AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.22
Data decisione, Autorità:
11.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00022
Lugano
11 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.94.861 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 8 giugno 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 96’851.75
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 20 dicembre 1996 ha accolto per fr. 60’894.75 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 20 gennaio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 25 febbraio 1997 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, chiedente la
riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la
petizione.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
e la convenuta sono rispettivamente la moglie e l’unica figlia di __________,
deceduto il 5 novembre 1987 senza lasciare testamento.
B. L’attrice
con la petizione sostiene di essere stata chiamata a pagare complessivi fr.
96’851.75 in relazione ad irregolarità fiscali commesse dalla __________, il
cui pacchetto azionario era stato venduto dalle eredi a terze persone con la
garanzia che la società era libera da debiti fiscali.
Nei
rapporti interni le eredi avrebbero stabilito che la convenuta si assume tutti
gli attivi e i passivi della successione, eccezion fatta per un immobile
attribuito all’attrice, così che lei sola sarebbe responsabile del pagamento di
detto importo, che sarebbe di conseguenza da risarcire alla procedente.
C. Nella
risposta del 18 ottobre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione,
eccependo preliminarmente la prescrizione, e contestando per il resto la
propria responsabilità per il debito in questione.
D. Secondo
il Pretore, di quanto pagato dall’attrice sarebbero di principio risarcibili
unicamente i fr. 80’000.-- pagati a titolo transattivo agli acquirenti delle
azioni della __________ e i fr. 1’193.-- di spese di giudizio della procedura
che ha condotto a detta transazione, mentre non potrebbe essere chiesta la
rifusione delle altre spese, causate dalla sua ingiustificata resistenza nella
procedura esecutiva intentata dai creditori per incassare quel credito.
Dell’importo
complessivo di fr. 81’193.--, solo i 3/4 potrebbero essere posti a carico della
convenuta, non potendosi dare al contratto di divisione il significato
auspicato dall’attrice, secondo cui la convenuta avrebbe assunto da sola ogni
debito residuo della successione.
Dal
che, dopo reiezione dell’eccezione di prescrizione, l’accoglimento della
petizione per fr. 60’894.75 oltre interessi.
E. Con
l’appello del 20 gennaio 1997 la convenuta chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore con l’ordinanza del 12 gennaio 1995 avrebbe ammesso a torto i richiami
di atti richiesti dall’attrice, trattandosi di documenti già a sua
disposizione, e che pertanto dovevano essere da lei prodotti con gli allegati
introduttivi.
Il
giudizio impugnato dovrebbe perciò essere annullato nella misura in cui si
fonda sulle risultanze di quei richiami, e l’incarto retrocesso al Pretore
viciniore per una nuova decisione.
Nel
merito, il Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza di un debito della
successione di fr. 80’000.--, quando invece si sarebbe trattato di un debito
della __________. La responsabilità deriverebbe semmai dall’avvenuta vendita a
terzi delle azioni, e l’importo pagato sarebbe perciò da qualificare come
pretesa degli acquirenti per difetti dell’oggetto venduto.
Il
fatto che la comunione ereditaria e la convenuta abbiano stipulato siffatto
contratto come parte venditrice non creerebbe solidarietà, e pertanto in assenza
di solidarietà non esisterebbe diritto di regresso per l’attrice.
Questa
non avrebbe comunque provato di avere pagato l’importo di cui al doc. G, e la
pretesa sarebbe peraltro prescritta sia in applicazione dell’art. 67 CO che dell’art.
210 CO.
La
solidarietà non sarebbe da ammettere nemmeno sulla base del diritto
successorio, trattandosi di debiti nati successivamente alla morte del decuius
e per i quali essa non fu espressamente pattuita ai sensi dell’art. 143 CO.
Se
essa nondimeno sussistesse, il debito sarebbe da dividere in parti uguali, e
non nelle proporzioni di cui al giudizio impugnato.
L’importo
di fr. 80’000.-- di cui alla transazione sarebbe in realtà in buona parte
infondato, così che non vi sarebbe prova del debito che si vorrebbe accollare
alla convenuta, né essa potrebbe essere in qualche modo danneggiata per
l’avvenuta denuncia di lite nel processo zurighese.
Errata,
infine, anche la data di decorrenza degli interessi di mora, che sarebbero se
del caso dovuti solo dalla data della petizione.
F. Con
l’appello adesivo del 25 febbraio 1997 l’attrice postula invece la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione.
Essa
ha riproposto la tesi secondo cui il contratto di divisione concluso dalle parti
dovrebbe essere inteso nel senso che la convenuta ha da sola ripreso tutti gli
altri attivi e passivi della successione, e perciò anche il debito nei
confronti degli acquirenti delle azioni, così come del resto da lei stessa
affermato nel processo zurighese denunciatole dall’attrice.
