AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.206
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00206
Lugano
26 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.286 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 3 settembre 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 36’382.20
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di
34’704.70 oltre interessi in conseguenza della difettosità dell’opera;
Il
Pretore con sentenza 20 giugno/1° luglio 1997 ha respinto la petizione e
ammesso la riconvenzionale per fr. 18’607.10 oltre interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 27 agosto 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre
il convenuto con osservazioni 6 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, l’attrice avrebbe fornito al convenuto a più
riprese nel periodo tra gennaio 1990 e maggio 1991 serramenti e vetri per un
valore complessivo di lire 45’123’740.
Stante
il pagamento di un acconto di lire 12’174’166 e il riconoscimento di sconti e
note di credito, l’attrice potrebbe rivendicare il pagamento del saldo di lire
31’175’840 oltre interessi, oggetto della presente causa.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione adducendo l’avvenuto pagamento di 4 delle
fatture reclamate dall’attrice e contestando per il resto la qualità
dell’opera, anche in relazione ad una precedente fornitura, già pagata e perciò
non oggetto dell’azione principale.
Il
saldo contabile in favore dell’attrice sarebbe di lire 14’000’000, dopo
deduzione del costo degli interventi necessari ad eliminare i difetti delle
forniture in oggetto, ma visti i gravi difetti della precedente fornitura, tali
da doverla ricusare per l’intero valore di lire 43’687’593, sarebbe l’attrice
ad essere debitrice del convenuto per il maggiore importo di lire 29’687’594,
pari a fr. 34’704.70, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale adducendo la correttezza del proprio
adempimento e la tardività e pretestuosità di eventuali notifiche di difetti,
se del caso riconducibili ad errori nella posa dei serramenti.
Le
parti hanno nel seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore ha in primo luogo valutato in lire 17’275’840, pari a fr. 20’160.90, il
saldo contabile in favore dell’attrice, dopo deduzione degli acconti pagati dal
convenuto.
Posta
l’applicabilità degli art. 363 e segg. CO, egli ha in seguito ritenuto tardiva
la notifica dei difetti relativi alla precedente fornitura già pagata, come
pure quella riguardante le forniture di cui alle fatture 1125 e 129, mentre
sarebbe tempestiva la notifica dei difetti riguardanti le opere di cui alle
fatture 383, 385, 386 e 405.
L’istruttoria
avrebbe accertato che tali opere non sarebbero state eseguite a completa regola
d’arte, ma presenterebbero difetti di fabbricazione non dipendenti dalle
modalità di posa. Secondo quanto stabilito dal perito, il costo
dell’eliminazione dei difetti ammonterebbe a fr. 38’768.--, e perciò nulla
sarebbe dovuto all’attrice, che sarebbe per contro debitrice del convenuto di
fr. 18’607.10 oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha ammesso la riconvenzionale.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso di accogliere la petizione e respingere la riconvenzionale- e di
quelle del resistente -che chiede la reiezione del grame con protesta di spese
e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
prima questione da chiarire riguarda i rapporti contabili di dare e avere tra
le parti.
L’attrice
ha sostenuto di essere creditrice di lire 31’175’840 ed è giunta a questo
risultato partendo dal totale di lire 45’123’740 di cui alle fatture doc. A-L,
dal quale ha dedotto un unico acconto di lire 12’174’166 pagato sulla fattura
n. 28 (doc. A) nonché, per circa lire 1’800’000, provvigioni, sconti e note di
credito (petizione, punti 1 e 2, pag. 2).
Il
convenuto in risposta ha invece sostenuto di avere integralmente pagato la
fattura n. 28 con un altro versamento, mentre l’acconto menzionato dall’attrice
sarebbe stato versato per altra fattura, così che si dovrebbero ritenere
integralmente pagate le fatture doc. A-D (risposta, punto 1, pag. 2; pag. 7).
L’attrice
ha contestato questa versione dei fatti sulla base del proprio conteggio doc.
V, dal quale risulterebbe il corretto andamento dei rapporti contabili tra le
parti.
Il
Pretore sulla base dell’avviso di addebito della __________ doc. 1 ha ritenuto
che il convenuto con quel versamento abbia soluto la fattura n. 28 in misura di
lire 13’900’000, così come indicato dal giustificativo medesimo, di modo che
l’acconto di lire 12’174’166 ammesso dall’attrice è stato portato in deduzione
delle altre sue fatture, così che il saldo contabile in suo favore sarebbe di
lire 17’275’840.
L’attrice
nell’appello contesta le conclusioni del primo giudice adducendo l’incongruenza
del pagamento da parte del convenuto di due acconti sulla medesima fattura, e
rilevando che non vi sarebbe prova dell’esistenza e dell’esattezza di un
cosiddetto “acconto generale”.
