AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.214
Data decisione, Autorità:
05.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00214
Lugano
5 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL. 97.37 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 27 maggio 1997 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’514.05 in conseguenza del
contratto di lavoro, domanda aumentata in corso di causa a fr. 14’323.40 e che
il Pretore con sentenza 3 settembre 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta,
che con atto di appello del 10 settembre 1997 con richiesta di effetto
sospensivo chiede in via principale l’annullamento del querelato giudizio, e in
via alternativa la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, o in via
subordinata nel senso di rinviare l’istante alla procedura ordinaria, oppure di
rinviare la causa al primo giudice per citare l’udienza prevista dall’art. 417 lit.
a CPC, oppure ancora nel senso di annullare la sentenza;
Appello sul quale l’istante non si è
espressa;
Richiamato il decreto 12
settembre 1997 del Presidente di questa Camera che ha conferito effetto
sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. __________ dal 1984
ha lavorato per la convenuta in qualità di muratore.
Il 29 novembre 1996 gli è
stato significato un “licenziamento cautelativo” per il termine del 28 febbraio
1997, giustificato dalla ditta convenuta con la totale mancanza di riserve di
lavoro (doc. A).
Egli sostiene di essere
stato incapace al lavoro in conseguenza di malattia dall’11 novembre 1996 a 5
marzo 1997, così che il licenziamento sarebbe nullo per effetto del CCL di
categoria.
B. Il ________ non
avrebbe più ricevuto il pagamento del salario a partire dal novembre del 1996,
motivo per il quale egli il 6 marzo 1997 si sarebbe licenziato con effetto
immediato, dopo di che si sarebbe annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione,
che gli avrebbe erogato le somme oggetto dell’istanza in rassegna, introdotta
dalla cassa di disoccupazione nella sua qualità di cessionaria legale della
pretesa ex art. 29 LADI.
C. L’istanza è stata
intimata alla convenuta all’udienza di discussione del 3 giugno 1997, già
prevista per la causa in precedenza avviata dal dipendente per le altre pretese
legate alla fine del rapporto di lavoro conseguente all’inadempienza della
datrice di lavoro (cfr. l’inc. 12.97.215).
Essa in quell’occasione ha
unicamente ammesso un debito di fr. 5’590.35 sulla base del conteggio doc. 1,
contestando per il resto le pretese dell’istante e del dipendente, ed in
particolare l’indennità del periodo di disdetta, dal momento che il 7 gennaio
1997, dopo la fine di un primo periodo di malattia, essa aveva offerto al
dipendente la possibilità di riprendere il lavoro, mentre questi aveva
preferito rimettersi in malattia. In quell’occasione il __________ avrebbe inoltre dichiarato di avere trovato
un altro lavoro e avrebbe chiesto alla convenuta di poterlo iniziare subito,
ricevendone risposta affermativa.
D. In occasione
dell’udienza del 3 giugno 1997 le parti hanno dichiarato di rinunciare al
dibattimento finale, così che il Pretore ha assegnato un termine scadente il 14
luglio 1997 per la presentazione delle conclusioni.
L’istante con scritto 7
luglio 1997 ha aumentato la propria domanda a fr. 14’323.40 a seguito del
versamento delle indennità relative al mese di giugno.
La convenuta con scritto
17 luglio 1997, preso atto dell’aumento della domanda e ritenuta la pretesa del
dipendente, ha formulato una domanda processuale con cui ha chiesto che i
procedenti fossero rinviati al foro ordinario per il superamento del valore
della procedura speciale, o che fosse indetta un’udienza per permetterle di
meglio esporre le proprie ragioni e i mezzi di prova.
E. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore ha respinto le richieste di cui alla domanda processuale
ritenendo che il diritto di essere sentiti della convenuta non sia stato
violato, da una parte per il motivo che essa sarebbe stata in grado di
discutere da sé la propria causa, e d’altra parte per essersi potuta esprimere
sulla pretesa dell’istante benché sottopostale nell’ambito della discussione di
un’altra procedura, peraltro derivante dai medesimi fatti.
Dal che l’accoglimento
della domanda, rimasta in quanto tale incontestata.
F. Delle argomentazioni
e delle domande dell’appellante si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
L’istante non ha per sua
parte presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
- La convenuta,
seppure a titolo subordinato (appello, punto 5, pag. 4), invoca nuovamente la
pretesa necessità di rinviare le parti alla procedura ordinaria per il motivo
che il valore della domanda dell’istante sommato a quello della domanda del
dipendente eccederebbe l’importo di fr. 20’000.--.
