AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.21
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00021
Lugano
4 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.87 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione
11 luglio 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 100’050.--
oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice alla restituzione di
determinata documentazione da lei detenuta;
Il
Pretore con sentenza 18 dicembre 1996 ha accolto sia la petizione,
limitatamente a fr. 20’000.-- oltre interessi, che la riconvenzionale,
integralmente;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 14 febbraio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
tesi della parti sul senso, la portata e la qualificazione giuridica dei loro
rapporti sono discordanti.
L’attrice
sostiene di essere stata incaricata dal convenuto e da __________ di fornire la
propria consulenza, mettere a disposizione un concetto di struttura societaria,
ed elaborare i relativi contratti, nell’ambito di un’operazione di promozione
immobiliare da effettuare in __________.
L’operazione
non si sarebbe poi concretizzata, senza tuttavia colpa dell’attrice, che
potrebbe pertanto pretendere la propria mercede di mandataria in misura di fr.
100’050.-- oltre interessi da ognuno dei due mandanti.
Il
convenuto afferma per sua parte di non avere mai conferito incarico alcuno
all’attrice, da lui contattata unicamente con lo scopo di offrirle la
possibilità di partecipare quale socio finanziatore all’operazione immobiliare,
possibilità che non si sarebbe avverata a causa dell’inadempienza dell’attrice
quo al pagamento degli importi a suo carico. Nulla sarebbe pertanto dovuto
all’attrice, ed in ogni caso non gli esagerati importi da lei pretesi.
B. Il
convenuto ha altresì introdotto un’azione riconvenzionale tendente alla
riconsegna di documentazione di sua proprietà, sulla quale non vi è motivo di
soffermarsi, avendo l’attrice accettato la decisione del Pretore.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra l’attrice e il convenuto
si sia effettivamente perfezionato un contratto di mandato oneroso almeno per
il primo periodo dei loro rapporti, compreso tra l’aprile e l’ottobre del 1993.
Per
le prestazioni effettuate in favore del convenuto il Pretore ha determinato in
fr. 20’000.-- l’onorario spettante all’attrice, somma per la quale ha ammesso
la petizione.
D. Con
l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi secondo cui le parti
avrebbero intrattenuto rapporti d’affari in vista del perfezionamento di un
contratto societario, e non nell’ambito di un mandato oneroso.
E. Nelle
osservazioni del 14 febbraio 1997 l’attrice postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
In
linea di principio, chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (da ultimo: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
-
Gli
elementi di prova rilevanti ai fini della qualificazione dei rapporti tra le
parti sono i seguenti:
2.1 L’interrogatorio
formale del convenuto, che smentisce inequivocabilmente la tesi del
conferimento di un mandato oneroso in favore di quella del rapporto societario,
peraltro non perfezionatosi (cfr. le risposte 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 5.2, 5.7).
2.2 La
deposizione di __________, assunta nelle forme rogatoriali, è anch’essa assai
chiara nel definire la natura dei rapporti tra le parti nel senso che l’attrice
avrebbe dovuto fornire un finanziamento di fr. 800’000.-- (risposta 16, 16.1,
16.2, 20.4) che avrebbe permesso l’esercizio dei diritti di compera acquisiti
da __________ e il convenuto (risposta 15), ed in cambio essa avrebbe ottenuto
un importo mensile (risposta 18) e/o una partecipazione sul prezzo di vendita
e/o sugli utili dell’operazione (risposte 18, 18.4, 19).
In
nessuna parte della deposizione vi è invece traccia del possibile conferimento
di un mandato all’attrice, questione che non va confusa con quella relativa alla
possibile esistenza di reciproche pretese dell’attrice con il teste, pretese
che il teste avrebbe voluto se del caso compensare (risposta 25.1).
2.3 La
deposizione di __________ conforta invece senza mezzi termini la tesi
dell’attrice, secondo cui le parti, a prescindere da eventuali ulteriori
intendimenti, avrebbero pattuito l’onerosità delle di lei prestazioni volte
alla creazione delle cosiddette “condizioni-quadro” entro le quali la
prospettata promozione immobiliare avrebbe potuto divenire operativa.
