AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.251
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00251
Lugano
17 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.00154 (già 2732) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 13 ottobre 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22’560.- oltre
interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domande avversate dalla
convenuta, la quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 25 agosto / 9 settembre 1997 ha integralmente respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 30 settembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 5 novembre 1997 la convenuta ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nell’autunno del 1991
__________ (in seguito: __________) in qualità di committente e __________
__________ (in seguito: __________) quale agenzia pubblicitaria hanno concluso
un accordo di collaborazione, con validità 1° novembre 1991 - 31 dicembre 1992
e disdicibile con 90 giorni di preavviso, in forza del quale quest’ultima si
impegnava a fornire alla cliente consulenza creativa, a produrre materiale
nonché a prestare assistenza tecnica presso i relativi fornitori di prestazioni.
Quanto alla retribuzione dovuta per tali prestazioni - tranne per la produzione
di materiale, pagata a parte - mentre con scritto 16 settembre 1991 __________
aveva proposto una mercede annuale di Lit. 180 milioni ritenuto che le
commissioni di agenzia sarebbero andate alla __________ (doc. A), con missiva
10 dicembre 1991 quest’ultima ha accettato di riconoscerle Lit. 12 milioni
mensili precisando che all’inizio della pubblicità sui media settimanali o
quotidiani si sarebbe deciso sul rimborso delle commissioni d‘agenzia (doc. B).
B. Nell’estate 1992,
viste le difficoltà finanziarie di __________ le parti si sono accordate nel
senso che nei mesi di novembre e dicembre di quell’anno __________ avrebbe
sospeso ogni sua attività e avrebbe nel contempo rinunciato alla retribuzione
per quei mesi, il tutto a condizione che la collaborazione continuasse anche
nel 1993. Il 23 settembre 1992 __________, preannunciando che per il 1993
sarebbero state intavolate nuove trattative, disdisse l’accordo con effetto al
31 dicembre (doc. F).
Con lettera 30 aprile 1993
essa infine comunicò a controparte di rinunciare ad una ripresa della
collaborazione (doc. I).
C. Con la petizione che
qui ci occupa la ditta individuale __________ di __________ ha chiesto la
condanna di __________ al pagamento di fr. 22’560.- oltre interessi, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n.
__________dell’UEF di Mendrisio, postulando in sostanza la retribuzione
pattuita per i mesi di novembre e dicembre 1992, pari a Lit. 24 milioni.
La convenuta osserva che
l’accordo concluso nel luglio 1992 non era condizionato alla conclusione di un
accordo di collaborazione per il 1993, bensì unicamente all’esecuzione di
trattative in tal senso, trattative che ebbero effettivamente luogo; in ogni
caso, a suo dire, il mancato rinnovo della collaborazione era dovuto al grave
comportamento anticontrattuale tenuto dalla controparte, la quale aveva
provveduto ad incassare delle commissioni d’agenzia dell’ordine di Lit. 70
milioni presso i fornitori, somme che per contratto sarebbero spettate alla
convenuta e che in via subordinata vengono qui poste in compensazione; infine,
trattandosi di un contratto di mandato, nulla le impediva di disdirlo in ogni
momento.
D. Con sentenza 24
agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto accertato che l’agevolazione pattuita nell’estate 1992 era
effettivamente condizionata alla conclusione di un accordo di collaborazione
per il 1993, e che, non essendo quest’ultimo stato concluso, le pretese di cui
alla petizione erano di principio giustificate; egli ha tuttavia ritenuto che
nel caso di specie la convenuta aveva avuto dei validi motivi per porre
immediatamente fine al contratto, atteso che secondo gli accordi contrattuali e
secondo l’uso le commissioni d’agenzia incassate dalla __________ in realtà
dovevano andare a beneficio della convenuta, tanto più che l’accordo di
collaborazione in quanto mandato poteva comunque essere disdetto in ogni
momento.
E. Con appello 30
settembre 1997 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene che
le commissioni d’agenzia spettavano a lui e non alla controparte, intanto
perché nel corso delle trattative la mercede venne ridotta da Lit. 180 milioni
a Lit. 144 milioni annui e inoltre perché nella lettera di accettazione
controparte non aveva indicato a chi le stesse dovessero essere attribuite, per
cui faceva senz’altro stato l’uso commerciale vigente in Italia, che era per
l’appunto di attribuirle all’agenzia e non al committente.
