AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.197
Data decisione, Autorità:
12.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00197
Lugano
12 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini, quest’ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00373 (già 1774/93) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 -
promossa con petizione 11 ottobre 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 22’162.50 oltre
interessi a titolo di pena convenzionale;
domanda avversata dal
solo convenuto __________ il quale ha postulato la reiezione della petizione e
in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al
pagamento di fr. 30’000.- più interessi, mentre il convenuto __________ è rimasto precluso in causa;
domanda riconvenzionale
cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore
si è pronunciato con sentenza 15 maggio 1997, parzialmente rettificata il 14
luglio 1997 a seguito di una domanda di interpretazione, accogliendo
integralmente la petizione e respingendo la riconvenzionale;
appellanti
entrambi i convenuti con atto di appello 4 giugno 1997 con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta e la
riconvenzione accolta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 25 settembre 1997 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 3 ottobre 1989
__________ e __________ in qualità di acquirenti da una parte e __________ in
qualità di venditrice dall’altra hanno sottoscritto un contratto (doc. A)
avente per oggetto la fornitura di una __________, auto che sarebbe stata
fornita non appena fosse stata disponibile, ritenuto che a quel momento la
stessa non era ancora in produzione e nemmeno era noto il suo prezzo: sotto la
finca “prezzo di vendita” le parti hanno indicato “prezzo definitivo al momento
della consegna”.
Contestualmente alla
sottoscrizione del contratto gli acquirenti hanno versato un acconto di fr.
30’000.-.
B. Allorché nella
primavera del 1992 la venditrice comunicò agli acquirenti che l’auto, il cui
costo risultava essere di fr. 347’750.-, era a loro disposizione, questi ultimi
hanno rifiutato di ritirarla, dapprima contestando l’esistenza di un loro
consenso su tale prezzo (doc. E e G), quindi rilevando che il prezzo stesso non
era determinabile dal contratto (doc. E, I e 1).
Non avendo essi provveduto
al ritiro della vettura entro l’ulteriore termine assegnato, la venditrice,
contestate le tesi di controparte, ha dichiarato di recedere dal contratto e di
voler pretendere il versamento della pena convenzionale pattuita, pari al 15%
del prezzo di vendita (art. 5 delle condizioni generali, doc. A). Di qui la
presente causa.
C. Con petizione 11
ottobre 1993 __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ in
solido al pagamento di fr. 22’162.50 oltre interessi, somma corrispondente alla
pena convenzionale di fr. 52’162.50 dedotto l’acconto già versato a suo tempo.
Mentre __________ si è
fatto precludere in causa, __________ resiste alla richiesta attorea e in via riconvenzionale
postula la rifusione dell’acconto di fr. 30’000.-, asserendo in sostanza che il
contratto di compravendita sarebbe nullo: egli contesta innanzitutto di aver
voluto acquistare l’auto ad un tale prezzo, ammettendo semmai un suo consenso
per un prezzo che gli era stato garantito in circa fr. 190’000.-; ritiene
inoltre che il prezzo di cui al contratto non era determinabile, che lo stesso
in ogni caso avrebbe dovuto essere ulteriormente definito tra le parti, che il
valore dell’auto non era quello effettivamente fatturato e infine che la pena
convenzionale, sempre che fosse stata validamente pattuita, era ampiamente
eccessiva e andava semmai ridotta.
D. Con sentenza 15
maggio 1997, parzialmente rettificata il 14 luglio 1997, il Pretore ha accolto
la petizione e respinto la riconvenzionale.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto ritenuto che al momento della sottoscrizione del contratto per
gli acquirenti non era tanto essenziale conoscere il prezzo di acquisto quanto
piuttosto poter avviare un’operazione speculativa. Atteso che in un secondo
tempo, quando cioè i convenuti sono venuti a conoscenza del prezzo, essi
avevano invano tentato di risolvere il contratto, che in seguito avevano
comunicato alla venditrice le rifiniture relative alla vettura, che infine al
momento della consegna avevano offerto di solvere il prezzo di vendita con la
permuta di un terreno, egli ha concluso che il contratto, se anche non fosse
stato perfezionato alla data della sua sottoscrizione, in ogni caso lo era con
questo loro successivo agire.