1.1 La censura potrebbe
avere qualche rilevanza se davvero, come afferma la convenuta, il _________ e
la _________ si fossero costituiti in litisconsorzio facoltativo ai sensi degli
art. 42 e segg. CPC, il che è però senza dubbio da escludere.
E’ infatti pacifico che
gli istanti non hanno proceduto congiuntamente in tutti gli atti processuali
(art. 43 cpv. 1 CPC), ma hanno al contrario presentato pretese e allegati del
tutto distinti, prova ne è che la Pretura ha creato due distinti fascicoli e ha
emanato separati giudizi per ognuno degli istanti.
Ancora in questa sede la
convenuta procede con appelli disgiunti, ai quali fanno necessariamente seguito
separati giudizi di questa Camera, proprio per il motivo che gli istanti,
nonostante che ne ricorressero le premesse, non hanno ritenuto di avvalersi
della facoltà di agire in litisconsorzio.
La stessa convenuta sembra
del resto essere cosciente del fatto che la procedura seguita non è indicativa
di un litisconsorzio, dal momento che essa lo individua nell’inesistente forma
degli atti concludenti.
Vero è semmai che le
separate cause delle parti istanti sono state trattate congiuntamente dal
Pretore limitatamente alla loro discussione ed istruzione, ma questo,
contrariamente all’opinione dell’appellante, non permette ancora di ammettere
il litisconsorzio.
1.2 In difetto di
litisconsorzio appare manifesto che non vi è alcun motivo per deferire alla
procedura ordinaria la trattazione di due cause per mercedi e salari di valore
inferiore a fr. 20’000.--.
Come rettamente osservato
dal Pretore, vi è per principio l’esigenza di procedere con cause separate per
il motivo che il dipendente per effetto della cessione legale ex art. 29 LADI
perde la legittimazione a vantare quelle pretese che gli vengono risarcite
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Non ricorre pertanto nel
caso di specie nemmeno la seppur lecita volontà di una parte di suddividere la
propria pretesa in più cause disgiunte per non eccedere il limite di fr.
20’000.-- previsto dall’art. 343 CO, ma vi è al contrario una precisa necessità
di agire in tal modo per il fatto che la titolarità della pretesa viene ad essere
suddivisa tra due distinti soggetti giuridici, ai quali non può in alcun modo
essere imposto il cumulo dei valori delle rispettive richieste.
- La convenuta censura
poi il fatto che il Pretore abbia omesso d’indagare d’ufficio sulla rilevante
questione, da lei addotta all’udienza di discussione, riguardante l’asserito
scioglimento consensuale del contratto di lavoro in occasione dell’incontro del
7 gennaio 1997.
2.1 Il Pretore nel
giudizio sulle pretese del dipendente, le cui motivazioni sono necessariamente
calzanti anche nella fattispecie, ha considerato infondata la tesi difensiva
del consensuale scioglimento del contratto di lavoro per il fatto che essa era
incongruente per rapporto ad altre affermazioni della datrice di lavoro e in
contraddizione con il suo successivo comportamento, e meglio per il fatto che
il lavoratore non poteva avere nel contempo asserito che se ne andava e che si
ridava per malato e per il motivo che la datrice ha continuato ad annunciare il
__________ come suo dipendente
all’assicurazione malattia.
2.2 Tali motivazioni
meritano piena conferma.
Contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, non vi era una reale necessità di approfondire la
questione a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero o meno concordato lo
scioglimento con effetto immediato del rapporto di lavoro, poiché quand’anche
una simile pattuizione fosse per un momento intervenuta, essa risulta essere
immediatamente stata superata dal successivo concorde comportamento delle parti
stesse: il __________ avrebbe immediatamente dovuto iniziare nel nuovo posto di
lavoro -questo il motivo addotto per lo scioglimento immediato del rapporto con
la convenuta- ma non l’ha fatto, la convenuta avrebbe dovuto comportarsi come
se egli non fosse più un suo dipendente ma non l’ha fatto, annunciandolo
nuovamente alla propria assicurazione malattia.
A ben vedere, la questione
determinante non era perciò quella a sapere se le parti il 7 gennaio 1997
avessero sciolto il contratto di lavoro, ma semmai quella a sapere se i
concludenti elementi a favore del concorde annullamento di tale decisione e del
ripristino della situazione precedente fossero o meno frutto di una (illecita)
simulazione, tesi che la convenuta sembra ora insinuare laddove asserisce che
essa “è stata compiacente” (appello, punto 2, pag. 3), ma che nel primo
processo non è stata sollevata, così, vista oltretutto la sua natura
fraudolenta, non si può certo rimproverare al Pretore di non averla esplorata
d’ufficio.
