AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.220
Data decisione, Autorità:
07.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00220
Lugano
7 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.50 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con
petizione 13 dicembre 1994 da
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’778.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 17 luglio 1997 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello dell’11 settembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
il convenuto osservazioni del 9 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1991 l’attore ha appaltato al convenuto le opere da piastrellista nell’ambito
della costruzione di una casa d’abitazione a __________ contro una mercede di
fr. 10’734.--, pagata dal committente.
B. Secondo
l’attore l’opera fornita dal convenuto sarebbe in più punti difettosa, il che
sarebbe causa di infiltrazioni d’acqua che avrebbero prodotto altri danni, il
tutto per fr. 9’416.--.
Dovendosi
risarcire anche il costo della procedura di prova a futura memoria, il
convenuto sarebbe debitore di complessivi fr. 10’778.-- oltre interessi, somma
oggetto della causa in rassegna.
Nella
risposta del 7 marzo 1995 il convenuto si è opposto alla petizione ritenendo
tardive le recriminazioni dell’attore, data la natura evidente degli asseriti
difetti.
Gli
stessi, per quanto esistenti, non sarebbero ascrivibili alla sua opera, ma
semmai alla ditta che ha eseguito i betoncini, che sarebbe perciò responsabile
delle pendenze insufficienti.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto disciplinato dalle norme SIA, ha respinto la petizione
ritenendo che l’attore non avrebbe provato di avere tempestivamente notificato
al convenuto i pretesi difetti dell’opera.
D. Con
l’appello l’attore postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di
ammettere la petizione asserendo -in sintesi- che il Pretore avrebbe negato la
tempestività della notifica dei difetti sulla base di un’errata valutazione
delle prove in atti, ed in particolare delle deposizioni __________ e
__________, della cui attendibilità il Pretore avrebbe a torto dubitato.
E. Delle
osservazioni 9 ottobre 1997 del convenuto, che chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Non
è litigioso a questo stadio della causa che tra le parti è intercorso un
contratto di appalto al quale risultano applicabili le disposizioni della norma
SIA 118 che, per quanto di rilevanza ai fini del giudizio, prevede un periodo
di garanzia per i difetti dell’opera di due anni, che è nel contempo periodo di
notifica dei difetti medesimi (art. 172 e segg. Norma SIA 118; Gauch, Der
Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2682 e segg.).
-
L’esame
globale degli atti e delle affermazioni delle parti consente a questa Camera,
nonostante le argomentazioni dell’appellante, di confermare la decisione
pretorile di ritenere in concreto perenti i diritti del committente conseguenti
all’eventuale difettosità dell’opera.
2.1 A
siffatto convincimento conducono in primo luogo le incongruenze sul tema
contenute negli allegati scritti dell’attore.
Dal
profilo cronologico il primo di questi è l’istanza di prova a futura memoria
del 29 agosto 1994, che pur non essendo un allegato di questa causa è comunque
parte del materiale processuale, e nel quale l’attore aveva affermato (punto 2,
pag. 2) che :
“Purtroppo
già agli inizi del corrente anno, l’opera realizzata dal convenuto si rilevò
non conforme alle regole dell’arte, ragione per la quale l’istante notificò
tempestivamente la presenza di questi difetti.”
Nella
petizione del 13 dicembre 1994 la medesima frase risulta rettificata al
riguardo del momento dell’insorgenza e della notifica degli asseriti difetti
(punto 2, pag. 2):
“Purtroppo,
sin dall’inizio, l’opera realizzata dal convenuto si rilevò non conforme alle
regole dell’arte, ragione per la quale l’istante notificò tempestivamente la
presenza di diversi difetti.”
Posizione
ribadita anche nel seguito della petizione, laddove si afferma inoltre che le notifiche
dei difetti avrebbero sempre avuto natura formale (punto 5, pag. 5):
“Per
quanto concerne la notifica dei difetti, questa è sempre avvenuta in maniera
tempestiva e formale, tant’è che il convenuto nulla ha eccepito a questo
proposito.”
Una
terza versione dei medesimi fatti viene offerta dall’attore nella replica:
“Per
quanto concerne i difetti riscontrati dal perito, si osserva come gli stessi
abbiano potuto risultare visibili solo a seguito delle piogge che li hanno
messi in evidenza: i difetti erano quindi irriconoscibili al momento della
consegna.” (punto B, pag. 2)
e
“L’attore
ebbe a notificare la presenza dei difetti nel corso del 1993 (cfr. doc. B).
Il
termine trascorso tra l’8 gennaio 1992 e la notifica si è reso necessario in
quanto i difetti in esame non erano immediatamente riscontrabili: erano
necessarie, perché si palesassero, ripetute ed abbondanti precipitazioni.”
(punto B, pag. 4)
Nelle
conclusioni, infine, l’attore ha riproposto la tesi dell’immediata notifica dei
difetti fondandosi sulle dichiarazioni dei testi __________ e __________
"La
notifica dei difetti a cui fa riferimento il teste __________ riguardano
appunto le opere segnalate come difettose al punto n. 4 della petizione (cfr.
verbale __________ i, pag. 2). La notifica fu quindi puntuale e ripetuta.
I
difetti furono segnalati immediatamente dopo le prime piogge, rispettivamente
dopo i primi lavaggi delle superfici interne (__________, pag. 2).” (punto 2,
pag. 4)
Dall’esame
di queste affermazioni risulta a prima vista evidente la contraddittorietà
delle tesi dell’attore, che a seconda delle convenienze ha situato la notifica
dei difetti nel 1992, nel 1993 o nel 1994, e che nella prima fase del processo
ha addotto “formali” notifiche dei difetti, e solo con le conclusioni ha invece
sostenuto che le stesse sarebbero avvenute in forma orale, appigliandosi alle
deposizioni di due testi per dimostrare che le stesse erano realmente avvenute.
2.2 Dall’esame
dei documenti in atti risulta quale prima e unica notifica di difetti in forma
scritta -e meglio del solo difetto relativo alla pendenza della scala
d’entrata- solo la lettera 1° giugno 1994 del legale dell’attore (doc. D).
Essendo
le parti concordi sul fatto che la consegna dell’opera è avvenuta l’8 gennaio
1992 (cfr. le conclusioni dell’attore, pag. 3), tale scritto è sicuramente
tardivo ai sensi dell’art. 172 della norma SIA 1988 (cfr. consid. 1), mentre il
riferimento ivi contenuto a precedenti notifiche (“Come Le è già stato
comunicato ...”) non può essere ritenuto e rimane perciò fine a se stesso,
trattandosi di una mera affermazione di parte.
Il
fatto inoltre che con detta lettera venga richiesta all’artigiano
l’eliminazione del difetto porta a pensare che il contenzioso con lui si trovi
nella fase iniziale, impressione coerente con la tesi espressa dall’attore in
sede di prova a futura memoria e rafforzata dagli altri documenti prodotti
dall’attore, che avvalorano, secondo l’ordinario andamento delle cose, la
seguente sequenza cronologica: incarico ad un perito privato nel novembre 1993
(doc. B e doc. C, pag. 1), denuncia dei difetti alla direzione dei lavori da
parte del committente nel febbraio 1994 (doc. C, pag. 2, punto 5), ed in
seguito mandato ad un legale che denuncia i difetti anche al convenuto (giugno
1994) e avvia la procedura di prova a futura memoria (agosto 1994).
2.3 In
sede di conclusioni e ora con l’appello, l’attore si fa forte delle deposizioni
dei testi __________ e __________ per sostenere la tesi dell’avvenuta tempestiva
notifica dei difetti.
A
torto.
2.3.1 In
primo luogo, già solo dal profilo procedurale non vi è spazio per ammettere che
il committente -che è tenuto ad addurre e dimostrare in che forma e in quali
termini ha effettuato la notifica (DTF 118 II 147; II CCA 11
ottobre 1996 in re C./P.)- abbia nella specie sostenuto di avere notificato i
difetti in forma orale, ma al contrario dal riferimento a notifiche che
avrebbero sempre avuto natura “formale” (petizione, punto 5, pag. 5) e
dall’invocazione del doc. B (peraltro fuori luogo: il doc. B è il referto del
perito privato) quale atto di notifica (replica, pag. 4), si deve piuttosto
concludere che l’attore nei suoi allegati introduttivi ha addotto unicamente la
tesi della notifica scritta dei difetti.
2.3.2 Quo
al contenuto delle deposizioni, esaminato a titolo puramente abbondanziale, ben
si può affermare che il Pretore non abbia ecceduto nel proprio potere di
apprezzamento ritenendo che da esse non scaturisca la prova della tempestività
di eventuali notifiche di difetti effettuate in forma orale.
Il
teste __________ riferisce ripetutamente di generiche notifiche di difetti,
orali e scritte, a lui fatte dall’attore al riguardo delle opere eseguite dal
convenuto, il che è però irrilevante, non potendo il teste validamente ricevere
notifiche destinate al convenuto.
Il
teste riferisce anche di avere sempre parlato con il convenuto di queste
notifiche e di avergli consegnato copia delle lettere inviategli dai suoi
committenti, ma tale deposizione, a prescindere dalla questione a sapere se
siffatta trasmissione indiretta della notifica sia valevole, è del tutto
silente sull’epoca in cui ciò sarebbe avvenuto, così che essa non risulta atta
a suffragare la tempestività dell’asserita comunicazione dei difetti.
Il
teste __________suocero dell’attore, afferma di avere constatato tutta una
serie di difetti dell’opera del convenuto e che “non appena sono stati
riscontrati questi difetti il signor __________ ha immediatamente avvisato, e
io medesimo, il piastrellista più di una volta”.
Come
quella precedente, anche questa testimonianza è priva di indicazioni che
consentano di collocare con precisione nel tempo le asserite notifiche -questione
ancora più importante in presenza di tre diverse versioni dei fatti da parte
del committente- così che possono essere senza dubbio sottoscritte le calzanti
argomentazioni del giudizio pretorile (consid. 10, pag. 4). Deve pertanto
essere confermata la decisione di non ritenere fornita la prova di una
tempestiva notifica dei difetti dell’opera.
- Dovendosi
confermare il giudizio sulla tardività della notifica dei difetti, non occorre
più esaminare le argomentazioni dell’attore riguardanti l’esistenza e la
portata dei difetti, stante la perenzione di ogni diritto del committente, né
occorre sanzionare formalmente l’atto di appello dell’attore, in buona parte irritualmente
impostato quale risposta all’allegato conclusionale del convenuto.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
11 settembre 1997 __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 800.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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