AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.252
Data decisione, Autorità:
17.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00252
Lugano
17 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.94.797 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 12 maggio 1992 da
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’083.--
oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
9’886.95 oltre interessi a titolo di minor valore e risarcimento danni;
Il
Pretore con sentenza 10 settembre 1997 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 1° ottobre 1997, con richiesta di
assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Appello sul quale
l’attrice non si è espressa.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
a più riprese nel 1989 e nel 1990 ha fornito alla convenuta mobili di vario
genere, emettendo per tale motivo fatture a suo carico per complessive lire
italiane 23’214’000.
Avendo
la convenuta pagato unicamente complessive lire 16’550’000, con la petizione
l’attrice ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr.8’083.--, a suo dire
corrispondenti al saldo scoperto di lire 6’664’000.
B. La
convenuta con la risposta ha eccepito l’inadempienza della controparte, che non
avrebbe consegnato parte della merce e in altri casi avrebbe consegnato merce
difettosa.
La
convenuta potrebbe pertanto eccepire il minor valore della merce ricevuta e
farsi rimborsare i costi delle riparazioni da lei fatte eseguire e i costi
sostenuti per il deposito della merce difettosa.
Si
giungerebbe così alla conclusione secondo cui non esiste più alcun credito
dell’attrice, che sarebbe invece debitrice della convenuta di fr. 9’886.95
oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale, contestando integralmente le argomentazioni ivi
contenute.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di rapporti
di compravendita da giudicare ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1955, che
sulla questione della notifica dei difetti rinvierebbe al diritto svizzero, in
quanto del luogo in cui la merce doveva essere esaminata, ha ritenuto che la
convenuta non avrebbe tempestivamente notificato gli asseriti difetti della
merce, ed ha perciò ammesso la petizione e respinto la riconvenzionale.
E. Con
l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale sostenendo che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, essa avrebbe tempestivamente
comunicato agli operai, rispettivamente alla ditta fornitrice i difetti della
merce, così come affermato dal teste __________
F. L’attrice
non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
-
La
convenuta nel proprio gravame non contesta la circostanza secondo cui
l’accoglimento delle sue domande dipende in maniera imprescindibile dalla
questione a sapere se essa abbia o meno effettuato una tempestiva notifica
degli asseriti difetti di quanto fornitole dall’attrice, e questo
indipendentemente dalla questione a sapere se il rapporto contrattuale tra le
parti sia assimilabile alla compravendita piuttosto che all’appalto (cfr.
appello, punto 2, pag. 6), valendo in entrambi i casi secondo il codice delle
obbligazioni le medesime esigenze quo alla forma e alla tempestività della
notifica dei difetti.
-
L’appellante
sostiene di avere effettuato la tempestiva notifica dei difetti in forma orale
“agli operai, rispettivamente alla ditta fornitrice” (appello, punto 2, pag.
7), e ritiene di avere fornito la prova di tale notifica per mezzo del teste Vigiani.
2.1 Il
teste in questione ha fornito la seguente dichiarazione, che il Pretore ha
considerato non conclusiva:
“La
signora ha sporto lamentele sui difetti pochi giorni dopo, forse una settimana
dopo, mi ricordo che ci siamo recati dal signor __________ a __________ qualche
settimana dopo la consegna a lamentare i difetti sulla consegna e sui mobili”.
2.2 E’
in primo luogo pacifico che l’episodio narrato dal teste della visita a
__________ “qualche settimana dopo la consegna” non può costituire in alcun
modo la prova di una puntuale lamentela dei difetti, trattandosi per esplicita
ammissione del testimone di difetti immediatamente riconoscibili (tracce di
adesivo sui mobili, cassetti corti, armadio privo di un’anta) o verificatisi
già solo “dopo qualche giorno” (curvatura dei ripiani della libreria), così che
la loro notifica in occasione di una visita alla ditta attrice dopo “qualche settimana”
risulta comunque tardiva ai sensi dell’art. 201 o 367 CO.
In
secondo luogo la deposizione __________ non fornisce riscontro alla predetta
tesi della convenuta secondo cui i difetti sarebbero stati comunicati agli
operai incaricati della consegna e del montaggio dei mobili, tesi che rimane
dunque allo stadio di semplice parlato.