2.4 La
teste __________, dipendente dell’attrice, ha affermato di avere assistito a
degli incontri tra le parti, dal che essa ha dedotto che “il signor __________
si era rivolto alla ditta per la ricerca di un finanziamento per un progetto in
__________ (chiedeva la nostra
intermediazione)” e che “i documenti allestiti lo sono stati a seguito
dell’incarico conferito dal signor __________ ”.
2.5 ____________________amministratore
unico dell’attrice, nulla ha potuto riferire nel suo interrogatorio formale
circa la natura dei rapporti tra le parti.
2.6 Tra
la corrispondenza intercorsa tra le parti spicca in primo luogo la lunga
lettera dell’attrice al convenuto del 2 luglio 1993 (doc. N).
Quello
scritto riassume le risultanze del lavoro svolto dal giorno del primo contatto,
avvenuto il 15 aprile 1993, ed in particolare quelle della recente riunione del
28 giugno 1993.
Con
riferimento al prospettato investimento immobiliare, vi vengono definiti i
ruoli delle parti nelle varie fasi di sviluppo, e viene stabilita una chiave di
ripartizione degli utili.
Quo
alle prestazioni eseguite fino al 30 giugno 1993, le stesse sembrano essere
state un tema di discussione solo nel senso che prima di definire la
ripartizione dei futuri utili (nella misura di 1/3 ciascuno per l’attrice, il
convenuto e __________, cfr. pag. 3) occorreva stabilire la remunerazione delle
precedenti prestazioni di __________ e __________, mentre dalla lettera nulla
risulta essere stato deciso per le prestazioni svolte sino a quel punto dall’attrice.
Nella
successiva lettera 21 luglio 1993 dell’attrice all’__________ (doc. P), questi
veniva dapprima messo al corrente delle risultanze di un incontro dell’attrice
e del convenuto con tale , che avrebbe dovuto fungere da capo cantiere,
e che però non era ancora stato assunto in attesa del consenso dell’.
Nella medesima lettera veniva inoltre ridiscussa la chiave di ripartizione del
ricavato lordo delle vendite con delle concessioni in suo favore.
Queste
concessioni (aumento dal 7 all’8,5% del ricavato lordo) non sono tuttavia
sembrate sufficienti __________, che il 26 luglio 1993 ha scritto una lunga
lettera (doc. Q) in cui, tra l’altro, postulava l’aumento di detta percentuale
al 13% (pag. 6) e proponeva che l’attrice avesse ad associarsi (“sich einkaufen”)
al progetto con un pagamento di complessivi fr. 800’000.-- (punto 3, pag. 7).
A
tutte le questioni e gli interrogativi sollevati con questa lettera l’attrice
ha dato risposta il 5 agosto 1993 (doc. Z), dichiarandosi tra l’altro, almeno
in apparenza, disponibile al pagamento di fr. 400’000.-- ad ognuno degli altri partners
(pag. 3).
La
corrispondenza successiva (doc. AG, AH) non ha comportato modifiche
significative di questa situazione, ma ha condotto l’attrice alla fine del
settembre 1993 a proporre al convenuto e all’__________ la bozza di un “privatrechtlicher
Vertrag” (doc. AN), di natura spiccatamente societaria (cfr. la premessa a pag.
1), volto a definire i termini di una partecipazione comune al mercato immobiliare
nei nuovi Länder della Repubblica federale tedesca.
La
proposta è stata rifiutata per il motivo che essa ometteva di menzionare il
pagamento di fr. 400’000.-- da parte dell’attrice ad ognuno dei partners (doc.
AO), il che ha di fatto comportato l’immediata fine delle trattative e
l’emissione della nota onorari del 29 ottobre 1993 (doc. AS) e di una lunga
lettera di spiegazioni (doc. AT).
Il
resto della documentazione in atti attesta l’attività dell’attrice, ma non
fornisce indicazioni supplementari di rilievo sulle rispettive tesi.
- Il
Pretore nonostante le contestazioni del convenuto ha ammesso l’esistenza del
mandato almeno per il periodo compreso tra l’aprile e l’ottobre del 1993
ritenendo “ non credibile” (consid. 5, pag. 4) la tesi della partecipazione
societaria volta ad ottenere un finanziamento da parte dell’attrice.