F. Delle osservazioni 5
novembre 1997 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Preliminarmente,
questa Camera provvede a rettificare d’ufficio la denominazione della parte
attrice da “__________ __________ o” in “__________ ”, come del resto già fatto
dall’attore con l’allegato di replica.
È in effetti chiaro che la
qualità di parte spetta a quest’ultimo e non alla ditta individuale di cui egli
è il titolare (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo
1989, p. 14; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1983, § 8
N. 6; ZR 1959 N. 77; IICCA 17 febbraio 1998 in re V. SA/M. e A.M.
AG). L’errore nell’indicazione della parte attrice non ha conseguenze di
carattere processuale - né la parte appellata più lo pretende in questa sede -
ed in particolare non è motivo di nullità della procedura per carenza di
legittimazione attiva (IICCA 21 luglio 1993 in re I. SA/S., 23 febbraio
1994 in re W. e B./B., 9 gennaio 1998 in re C.S./G.), in quanto da un lato
l’errore era facilmente rilevabile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art.
165) e dall’altro non ha comunque impedito alle vere parti - e segnatamente
alla convenuta - di prendere posizione sulla petizione (IICCA 12
febbraio 1995 in re L./C., 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc.); tanto più
che la giurisprudenza è chiaramente indirizzata verso soluzioni che evitino i
formalismi eccessivi, quando vi è la possibilità di correggere i vizi che
inficiano gli atti processuali già compiuti (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 1 ad art. 99; IICCA 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc., 23
agosto 1996 in re C./G.).
- Nel merito
l’appellante ritiene che le parti al momento della conclusione dell’accordo di
collaborazione non si siano preoccupate di determinare a chi spettassero le commissioni
d’agenzia, per cui a suo dire faceva stato l’uso commerciale in Italia che era
quello di attribuirle all’agenzia stessa.
2.1 Per
l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano
concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca
volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per
la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei
contraenti.
In
base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se
l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde volontà
dei contraenti e in tal caso ad indicarne il contenuto (ICCTF 26 aprile
1995 in re U.S.B./S. SA cons. 5).
Solo
quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni
contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il
quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà
dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132).
2.2 Nel
caso di specie, dallo scambio di corrispondenza avvenuto nel 1991 (doc. A, B)
non si riesce effettivamente ad evincere con certezza se le parti si siano o
meno accordate sulla questione delle commissioni d’agenzia.
Quale
che fossero le intenzioni delle parti è tuttavia chiaramente provato da altre
prove.
Il
teste __________, la cui testimonianza non è assolutamente stata contestata o
altrimenti messa in dubbio dall’attore - se non per la prima volta, e con ciò
tardivamente, in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - ha
innanzitutto precisato che prima di allestire la lettera di cui al doc. B le
parti ebbero una discussione, alla quale egli era presente (teste __________ p.