E. Con appello 4 giugno
1997 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la
petizione sia respinta e la riconvenzionale accolta; il tutto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A loro dire, il primo
giudice avrebbe errato nel trarre delle conseguenze dalla circostanza che essi
potessero aver agito con fini speculativi; d’altro canto dagli atti non
risultava che i convenuti fossero a conoscenza del prezzo allorché hanno scelto
il colore e l’interno dell’auto; neppure era infine determinante l’offerta di
un terreno, atteso che ciò in realtà costituiva un tentativo per avviare le
trattative sul prezzo definitivo. Ciò premesso, essi riconfermano la nullità
del contratto per il fatto che il prezzo di vendita previsto dal contratto non
era determinabile e in particolare in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere
ancora definito dalle parti.
F. Delle osservazioni 25
settembre 1997 con cui l’attrice ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Il contratto di
compravendita è perfetto, come ogni altro contratto secondo la regola
fondamentale del nostro diritto delle obbligazioni, quando le parti hanno
manifestato reciprocamente la loro volontà concorde attorno a tutti gli
elementi essenziali (art. 1 CO) che sono la determinazione degli oggetti dei
quali si trasferisce la proprietà e del prezzo o del modo attraverso il quale
viene stabilito (art. 184 cpv. 1 CO; Giger, Commentario bernese, N. 8 ad
art. 184 CO; Schönle, Commentario zurighese, N. 20 ad art. 184 CO; Keller/Siehr,
Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p. 8; IICCA 23 gennaio 1991 in re
R./R. SA, 5 dicembre 1996 in re A.L. AG/C.).
Per quanto riguarda il
prezzo l’art. 184 cpv. 3 CO prevede che lo stesso è sufficientemente
determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze: non si esige quindi
l’indicazione di un importo fisso, ma basta che il prezzo sia oggettivamente
determinabile nel senso che una successiva fissazione possa intervenire in
relazione ad elementi che più non dipendono dalla volontà di una o l’altra
delle parti (Giger, op. cit., N. 224 e segg. ad art. 184 CO e N. 4 ad art.
212 CO; Schönle, op. cit., N. 86 e segg. ad art. 184 CO; Keller/Siehr,
op. cit., p. 10 e seg.; Bucher, Preisvereinbarung als Voraussetzung der
Vertragsgültigkeit beim Kauf, in Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, p. 379 e
seg.; IICCA 23 gennaio 1991 in re R./R. SA; ZR 1981 Nr. 89; RVJ
1993 p. 284).
- Gli appellanti
ritengono innanzitutto che il fatto che nel contratto con riferimento al prezzo
di vendita le parti avessero utilizzato la formulazione “prezzo definitivo al
momento della consegna” (doc. A) significava che nelle loro intenzioni lo
stesso avrebbe dovuto essere ancora definito in maniera definitiva, ciò che in
sostanza implicava ulteriori trattative.
Il rilievo è
manifestamente infondato.
È indubbio che già il
comportamento tenuto dai convenuti nella fase preprocessuale esclude che essi
possano in buona fede sollevare tale tesi: in effetti, fosse stato vero che la
clausola in questione aveva per le parti -o almeno per i convenuti stessi- quel
significato, essi, preso atto che non vi era stata questa ulteriore trattativa
circa il prezzo dell’auto, avrebbero certo dovuto eccepire immediatamente tale
circostanza, che come tale ostava alla conclusione del contratto; in realtà,
pur reagendo immediatamente, essi non hanno sollevato questa eccezione bensì
altre, dapprima quella di errore essenziale sul prezzo (doc. E e G) e poi
quella secondo cui lo stesso non sarebbe stato sufficientemente determinabile
(doc. E, I e 1): in realtà essi non si avvedono che queste ultime tesi sono del
tutto inconciliabili con quella che viene fatta valere in questa sede, tanto è
vero che se il prezzo andava ancora discusso non ci poteva ancora essere un
errore essenziale sullo stesso, rispettivamente la circostanza che esso fosse o
meno determinabile passava in secondo piano.