2.3 Ci
si deve invece chiedere quale sia la portata probatoria dell’affermazione del
teste secondo cui la convenuta avrebbe lamentato i difetti “pochi giorni dopo,
forse una settimana dopo”.
Il
primo problema che si pone, e che rimane irrisolto, è quello relativo alla
provenienza della conoscenza del teste circa l’episodio riferito.
Non
è in altre parole dato di sapere dal tenore della deposizione se egli abbia in
prima persona assistito alla comunicazione, verosimilmente telefonica, dei
difetti dalla convenuta all’attrice, o se l’episodio gli sia semplicemente
stato riferito dalla convenuta.
Il
secondo problema riguarda l’identificazione della fornitura difettosa: a fronte
di consegne protrattesi per oltre un anno (doc. C-G), la generica indicazione
di una lamentela effettuata a pochi giorni di distanza da una consegna, non è
in assenza di altre indicazioni una prova certa del fatto che la notifica abbia
inteso riguardare proprio quella fornitura, e non una precedente.
Per
lo stesso motivo della genericità della deposizione del teste si pone, oltre al
problema della tempestività della notifica, quello relativo al contenuto della
medesima, ed in particolare la questione a sapere quali degli asseriti difetti
del mobilio fornito siano effettivamente stati lamentati.
Si
deve pertanto concordare con il Pretore nella valutazione della deposizione
__________ che è troppo generica ed imprecisa per potere costituire una prova
attendibile e definitiva dell’avvenuta tempestiva notifica dei difetti della
merce che vengono lamentati in questa procedura.
2.4 Tale
decisione è comunque suffragata da altri elementi a carattere indiziario.
In
primo luogo si deve rilevare che nell’unico scritto preprocessuale della
convenuta figurante in atti (doc. I), da lei inviato al legale dell’attrice il
15 novembre 1990, non vi è alcun accenno al riguardo dell’esistenza di difetti
della merce fornita, ma solo a consegne ancora da effettuare e a una
cassettiera rifiutata poiché non corrispondente a quanto ordinato, della quale
si dirà al consid. 3.
In
secondo luogo va rilevato che il teste __________ la cui deposizione -come si è
visto- non era comunque decisiva, ha negato di avere avuto con la convenuta
“rapporti esorbitanti l’amicizia”, mentre il teste __________ ha dichiarato che
il __________ stesso gli avrebbe confessato di avere “avuto problemi sia con la
moglie che con la signora __________ ”, affermazione che nell’uso corrente
viene riferita a persone con cui si ha un particolare rapporto affettivo, ed è
perciò significativo che il __________ vi abbia accomunato la moglie e la
convenuta.
- La
convenuta adduce poi la mancata consegna di parte del mobilio, invocando i doc.
2 e 3 (risposta, pag. 2; appello, punto 5, pag. 12 e 13), ma anche questa
argomentazione si rivela pretestuosa.
Il
doc. 3 costituisce l’ordinazione di alcuni mobili datata 4 giugno 1990 e nella
documentazione prodotta dall’attrice lo si ritrova allegato alla fattura doc.
F, senza che tuttavia nella fattura figurino i mobili di cui al doc. 3, né la
convenuta lo afferma esplicitamente, così che i mobili, quand’anche non
forniti, non risultano essere stati fatturati.
Il
doc. 2 costituisce l’ordinazione di data 23 maggio 1990 di un mobile fatturato
il 18 settembre 1990 (doc. G).
Alla
fattura doc. G è annessa una fotocopia del doc. 2 sulla quale è stato
rettificato il prezzo in lire 1’150’000 per effetto di uno sconto contrattuale,
e sul quale è stata apposta una dichiarazione in penna del seguente tenore
“18-09-90 la merce consegnata è in perfette condizioni” e sotto la quale vi è
la firma della convenuta, dal che, in assenza di valide confutazioni, la palese
non verità di quanto addotto in questa sede.
- La
mancanza di possibilità di esito favorevole dell’appello determina la reiezione
dell’istanza di assistenza giudiziaria dell’appellante (art. 157 CPC), che deve
perciò farsi carico delle spese e della tassa di giustizia di questa procedura.
All’attrice,
che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia attribuite
ripetibili per la presente procedura.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
1° ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria 1° ottobre 1997 di __________ è respinta.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
sono
a carico di __________
IV. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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