2 in fondo), nel corso della quale vennero definiti i dettagli della
collaborazione. Al proposito egli, senza alcuna esitazione, ha in particolare
riferito:
che
la diminuzione della mercede da Lit. 180 milioni - proposta e calcolata
dall’attore (cfr. suo interrogatorio formale ad 1, teste __________ p. 2 e
teste __________ p. 1) - a Lit. 144 milioni non aveva nulla a che vedere con la
questione delle commissioni d’agenzia, ma era semplicemente determinata dalle
regole della domanda e dell’offerta (“l’importo di 12 milioni al mese
riconosciuto quale retribuzione è il risultato di una serie di discussioni
intavolate con il sig. __________o” p. 2, “in merito alla diminuzione del fee
da 180 milioni a 144 milioni posso altresì confermare che si è trattato di una
libera discussione commerciale ove la __________ da ultima ha proposto un
prezzo che la __________ ha accettato e che tale diminuzione non sarebbe stata
compensata con commissioni al sig. __________” p. 3);
che
in base agli accordi tra le parti (cfr. doc. A) le commissioni d’agenzia
dovevano andare a favore della convenuta (“questa á__________rñ riteneva
pacifico che eventuali commissioni le sarebbero spettate”, “secondo gli accordi
pattuiti tutte le commissioni erano di spettanza della __________ e su di
queste __________ non aveva nessun diritto” p. 2, e ancora “confermo come ho
già detto che le commissioni erano di spettanza della __________ e che di ciò
se ne é discusso diffusamente”, “... commissioni che come già detto e ripetuto
erano da intendersi di spettanza della __________ ” p. 3);
che
per le commissioni d’agenzia riversate dai media il discorso sarebbe stato
diverso e in particolare che la loro attribuzione sarebbe stata decisa di volta
in volta (teste __________ p. 2 “In merito alla clausola no. 6 riferita ai
costi (doc. B) posso confermare che con questa __________ intendeva in un certo
senso derogare al principio generale che ho testé spiegato, secondo cui tutte
le commissioni erano di spettanza di quest’ultima e per tutte le percentuali, e
meglio con essa intendeva che le commissioni d’agenzia riferite alla pubblicità
sui media ... avrebbero dovuto essere ridiscusse di volta in volta nella sua
percentuale”, teste __________ p. 2 “... diversa sarebbe stata la situazione
come Agenzia per operazioni pubblicitarie sui mass-media ... in questo caso la
commissione riconosciuta dai mezzi di informazione costituiva una parte della
retribuzione”, “nel caso in cui ci fossero state altre operazioni pubblicitarie
sui giornali, lasciavamo aperta la possibilità allo studio __________ di
percepire direttamente la commissione di agenzia, rispettivamente di discutere
le condizioni di retribuzione; la questione delle commissioni degli editori
restava perciò aperta e sarebbe stata definita con accordi separati”): tale
questione era comunque irrilevante nella fattispecie, atteso che l’attore in
quell’anno non aveva effettuato alcuna campagna sui media (teste __________ p.
2 “preciso anche e comunque che durante quell’anno il problema sulle
commissioni sui media non si pose poiché non sono state effettuate campagne
pubblicitarie“, teste __________ p. 2 “nell’accordo del 10 dicembre 1991 erano
sì previste delle commissioni di agenzia, ma per dei lavori specifici, da
definire, che però non vennero effettuati”, p. 3 “per il periodo contrattuale
non è stata fatta nessuna programmazione per la pubblicità sui mass-media,
tramite __________ ”).
2.3 La chiarezza di tale
deposizione testimoniale, rende del tutto superflua un’eventuale
interpretazione in base al principio dell’affidamento della corrispondenza
scambiata a suo tempo dalle parti, tanto più che nemmeno l’attore nel suo
interrogatorio formale ha dichiarato che le commissioni fossero a suo favore
per contratto, riferendo invece che le stesse semmai gli spettavano in base
all’uso commerciale (“siccome lo prevede il codice ASSAP” interrogatorio
formale ad 4).
- In tali circostanze
è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto che l’incasso di commissioni
d’agenzia da parte dell’attore giustificasse una disdetta immediata del
contratto.
Nondimeno va rilevato che
nell’occasione la convenuta non si è avvalsa di tale facoltà, ma ha per contro
provveduto a disdire l’accordo unicamente con effetto al 31 dicembre 1992: ne
discende che la motivazione con cui il giudice di prime cure ha respinto la
petizione - cioè in quanto a suo dire la rescissione immediata dell’accordo era
giustificata - in realtà non può (ancora) comportare la reiezione della
petizione.
- A prescindere da
queste considerazioni, in ogni caso la convenuta ritiene di non dover più nulla
alla controparte, in quanto il suo credito di Lit. 24 milioni sarebbe
ampiamente compensato dalle somme da quest’ultima indebitamente trattenute a
titolo di commissioni d’agenzia. A ragione.