La
reale situazione contabile risulterebbe invece dal conteggio doc. V, oppure dal
confronto tra il doc. M e il doc. V, di modo che la sentenza impugnata sarebbe
errata per avere dedotto due volte dal credito dell’attrice l’importo di lire
13’900’000 che essa aveva già conteggiato.
- Stante
un debito pecuniario, è pacifico che l’onere della prova dell’avvenuto
pagamento spetta al debitore, ed in tal senso una ricevuta fa fede del suo
contenuto fino a prova del contrario (art. 88 CO; II CCA 24 marzo 1995
in re N./M., 26 gennaio 1995 in re I./P.).
2.1 Il
convenuto a fronte delle pretese dell’attrice ha fornito con il doc. 1 la prova
di un pagamento di lire 13’900’000 da lui imputato a una di queste pretese
(art. 86 cpv. 1 CO), mentre dalla documentazione prodotta dall’attrice risulta
la quietanza, da lei pacificamente ammessa, di un ulteriore pagamento di lire
12’174’166.
2.2 L’attrice
a fronte di queste circostanze asserisce che i corretti rapporti di dare a
avere tra le parti risulterebbero dal suo conteggio doc. V.
A
prescindere dalla questione della limitata forza probatoria del documento in
questione, allestito dall’attrice medesima e perciò assimilabile ad una sua
dichiarazione di parte, esso riporta l’evoluzione dei rapporti contabili tra le
parti a partire dal 1° gennaio 1990, data in cui sarebbe esistito un saldo di
lire 9’286’744 in favore dell’attrice.
Seguendo
l’evoluzione di detti rapporti sul doc. V è facile rilevare che il pagamento di
cui al doc. 1 di lire 19’500’000 (di cui lire 13’900’000 a valere sulla fattura
doc. A) vi figura correttamente, mentre non vi figura l’acconto di lire
12’174’166 di data 5 febbraio 1990 che l’attrice ammette nondimeno di avere
ricevuto.
E’
pertanto infondata la tesi dell’appellante di un preteso doppio computo da
parte del Pretore dell’importo di lire 13’900’000, poiché il problema risiede
invece nel mancato computo da parte dell’attrice stessa dell’acconto di lire
12’174’166.
Evidentemente
-come essa rettamente afferma- vi deve essere un errore nella doppia
imputazione di elevati importi sulla medesima fattura, ma stante l’ammissione
della ricezione di entrambi gli importi gli atti, in assenza di una perizia
contabile, non è consentita altra soluzione che quella favorevole al debitore,
consistente nella deduzione dall’asserito credito globale di entrambi gli
importi.
- La
sentenza impugnata non è per contro condivisibile nella misura in cui
attribuisce al convenuto in conseguenza dei difetti delle forniture un credito
di fr. 38’768.--, e per questo motivo accoglie la sua domanda riconvenzionale
nella misura eccedente il credito dell’attrice, rettamente quantificato in fr.
20’160.90.
E’
infatti evidente alla lettura degli atti che il credito attribuito dal Pretore
al convenuto equivale all’intero costo per l’eliminazione di tutti i difetti
riscontrati, ivi compresi quelli non direttamente ascrivibili all’opera fornita
dalla convenuta, e soprattutto ivi compresi anche quelli per i quali il Pretore
ha ritenuto la tardività della loro notifica all’attrice.
Queste
considerazioni comportano senz’altro la riforma del giudizio sulla domanda riconvenzionale.
Per
espressa indicazione dell’attore riconvenzionale medesimo, questa riguarda
infatti unicamente il preteso credito derivante dalle forniture di cui alle
fatture n. 73 e 130 (risposta e riconvenzionale, punto 3b, pag. 4; pag. 7),
credito che il Pretore nei considerandi ha dichiarato perento per effetto della
tardività della notifica dei difetti in questione, così da doversi respingere
la domanda riconvenzionale (consid. 8.1, pag. 4).
Stante
questo preciso accertamento della sentenza impugnata, rimasto inimpugnato (a
prescindere dalle irrituali contestazioni sollevate dal convenuto con le
osservazioni all’appello) e quindi vincolante anche in questa sede, e stante
l’esplicita, conseguente indicazione al cennato considerando della reiezione della
riconvenzionale, risulta sorprendente l’incongruenza del dispositivo pretorile,
che ammette parzialmente la riconvenzionale.
Tale
decisione, prima ancora che dei disposti del CO sul contratto di appalto,
risulta lesiva anche dell’art. 86 CPC, avendo il Pretore all’atto pratico
accolto parzialmente la domanda riconvenzionale in base ad una fattispecie che
non era oggetto di domanda riconvenzionale e dopo avere respinto tutte le
ragioni addotte dal convenuto a sostegno della stessa.