L’apprezzamento
delle prove operato su questo decisivo argomento non è tuttavia condiviso da
questa Camera.
3.1 Pur
trattandosi di prova assunta presso una delle parti, l’interrogatorio formale è
parificato a qualsiasi altro mezzo di prova previsto dal codice di rito, e non
può pertanto essere negletto nella valutazione globale delle emergenze
istruttorie senza che vi siano dei validi motivi.
Il
giudizio impugnato è invece del tutto silente sull’interrogatorio formale del
convenuto, le cui risultanze depongono con ogni evidenza in favore della tesi
del resistente.
Le
medesime risultanze sono fornite dalla deposizione del teste __________, mentre
in senso decisamente contrario va invece la deposizione di __________.
Secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Camera, in siffatte circostanze va
ritenuta -nella per l’attrice migliore delle ipotesi- l’elisione dei mezzi di
prova contrastanti a discapito di quella parte gravata dell’onere della prova,
non potendosi in concreto stabilire la preminenza o la maggiore credibilità di
una tesi confronti dell’altra (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II
CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
3.2 La
teste __________ non ha specificato di avere assistito in prima persona ai
colloqui tra le parti, circostanza che data la sua posizione nella ditta
attrice non è comunque da presumere. Si deve pertanto ritenere che la sua
conoscenza del contenuto dei colloqui tra le parti sia solo indiretta, e quindi
non rilevante.
In
ogni caso quanto da lei riferito può attagliarsi sia ad un rapporto societario
che ad uno affine al mandato, di modo che la testimonianza anche da questo
punto di vista è lungi dall’avere importanza decisiva.
3.3 Decisivo
è pertanto l’esame dei documenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore, non confortano la tesi dell’esistenza di un mandato neppure per il
periodo compreso tra l’aprile e l’ottobre del 1993.
A
siffatta soluzione di compromesso osta in effetti già solo la predetta lettera
dell’attrice del 2 luglio 1993 (doc. N; ma anche gli appunti manoscritti di __________
doc. L e M), la quale non può che essere intesa nel senso di una collaborazione
di tipo societario con partecipazione paritaria agli utili, a necessario
detrimento del mandato oneroso addotto dall’attrice.
Già
per il periodo successivo a questa data, e non dall’ottobre del 1993, la
fattispecie deve pertanto essere considerata nei termini ritenuti dal Pretore.
Per
le prestazioni dell’attrice precedenti la lettera in questione, prestazioni
peraltro da inserire nel contesto di trattative volte alla stipulazione di un
rapporto societario e già solo per questo motivo non soggette a mercede di
mandatario, la risposta viene fornita dalla lettera stessa, laddove essa
considera meritevoli di remunerazione solo quelle del convenuto e di
__________, ma non le proprie.
Né
si può ravvisare la prova del mandato nella manifesta impossibilità per
l’attrice di fornire il finanziamento dell’intera operazione, non dovendosi
confondere la richiesta all’attrice di complessivi fr. 800’000.-- a loro
destinati per associarsi a pieno titolo con i due partners, con la necessità di
circa 100’000’000 di marchi per l’intera operazione, importo da reperire con
ogni evidenza (con l’aiuto dell’attrice) presso banche o acquirenti ed
investitori interessati al progetto edilizio.
- Non
potendosi ritenere provata con la necessaria certezza l’esistenza dell’asserito
contratto di mandato, e non potendosi neppure senz’altro ammettere l’esistenza
di crediti dell’attrice per altro titolo, ne deve conseguire la reiezione della
sua pretesa, senza che più occorra esaminare le ulteriori censure del convenuto
sull’entità della mercede.
Ne
consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, calcolate sulla base della TOA, delle due
sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
21 gennaio 1997 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 della Pretura di Locarno-Città, è
riformata nel modo seguente:
- La
petizione è respinta.
1.1 La
tassa di giustizia di fr. 2’800.-- e le spese di fr. 170.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr.
8’000.-- per ripetibili.
1.2 e 1.3: Annullati.
2,
2.1, 2.2, 2.3: Invariati.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 680.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 700.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al
convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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