve rappresentare la costante dell’atteggiamento del dipendente, al
proposito preventivamente ammonito, e non un fatto isolato per assurgere a
valida ragione della disdetta immediata. Altrettanto se si vuol anche considerare
il fatto che l’istante avrebbe dato la colpa dell’accaduto ad altre colleghe
dal momento che anche in questo caso saremmo confrontati con una scorrettezza
che, quale unico episodio, non giustifica il licenziamento (Staehelin,
Zürcher Kommentar, ad art. 337 CO n. 22).
Per
queste considerazioni la decisione del primo giudice che ha ritenuto legittimo
il licenziamento non può essere confermata con la conseguenza che all’istante
deve essere riconosciuto l’importo preteso di Fr. 9’216.85 che, nella sua
entità, non è mai stato partitamente contestato dalla controparte.
- In
base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento
ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto
conto di tutte le circostanze.
Questa
norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in
vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione
che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più
incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità
e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce
considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento
quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento
congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e
riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì
che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima
ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Commentario bernese, N.
8 ad art. 337c CO; per tante IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S.
SA).
In
caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice
è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando,
nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un
comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op.
cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 3 ad
art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276; IICCA
31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D. G./L., 7
novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995
in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA, 6 dicembre 1995 in re E./C., 30
gennaio 1996 in re I./B. SA, 8 marzo 1996 in re C./T.N. SA, 18 aprile 1996 in
re T./F.I.G.).
Nel
caso concreto anche se l’atteggiamento dell’istante non è stato tale da
giustificare il licenziamento il suo comportamento non è stato ineccepibile e
di conseguenza, nell’ambito dell’ampio potere di apprezzamento riservato al
proposito al giudice, viene riconosciuta alla lavoratrice un’indennità pari ad
un mese di salario, ossia, per arrotondamento, Fr. 2’000.- senza che tale
importo possa essere ridotto per le trattenute sociali (ZBJV 1997, 332).
- In
definitiva, accolto l’appello principale e respinto quello adesivo, la sentenza
del Segretario-assessore dev’essere riformata nel senso che la ditta __________
deve pagare a __________ l’importo di Fr. 16.112.85 per pretese salariali con
interesse al 5% dal 10 febbraio 1997, data della cessazione del rapporto di
lavoro che rende esigibile ogni pretesa derivante dallo stesso, oltre a Fr.
2’000.- ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO senza che vi decorrano interessi
prima della decisione giudiziale che riconosce l’indennità e che ne sancisce
quindi l’esigibilità da quel momento.
Trattandosi
di procedura in materia di contratto di lavoro non si percepiscono tasse di
giudizio e spese mentre le ripetibili sono a carico, per entrambe le sedi,
della parte convenuta interamente soccombente.
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
15 settembre 1997 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 6
ottobre 1997 del Segretario-assessore viene così riformata:
-
L’istanza è accolta e di conseguenza
__________. è condannata a versare a __________ l’importo di Fr. 18’112.85
oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1997 su Fr. 16'112,85.
-
Non
si prelevano tasse o spese. __________ verserà all’istante Fr. 1’000.- per
ripetibili.
II. L'appello
adesivo 24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
III. Non
si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello per la quale
__________ rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione
a:. - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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