Appeal inadmissible for late advance payment

12.1997.207Other CourtOct 2, 1997Dismissed

Summary

The Ticino Court of Appeal held that the appellant paid the advance on costs only after the deadline set by the court, so the appeal could not be entered into. The request for restoration of the time limit was rejected because the failure to collect the registered notice in time was attributable to the appellant's own negligence; having appealed, he had to organize himself to receive procedural mail. The appeal was therefore declared inadmissible, and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 137 lit. a CPC; restitution of a time limit for failure to act is granted only if the party, without fault, was prevented from acting because it did not know the deadline. A litigant who initiates an appeal must expect procedural communications and must organize the reception of registered mail accordingly. If the omission to collect the notice within the postal holding period is due to negligence, restitution is excluded; a late payment of the required advance on costs then renders the appeal inadmissible.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.207

Data decisione, Autorità: 02.10.1997, IICCA

Incarto n. 12.97.00207

Lugano 2 ottobre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.81 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 settembre 1995 da


rappr. dall’ avv. __________

contro


che il Pretore, con sentenza 4 agosto 1997, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all’attore l’importo di Fr. 24’000.- oltre interessi al 5% dal 10 aprile 1995 ed ordinando l’iscrizione di un ipoteca legale definitiva per quella somma a carico del fondo part. no. __________RFD di __________

Appellante il convenuto con atto di ricorso 25 agosto 1997 a seguito del quale, in data 3 settembre 1997, gli è stato ordinato di versare un anticipo per tasse e spese di giudizio di Fr. 900.- entro il 22 settembre 1997 con la comminatoria che in assenza di pagamento entro il termine assegnato il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Ed ora, essendo avvenuto il versamento solo in data 30 settembre 1997, sulla domanda di restituzione del termine presentata dall’appellante.

Considerato

che il versamento dell’anticipo è stato effettuato il 30 settembre 1997 e quindi tardivamente con la conseguenza che l’appello dev’essere, per questo motivo, respinto per irricevibilità ritenuto che l’invito al versamento deve ritenersi regolarmente pervenuto all’appellante poiché l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Rep. 1987, 244) che, nel caso concreto, era stato fissato all’11 settembre 1997;

che, con domanda 30 settembre 1997, l’appellante chiede che il termine originariamente fissato e disatteso gli sia restituito perché non ne ha potuto prendere conoscenza per tempo dal momento che, lavorando nella Svizzera interna e rientrando in Ticino solo nel fine settimana, non ha potuto ritirare, entro il termine di giacenza di sette giorni, la raccomandata contenente l’invito al pagamento dell’anticipo;

che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’interessato dimostra di essere stato impedito ad agire perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine (art. 137 litt. a CPC);

che, in concreto, l’ignoranza della scadenza del termine è dovuta a negligenza dell’appellante il quale doveva attendersi, avendo presentato appello, una richiesta di tal genere e, se assente dal suo domicilio, organizzarsi in modo da far fronte a qualsiasi richiesta connessa con la procedura da lui avviata (cfr. per analogia le massime in Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n. 2, 19 e 20)

che la domanda di restituzione del termine deve così essere respinta e l’appello dichiarato irricevibile per versamento tardivo dell’anticipo;

per i quali motivi

pronuncia

  1. La domanda di restituzione in intero 30 settembre 1997 è respinta.

  2. L’appello 25 agosto 1997 __________ contro la sentenza 4 agosto 1997 del Pretore di Locarno-Campagna è irricevibile.

  3. La tassa di giustizia in Fr. 100.- e le spese in Fr. 20.- sono a carico dell’appellante.

  4. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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