Ciò posto, i convenuti
appaiono francamente malvenuti a sollevare tale eccezione per la prima volta
solo con l’allegato di risposta, a distanza di oltre un anno e mezzo dai
fatti.
In ogni caso, dal tenore
della clausola contrattuale non si evince in alcun modo che il prezzo andava
ancora definito tra le parti: a giudizio di questa Camera, la menzione di un
prezzo “definitivo” al momento della consegna sta invece a significare che era dovuto
il prezzo che sarebbe risultato al momento della consegna, “definitivo” in
contrapposizione a quello “provvisorio” o “approssimativo” noto a quel momento
alle parti; del resto, fosse stato vero, come postulato dai convenuti, che il
prezzo era da definirsi ulteriormente, non si vede proprio per quale motivo le
parti avrebbero usato le parole “da definirsi” per quanto riguardava il colore
dell’auto e invece con riferimento al prezzo avrebbero abbandonato
quell’espressione per la formulazione “definitivo”, che con tutta evidenza
esprime il concetto opposto.
- Gli appellanti
affermano in seguito che il contratto non si sarebbe perfezionato in quanto il
prezzo, sempre indicato come “prezzo definitivo al momento della consegna”, non
era sufficientemente determinabile: a loro dire, il contratto non indicava
alcun criterio per determinarlo in un secondo tempo, non vi era alcun rinvio ad
un prezzo di listino, né era ammissibile che la venditrice stessa avesse a
fissare unilateralmente il prezzo.
La censura è anche in
questo caso del tutto infondata.
Accertato al considerando
precedente che la clausola contrattuale concernente il prezzo altro non
significava che era dovuto il prezzo al momento della vendita senza che dal suo
tenore letterale risultasse alcun criterio per eventualmente determinarlo, si
tratta ora di esaminare se tale criterio non possa risultare da altre
circostanze, rispettivamente se il prezzo non possa essere determinato in altro
modo.
3.1 Agli atti vi sono
alcuni indizi che sembrano indicare nel prezzo di listino il criterio
determinante nella fattispecie per la fissazione del prezzo di vendita: vi è ad
esempio il fatto che la clausola relativa al prezzo “prezzo definitivo al
momento della consegna” sia stata posta graficamente in vicinanza -e meglio
poco sotto- di un’indicazione prestampata “prezzo di listino” (doc. A); vi è la
circostanza che l’art. 2 delle disposizioni generali a retro del contratto
(doc. A) prevede che “la base del prezzo di vendita pattuito per veicoli nuovi
è costituita dal prezzo di listino ...”, atteso inoltre che l’esplicita
pattuizione di un “prezzo definitivo al momento della consegna” modifica la
clausola generale secondo cui determinante sarebbe stato quello “... all’atto
della conclusione del contratto”; tanto più che l’amministratore unico
dell’attrice, che a suo tempo aveva sottoscritto il contratto, ha precisato che
con l’indicazione “prezzo definitivo al momento della consegna” egli intendeva
il prezzo di listino di vendita della vettura (interrogatorio formale
__________ ad 17).
Non trattandosi però di
prove vere e proprie, le stesse non consentono a questa Camera di fondare il
convincimento che le parti abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo
di listino oppure ad un altro prezzo.