Oltre
ai fr. 81’193.-- ritenuti dal Pretore, sarebbero inoltre da considerare anche
le spese accessorie ivi connesse, come quelle di patrocinio occasionate dal
processo.
G. Delle
osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene postulata la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
censura di ordine procedurale circa l’illegittima effettuazione di richiami di
documentazione che l’attrice avrebbe potuto direttamente produrre non merita
particolare attenzione per il semplice motivo che detta documentazione,
contrariamente alla tesi della resistente, non è decisiva e neppure rilevante
ai fini del giudizio, potendo le domande e le contestazioni di cui agli
allegati introduttivi delle parti essere risolte già sulla sola base dei
documenti ivi annessi.
La
censura, quand’anche fosse fondata, non potrebbe perciò condurre alla modifica
del giudizio impugnato, e risulta pertanto all’atto pratico priva di interesse
nessun pregiudizio essendo stato causato, al proposito, alla parte appellante.
In ogni caso l'acquisizione dei contestati documenti poteva essere
correttamente ottenuta dal Pretore nell'ambito dei poteri che il codice di rito
gli riconosce indipendentemente dalle richieste delle parti (art. 88 e 89 CPC;
II CCTF 14.9.1995 M e Co. SA c. Cantone Ticino).
-
L’attrice,
con ogni evidenza, ha dovuto farsi carico di una spesa di almeno fr. 81’193.--
in conseguenza di inadempienze della comunione ereditaria fu __________, alla
quale lei apparteneva, e della convenuta personalmente nell’ambito del
contratto di compravendita doc. F, con il quale i predetti soggetti hanno
venduto a __________ e __________ 147 azioni nominative della __________.
-
La
convenuta nel gravame, sulla base di considerazioni giuridiche sulla natura del
predetto debito, si dilunga nel tentativo di negare l’esistenza di un rapporto
di solidarietà tra lei e l’attrice, ritenendo che ciò la porrebbe al riparo
dalla pretesa dedotta in causa.
Non
occorre tuttavia approfondire il fondamento di questa tesi, dal momento che
l’esistenza del contestato vincolo di solidarietà può pacificamente essere
ammessa.
Infatti,
se da una parte è vero -come rettamente afferma l’appellante- che il solo fatto
di sottoscrivere congiuntamente un contratto in cui viene assunta
un’obbligazione divisibile (come quella relativa alla fornitura di un dato
numero di azioni) non permette ancora di presumere l’esistenza di un vincolo di
solidarietà (Rep. 1988, pag. 354), che deve piuttosto risultare
dall’insieme delle circostanze ed in particolare dalla volontà comune dei
debitori di obbligarsi in solido (Rep. 1984, pag. 353 e segg.; II CCA
23 agosto 1989 in re R./B., Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. II, pag. 300), è d’altra
parte altresì vero che l’esistenza di un pregresso rapporto societario o
comunitario tra chi stipula per una parte consente di concludere con certezza
per la solidarietà fra quelle parti.
Ciò
è già stato ammesso a più riprese da questa Camera per il caso della società
semplice in applicazione dell’art. 544 cpv. 3 CO (II CCA 1° febbraio
1995 in re F./V. e G.; 17 giugno 1993 in re J. e llcc./B. e llcc.; Von Thur/Escher,
opera citata, pag. 294), e vale naturalmente anche per i membri della comunione
ereditaria in applicazione dell’art. 602 cpv. 2 CC.
La
questione è tuttavia di importanza relativa: anche se si volesse giungere, come
sostiene la convenuta, a negare l’esistenza di un vincolo di solidarietà tra
lei e l’attrice, la questione avrebbe avuto rilevanza unicamente per gli
acquirenti delle azioni, che avrebbero dovuto agire contro entrambe, ma non
anche nei rapporti tra le parti qui in causa nel senso auspicato a torto dalla
convenuta, potendosi comunque ammettere il diritto dell’attrice di procedere
contro di lei sulla base della gestione d’affari impropria (art. 423 cpv. 2 CO)
per averla liberata da un suo debito nei confronti dei compratori delle azioni
(II CCA 1° ottobre 1996 in re A./S. SA).
- Ciò
premesso, la convenuta tenta di contestare il fondamento medesimo del debito di
fr. 80’000.-- riconosciuto dall’attrice con la transazione giudiziaria doc. G,
sostenendo che essa avrebbe accettato di rispondere nei confronti dei
compratori per ipotesi non previste dal contratto di compravendita doc. F e che
perciò non vi sarebbe in definitiva la prova del debito che le si vorrebbe
accollare (appello, punto 6, pag. 10).
4.1 Le
censure sono in primo luogo irricevibili siccome sollevate tardivamente nel
presente processo (art. 78 e 321 CPC).
