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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.172
Data decisione, Autorità:
27.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00172
Lugano
27 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza 9 giugno 1997 di restituzione in intero contro il
lasso dei termini promossa da
nell’ambito della
procedura d’appello da lui promossa nei confronti
della sentenza 23
gennaio 1997 del Pretore di Locarno-Città nella
causa che lo vedeva
opposto a
rappr. dall’avv. __________
e che questa Camera, con
decisione 17 marzo 1997, ha stralciato dai ruoli per
mancato versamento
dell’anticipo.
Letti ed esaminati gli
atti
Considerato
in fatto ed in
diritto
che al qui istante era
stato assegnato un termine scadente al 7 marzo 1997 per effettuare un deposito
di Fr. 600.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie relative
all’appello da lui presentato il 12 febbraio 1997 (inc. no. 12.97.35);
che tale termine è
trascorso infruttuoso e, di conseguenza, l’appello stralciato dai ruoli con
decisione 17 marzo 1997;
che con l’istanza che ci
occupa - redatta in tedesco ma senza necessità di traduzione ai sensi dell’art.
142 cpv. 3 CPC poiché, come si vedrà, evidentemente irricevibile - __________
chiede di essere reintegrato nel termine per procedere al versamento
dell’anticipo poiché, nel momento in cui avrebbe dovuto effettuarlo, subiva
ancora le gravi conseguenze di un incidente stradale occorsogli l’8 febbraio
1997 e, a dipendenza del quale, è stato inabile totalmente al lavoro sino al 20
maggio 1997;
che per l’art. 137 CPC la
restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa all’istante se
dimostra di essere stato impedito ad agire perché l’impedimento di compiere in
tempo utile l’atto processuale era dovuto a fatto grave che non poteva essere
evitato;
che inoltre la
restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10
giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC);
che la malattia o
l’infortunio possono rappresentare impedimento grave ai sensi della citata
norma di legge a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli
estremi dell'incoscienza o della immobilizzazione continuate cosi da impedire
di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
137 n.8);
che, per stessa ammissione
dell’istante, immediatamente dopo aver ricevuto la decisione del 17 marzo 1997
ha telefonato alla cancelleria del Tribunale per annunciare che avrebbe subito
provveduto a sanare la situazione;
che di conseguenza a quel
momento, individuabile almeno entro la fine di marzo 1997, egli, nonostante
l’inabilità lavorativa, poteva rendersi conto della situazione ed agire di
conseguenza così che l’istanza presentata solo il 9 giugno 1997 è
irrimediabilmente tardiva ;
che la stessa sarebbe
ugualmente tardiva - perché presentata dopo il termine di 10 giorni - anche se
si volesse, tuttavia contro ogni logica, ritenere che l’impedimento sia cessato
solamente al momento (20 maggio 1997) della fine dell’inabilità lavorativa;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L’istanza 9 giugno
1997 di __________ è respinta.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a: -
Per
la Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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