3.2 Giusta l’art. 212 cpv.
1 CO ove siasi comperato fisso senza indicazione di prezzo, si ritiene nel
dubbio pattuito il prezzo medio del mercato al momento e nel luogo
dell’adempimento, ritenuto che per prezzo di mercato s’intende il prezzo medio
di trattazione dell’oggetto in questione in quel luogo e a quel tempo
rispettivamente se quest’ultimo non è accertabile il prezzo a cui il compratore
avrebbe potuto rivendere o eventualmente riacquistare l’oggetto stesso (DTF
49 II 84; Schönle, op. cit., N. 86 ad art. 184 CO e N. 28 e seg. ad art.
191 CO; Giger, op. cit., N. 44 ad art. 191 CO e N. 7 e segg. ad art. 212
CO).
Tale articolo di legge,
che in sostanza costituisce una norma d’interpretazione ex lege del contratto,
trova applicazione quando le parti non hanno inteso fissare il prezzo di
vendita; essa non è tuttavia applicabile nel caso in cui esse si siano
riservate di stabilirlo in un secondo momento e tale accordo non è poi
intervenuto. Trattandosi di una presunzione di legge, l’onere della prova della
sua inapplicabilità incombe alla parte che eccepisce tale circostanza (Tercier,
La partie spéciale du Code des obligations, Zurigo 1988, N. 70 e 417).
Nel caso di specie -né
poteva essere altrimenti, atteso che la vendita è stata effettuata da un
venditore abituale d’automobili, che per le vetture nuove, specialmente quelle
d’importazione, deve forzatamente far riferimento al listino dei prezzi del
fornitore e/o importatore- l’istruttoria ha permesso di provare che il prezzo
di fr. 347’750.- a cui l’attrice ha venduto l’auto ai convenuti costituiva
effettivamente il suo prezzo di mercato in Svizzera nel 1992: il teste
____________________ dirigente della ditta importatrice ufficiale del veicolo
(ad 1 e 2), ha infatti confermato che in quell’anno (ad 6c) il prezzo di
vendita ufficiale di una __________ nuova, a cui andava inoltre aggiunto un
supplemento per il colore (fr. 2’750.-, doc. C), era proprio di fr. 345’000.-
(ad 6 e 6a e doc. S) e che stante la particolarità dell’auto non vi era
assolutamente motivo per gli agenti ufficiali -tra cui l’attrice (ad 3)- di
concedere uno sconto (ad 6b), che in casu comunque non era stato accordato; il
prezzo in questione risulta del resto anche dai vari cataloghi versati agli
atti (doc. V p. 107, AA p. 104).
In tali circostanze, non
avendo inoltre i convenuti provato l’esistenza di circostanze tali da eventualemente
impedire l’applicazione dell’art. 212 cpv. 1 CO, ben si può concludere che il
prezzo di vendita, sebbene non menzionato nel contratto, fosse comunque
determinabile in applicazione di quest’ultima disposizione di legge.
- Indipendentemente da
quanto precede, in via abbondanziale si osserva che l’offerta formulata dai
convenuti di solvere il prezzo di fr. 347’750.- mediante la permuta di un
terreno (doc. D, testi __________ e
__________) -circostanza la cui esistenza non è da loro contestata negli
allegati preliminari- va in ogni caso interpretata come un consenso per atti
concludenti da parte loro su quel prezzo di vendita: la tesi sostenuta da
questi ultimi secondo cui in tale offerta andava per contro ravvisato un
semplice tentativo di comporre la vertenza o ancora di definire il prezzo di
vendita, oltre che in contraddizione con quanto da essi asserito prima
dell’inoltro della causa (nel doc. G avevano affermato che tale offerta nulla
aveva a che vedere con l’auto), non è inoltre stata suffragata da alcuna prova
ed è perciò rimasta allo stadio di puro parlato.
In ogni caso l’accordo sul
prezzo si sarebbe dunque perfezionato per atti concludenti dopo che i convenuti
sono stati informati del prezzo di vendita.
- Ne discende la
reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 giugno 1997 __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
800.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere solidalmente alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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