Se
ne impone pertanto la riforma nel senso della reiezione della riconvenzionale.
- La
riforma del giudizio impugnato non può tuttavia limitarsi al giudizio sulla riconvenzionale.
4.1 Si
deve infatti ritenere che il Pretore ha considerato perenti anche i diritti del
committente relativi alle forniture di cui alle fatture 1125 e 129 (consid. 9,
pag. 4), mentre ha ritenuto tempestive le contestazioni delle forniture di cui
alle fatture 383, 385, 386 e 405 (consid. 10, pag. 4).
Le
perizie giudiziarie in atti si sono limitate ad una quantificazione globale del
costo dell’eliminazione dei difetti riscontrati, e non si sono per contro
chinate sulla questione a sapere quale sia l’incidenza dei soli difetti
tempestivamente notificati.
4.2 Il
Pretore ha pedissequamente ripreso il riscontro numerico di cui alle perizie
giudiziarie, senza tuttavia rilevare che dal loro esame non emerge con la
necessaria certezza che tutti i difetti sarebbero realmente ascrivibili
all’attrice.
Il
perito __________ nel referto 25 giugno 1993 (risposta 2, pag. 2 e 3) ha
identificato tre costellazioni di difetti nei serramenti in questione:
l’allargamento di 2-4 mm nella parte centrale delle porte balcone, la flessione
in alto e in basso delle traverse delle porte balcone medesime e l’instabilità
verticale delle porte balcone per la mancanza dei montanti verticali da plafone
a pavimento.
Al
perito è stato chiesto (domanda 3) se i difetti siano o meno imputabili a
carenze costruttive dei serramenti, quesito che l’esperto ha risolto per
l’affermativa (pag. 3), il che sembrerebbe innescare la piena responsabilità
della ditta attrice. Se non che, il perito ha precisato che “i difetti sono da
imputare ai particolari descritti nella risposta 2” (ibidem), e la risposta 2
non è per nulla univoca nel dichiarare la responsabilità dell’attrice.
Vi
si legge in effetti che il secondo difetto (flessione delle traverse) non è
riconducibile a un difetto di costruzione, ma è invece stato “probabilmente
causato dalla mancanza di un piano d’appoggio per il serramento” (pag. 3) al
momento del suo montaggio, così come riferito dal teste Baesso, letteralmente
citato dal perito.
Neppure
il terzo difetto (mancanza dei montanti verticali) sembra essere una carenza
costruttiva, ma risulta piuttosto essere conseguente ad un difetto progettuale,
dal momento che il perito afferma che “l’esecuzione è conforme allo schizzo
dello studio arch. __________ di __________ ”, al quale è perciò in prima linea
da addebitare la lacuna dell’opera.
4.3 Non
va inoltre disatteso il fatto che tutti i difetti riscontrati dal perito
__________ riguardano unicamente le porte balcone delle dimensioni 250 x 140 cm
(16 pezzi) oppure 250 x 280 cm (12 pezzi) (cfr. la perizia __________ sulla
quantificazione del costo di eliminazione dei difetti, schizzo a pag. 2), e che
tali articoli non sono a prima vista identificabili nelle fatture 383, 385, 386
e 405, ma risultano invece (in parte) sulla fattura n. 73 (doc. 9), susseguente
ad una fornitura per la quale il Pretore ha dichiarato perenti i diritti di
garanzia del convenuto (cfr. anche la notifica di difetti 20 settembre 1991,
doc. 13, che riferisce la fornitura delle porte balcone alle fatture 73 e 130).
4.4 In
base a tutte queste considerazioni, si deve concludere per l'esistenza di una
situazione di assoluta incertezza quo alla sussistenza, all’ascrivibilità
all’attrice e al costo di eliminazione dei difetti tempestivamente notificati,
al punto che l’unica soluzione praticabile è quella dell’integrale reiezione
della pretesa compensatoria del convenuto.
- Il
giudizio impugnato è in definitiva da riformare nel senso di ammettere la
petizione per fr. 20’160.90, corrispondenti a lire 17’275’840, valuta ed
importo con cui il debito può essere soluto, oltre interessi al 5% dal 22
maggio 1991, data del sollecito doc. M.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
27 agosto 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 giugno 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud, è
riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
è condannato a pagare a __________ fr. 20’160.90 oltre interessi al 5% dal 22
maggio 1991.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
-
La
domanda riconvenzionale è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare dall’attore riconvenzionale,
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 3’000.--
per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr.
50.--
Totale fr.
1’000.--
già
anticipati dall’attrice, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico
del convenuto, che rifonderà a controparte fr. 1’000.-- per ripetibili parziali
di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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