La convenuta ha infatti
provato che l’attore ha incassato dai fornitori almeno Lit. 25’116’428 e
meglio:
dalla ditta __________
commissioni pari al 15% (teste __________ ad 3 e 4) del fatturato (cfr. doc. 1
e 3), complessivamente quindi Lit. 5’678’104;
dalla ditta __________
commissioni almeno pari al 10% (come riconosciuto ad altre agenzie, teste
__________ controdomanda ad 1) del fatturato (cfr. doc. 1 e 4),
complessivamente quindi Lit. 7’716’038;
dalla ditta __________.
commissioni pari al 15% (teste __________i ad 3, 4, 5, 6 e 8) del fatturato
(cfr. doc. 1 e 6), complessivamente quindi Lit. 619’735;
dalla ditta __________
commissioni almeno pari al 7% (teste __________ ad 3 e 4) del fatturato (cfr.
doc. 1 e 8), complessivamente quindi Lit. 3’249’129;
dalla ditta __________
commissioni varianti tra il 10-15% (doc. 15) del fatturato (cfr. doc. 1 e 15),
complessivamente Lit. 3’238’000 (doc. 15);
dalla ditta __________
commissioni pari a circa il 13% (doc. 14) del fatturato (cfr. .doc. 1 e 11), complessivamente Lit. 4’615’422
(doc. 14, teste Sassi ad 5);
il tutto, senza tener
conto della deposizione del teste __________ il quale ha riferito che la ditta
__________ aveva pure versato commissioni, precisando che le stesse non
superavano il 5% (ad 5, pari ad altre Lit. 2’617’470), o ancora delle
commissioni versate da altre ditte.
Ad ulteriore conferma
della correttezza dei calcoli esposti in precedenza, va altresì rilevato che lo
stesso attore, nel corso del suo interrogatorio formale (ad 4 e 5), ha pacificamente
ammesso di aver percepito dai vari fornitori commissioni mediamente del 5%, il
che, tenuto conto del fatturato (doc. 1), corrisponde ad incassi per
complessivi Lit. 23’795’779.
- Con
le osservazioni al gravame la convenuta ha postulato la declaratoria di
temerità ai sensi dell’art. 152 CPC dell’agire in appello della controparte.
5.1 Ai
sensi di tale norma il giudice può condannare la parte che ha agito con
manifesta ingiustizia a risarcire l’altra parte, che ne fa domanda, di ogni
spesa e danno che avesse incontrato o subito a motivo dell’indebita lite.
La
norma regola le conseguenze del caso in cui ad una parte al processo civile è
derivato, a seguito dell’agire manifestamente ingiusto della controparte, un
pregiudizio che non può essere riparato con l’aggiudicazione delle consuete
ripetibili e indennità riconosciute in virtù dell’art. 148 CPC. Nel
comportamento della parte alla quale si addebita l’avvio di una lite temeraria
(o la resistenza temeraria ad una lite contro di lei promossa) dev’essere
riscontrabile l’elemento soggettivo dell’agire con manifesta ingiustizia (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 152, n. 11).
Il
litigante temerario è quello che agisce in giudizio con la consapevolezza del
proprio torto (dolo) o con imprudenza esagerata (colpa grave), che si
concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far
apparire l’ingiustizia della propria domanda (IICCA 28 ottobre 1994 in
re B. e llcc./C.; 28 maggio 1996 S. S.r.l./R.C. SA), ritenuto che secondo la
giurisprudenza il semplice fatto di non aver dimostrato né aver potuto
dimostrare le proprie argomentazioni non costituisce ancora un agire con
manifesta ingiustizia (IICCA 28 ottobre 1994 in re B. e llcc./C, 26
marzo 1998 in re K.P./K.P.).
5.2 Nel
caso di specie, a non averne dubbi, il comportamento dell’attore nella
procedura avanti a questo Tribunale non consente di riscontrare i predetti
elementi soggettivi indicativi della lite temeraria, tanto più che la sua
soccombenza non è dovuta tanto all’infondatezza degli argomenti giuridici da
lui esposti - che in buona parte non hanno necessitato di essere esaminati -
quanto dal carattere decisivo attribuito da questa Camera alla testimonianza
__________ circostanza quest’ultima per altro non rilevata dall’appellata.
Ne
discende la reiezione della richiesta di dichiarare temerario l’appello da lui
presentato.
- L’appello
è pertanto integralmente respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30
settembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
780.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
800.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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