Nella
risposta del 19 ottobre 1993 non vi è in effetti traccia di contestazione circa
il fondamento della pretesa fiscale e dell’importo della transazione, essendosi
la convenuta limitata a “prendere atto” sia della pretesa fiscale di fr.
120’157.55 (punto 2.3, pag. 3) che della sua riduzione in sede transattiva a
fr. 80’000.-- (ibidem), con la conseguenza, sempre a mente della convenuta, che
in caso di fondamento delle tesi dell’attrice “non potrebbe essere chiesto
altro che il capitale di frs. 80’000.--” (punto 3, pag. 4).
Nella
duplica vi è per contro un accenno di contestazione (punto 2.3, pag. 3) ma esso
sembra essere rivolto piuttosto nei confronti della condotta processuale
dell’attrice nella causa zurighese che non nei confronti del fondamento della
pretesa ivi dedotta. Nella misura in cui si possa ritenere la contestazione
della pretesa, la stessa è comunque irricevibile per la sua genericità, avendo
la convenuta omesso di formulare quelle precise critiche contenute nell’atto di
appello, che sicuramente le sarebbero state possibili con la medesima
precisione anche nello stadio degli allegati introduttivi, per avere essa
partecipato quale parte accessoria al primo processo.
4.2 In
secondo luogo tali obiezioni sono escluse in conseguenza della denuncia di lite
fatta dall’attrice alla convenuta nell’ambito del primo processo, conclusosi
con la nota transazione.
La
legge di procedura zurighese (§ 46-48) regola l’istituto della denuncia di lite
senza tuttavia indicare, contrariamente al nostro codice di rito (art. 60 CPC
con rinvio all’art. 55 CPC), i termini entro i quali il verdetto e le
risultanze del primo processo sono vincolanti nei successivi rapporti tra litisdenunciante
e litisdenunciato.
Secondo
la dottrina, gli effetti materiali della denuncia di lite sono in primo luogo
quelli stabiliti da norme del diritto materiale medesimo, quali ad esempio l’art.
193 cpv. 2 CO (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung,
n. 3 ad § 47; Walder, Der neue Zürcher Zivilprozess, pag. 166; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 312). Per il resto, benché non vi sia
un’automatica estensione al litisdenunciato degli effetti materiali della forza
di cosa giudicata, questi nel successivo processo con il denunciante non può
più sollevare eccezioni con le quali si rimettono in discussione le motivazioni
poste a fondamento del giudizio reso nel primo processo (Sträuli/Messmer,
opera citata, n. 4 ad § 47; Walder, opera citata, pag. 167).
Ne
consegue necessariamente che alla qui convenuta è preclusa ogni eccezione
relativa alla sussistenza del debito di fr. 80’000.--, e questo anche se tale
verdetto è stato frutto di una transazione giudiziale e non di una sentenza sul
merito della pretesa dedotta in quella causa.
Non
va in effetti disatteso che la denunciate poteva legittimamente, dopo la
denuncia, sia disinteressarsi della causa (§ 48 ZPO) che accettare una
transazione (per analogia: art. 194 cpv. 1 CO).
Per
quest’ultimo caso rimane aperta alla qui convenuta unicamente l’eccezione della
negligente conduzione del processo ma essa, gravata dell’onere della prova sul
tema, soccombe già solo per non aver sollevato tempestivamente obiezione alcuna
sull’entità della pretesa (cfr. sopra ad 4.1), dal che, a maggior ragione, le
critiche di cui alla duplica non possono che essere rimaste allo stadio di puro
parlato.
- La
convenuta ripropone l’eccezione di prescrizione della pretesa dedotta in causa
invocando gli art. 67 e 210 CO.
5.1 L’invocazione
dell’art. 210 CO è manifestamente errata, essendo con ogni evidenza riferita
alla pretesa vantata dai compratori nei confronti dell’attrice, e non a quella
dell’attrice nei confronti della convenuta, e come tale esclusa per effetto
della denuncia di lite, costituendo in pratica l’improponibile rimprovero
all’attrice di aver pagato un debito prescritto (cfr. consid. 4).
5.2 Anche
l’invocazione dell’art. 67 CO è infondata, dovendosi ammettere la surrogazione
dell’attrice in un credito stabilito da una sentenza giudiziaria, che come tale
prescrive nel termine di 10 anni (art. 137 cpv. 2 CO).