2.3 In conseguenza di
detta censura l’appellante, invocando gli art. 39 cpv. 2 e 138 CPC, rinnova,
invano, la richiesta della citazione delle parti ad una nuova udienza per
meglio esporre le circostanze di fatto ed invocare nuove prove.
A prescindere dal fatto
che il Pretore ha negato che la convenuta non sarebbe stata in grado di
condurre da sé la propria causa, circostanza che in effetti dalla visione degli
atti non risulta, né la precisazione delle circostanze di fatto relative
all’asserito scioglimento consensuale del contratto di lavoro, né l’assunzione
di prove al proposito porterebbero ad una modifica dell’esito della causa,
trattandosi, come si è detto, di questione superata dal successivo
comportamento delle parti contrattuali.
La richiesta non può
essere accolta nemmeno in base all’argomentazione secondo cui la convenuta non sarebbe
stata preparata (appello, punto 1, pag. 2) a fronteggiare le domande della
procedente, la cui istanza non le era in precedenza stata intimata, dal momento
che la convenuta stessa ammette l’identità dei fatti posti a base delle varie
richieste così che, stante la contestazione globale delle pretese, non si può
ritenere che per questo motivo essa non sia stata in condizione di difendersi.
- La ricorrente adduce
la nullità del querelato giudizio anche per il motivo che il Pretore non avrebbe
fissato alle parti un nuovo termine per la presentazione di conclusioni, dopo
che successivamente al termine originariamente fissato avrebbe avuto luogo
l’udienza di discussione delle domande processuali della convenuta.
Anche questa censura è
priva di consistenza.
A prescindere dal fatto
che la stessa convenuta non sa indicare il motivo per cui il giudizio impugnato
risulterebbe viziato da nullità, quello della irrimediabile violazione del
diritto di essere sentiti (art. 142 cpv. 1 lit. b CPC), che sembra l’unico ad
essere teoricamente ipotizzabile, non risulta essersi verificato.
E’ infatti indubbio che la
convenuta ha potuto compiutamente esprimersi sulla propria domanda processuale
del 17 luglio 1997, visto che all’udienza di discussione essa ha postulato la
convocazione ad una nuova udienza solo per il caso che essa fosse respinta, dal
che la constatazione che, a mente della stessa convenuta, tale domanda poteva
senz’altro essere decisa dal Pretore.
Quo al merito della causa,
al quale deve di conseguenza necessariamente riferirsi la pretesa violazione
del diritto di essere sentiti, non si vede invece per quale motivo vi sarebbe
stata necessità di ripetere il dibattimento finale o presentare nuove
conclusioni dopo la reiezione della domanda processuale, non essendovi in
conseguenza di tale reiezione alcuna modifica della situazione data al momento
della presentazione delle prime conclusioni.
La convenuta tenta invero
di sostenere di non avere ricevuto le conclusioni della controparte (appello,
punto 4, pag. 4) ma l’appunto, stante la rinuncia al dibattimento finale, è
irrilevante prima ancora che infondato. E’ infatti evidente che l’eventuale
mancata ricezione delle conclusioni dell’avversario non può pregiudicare la
difesa di una parte se non viene tenuto il dibattimento finale, poiché le
conclusioni non possono in tal caso più essere oggetto di contestazione.
Ad ogni modo, nella specie
l’istante ha aumentato la propria pretesa a fr. 14’323.40 con scritto del 7
luglio 1997, importo che la convenuta, benché asserisca la mancata intimazione
di tale scritto, ha ripreso al centesimo nella propria domanda processuale 17
luglio 1997 (pag. 1, punto 1, riga 2), dal che si deduce che essa ha
tempestivamente conosciuto ogni elemento della pretesa dedotta in giudizio.
- Risolte le questioni
procedurali, sul merito delle pretese dell’istante l’appello è del tutto privo
di consistenza, dato che la convenuta si limita ad affermare che non vi sarebbe
la prova dell’avvenuto pagamento al dipendente delle indennità.
L’argomentazione è
tuttavia una novità della procedura di appello, così che la stessa può essere
evasa già solo con il rilievo della sua irricevibilità (art. 321 cpv. 1 lit. b
CPC).
Ne consegue la reiezione del
gravame.
Non si prelevano tasse o
spese, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10
settembre 1997 __________ è respinto.
II. Non si prelevano
tasse o spese, non si assegnano ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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