Ma
anche volendo, per ipotesi, ritenere l’esistenza di un’obbligazione soggetta ad
un termine annuale di prescrizione per effetto del rinvio alle norme
sull’indebito arricchimento di cui all’art. 423 cpv. 2 CO, l’eccezione non
potrebbe essere accolta, avendo il termine iniziato a decorrere solo con i
pagamenti dell’attrice in favore degli acquirenti (agosto e settembre 1992) e
del tribunale di __________ (marzo 1992) -solo da quel momento vi è in effetti
arricchimento della convenuta a spese del gestore senza mandato per essere
stata liberata da un’obbligazione- ed essendo stato interrotto dapprima dalla
domanda di esecuzione che ha condotto al precetto esecutivo in atti (doc. P).
ed in seguito dalla presente causa.
6 La
convenuta contesta infine la data di decorrenza degli interessi moratori, che
sarebbero dovuti solo dalla data della petizione, sostenendo che l’attrice non
avrebbe provato con i doc. L, M e N il precedente pagamento del proprio debito.
Premesso
che la convenuta nei propri allegati introduttivi aveva contestato solo la
causale del pagamento ma non anche il pagamento stesso, che veniva al contrario
ammesso (esplicito: duplica, punto 2.4, pag. 4), e stabilito che tale obiezione
non è seria, potendosi inequivocabilmente individuare nella nota transazione il
motivo dei suddetti pagamenti (cfr. rogatoria __________), nulla osta alla decorrenza
degli interessi moratori a far tempo dal 1° ottobre 1992, giorno successivo a
quello dell’ultimo pagamento.
- Con
l’appello adesivo l’attrice ripropone in primo luogo la tesi secondo cui la
convenuta in base al contratto di divisione dovrebbe assumersi il noto debito
per intero, e non solo per i 3/4, in quanto dalla transazione giudiziaria del 9
maggio 1989 (doc. B, punto 2) risulterebbe la volontà delle parti di attribuire
alla sola convenuta tutti gli attivi e i passivi della restante successione.
La
tesi è manifestamente infondata.
Dalla
sistematica della transazione si evince infatti con tutta la necessaria
chiarezza che il punto 2, dal quale l’attrice pretende di trarre diritto,
riguarda in realtà solo la sostanza immobiliare della successione, e perciò il
riferimento a tutti i debiti che la gravano va inteso nel senso dei debiti
ipotecari gravanti i vari fondi.
Per
il resto della successione era invece significativa la clausola n. 4, con la
quale l’amministratore era incaricato di allestire un conteggio al 30 giugno
1989 e di suddividere l’eccedenza attiva in ragione di 1/4 all’attrice e 3/4
alla convenuta.
Non
vi è motivo di dubitare che anche il provento della vendita delle azioni,
avvenuta nel marzo del 1988, sia confluito nella parte liquida della
successione gestita dal suddetto amministratore (in tal senso: rogatoria avv.
__________), di modo che, essendo i proventi stati ripartiti secondo le quote
ereditarie legali, ben si giustifica di suddividere nella stessa misura anche il
sopravvenuto esborso, così come del resto rettamente stabilito dal Pretore. Con
il che va pure disattesa la censura dell'appellante nel senso che il debito
andrebbe eventualmente diviso per metà.
- Merita
conferma anche la decisione di respingere le pretese dell’attrice per gli
interessi di mora da lei pagati e per i costi della procedura di rigetto
definitivo, trattandosi di importi che essa ha dovuto pagare non già per
effetto della transazione, ma in conseguenza della sua inadempienza alla
transazione medesima.
Deve
per contro essere accolta, sempre nella misura di 3/4, la pretesa di
risarcimento delle spese di patrocinio di fr. 12’500.-- nella procedura avviata
dagli acquirenti delle azioni, trattandosi anche in questo caso di spese
chiaramente legate all’inadempienza delle eredi al contratto di compravendita
delle azioni, spese che la convenuta -limitatasi ad un intervento accessorio-
ha potuto risparmiare a detrimento dell’altrui patrimonio in conseguenza del
fatto che è stata l’attrice, e non lei ad essere chiamata in giudizio dai
compratori in una causa di consistente valore.
Ne
consegue la reiezione dell’appello principale e l’accoglimento di quello
adesivo limitatamente a fr. 9’375.--, ovvero i 3/4 di fr. 12’500.-- (doc. V),
somma a prima vista adeguata alle prestazioni richieste al legale e ai
risultati ottenuti.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 gennaio 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’600.--
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 3’000.-- per ripetibili di appello .
III. L’appello
adesivo 25 febbraio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare __________, fr. 70’269.75 oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 1992.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________del
1° febbraio 1993 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
-
La
tassa di giustizia di fr. 3’000.-- e le spese, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 3/10 e per 7/10 sono a carico della convenuta, che
rifonderà all’attrice fr. 4’500.-- per parte di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr.
900.--
già
anticipati dall’attrice, restano a suo carico per 3/4, e per 1/4 sono a carico
della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’000.-- per ripetibili parziali
di appello .
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster