AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.168
Data decisione, Autorità:
25.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00168
Lugano
25 settembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa CL.96.111 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 9/10 luglio
1996 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 26 maggio 1997, ha
parzialmente accolto condannando il convenuto a pagare all’istante l’importo di
Fr. 900.- oltre interessi al 5% dal 9 maggio 1996 e caricando all’istante
un’indennità ripetibile di Fr. 1’000.-.
Appellante
l’istante il quale, con atto di appello 2 giugno 1997, chiede che la sentenza
del Pretore sia riformata nel senso di accogliere integralmente l’istanza e
condannare di conseguenza il convenuto a versargli l’importo di Fr. 16’672.-
oltre interessi, protestate le ripetibili di prima e di seconda sede;
mentre
il convenuto, con osservazioni 12 giugno 1997, postula la reiezione
dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ è stato
assunto, a far tempo dal 6 settembre 1995, da __________, titolare di
un’officina meccanica, con uno stipendio di Fr. 4’000.- mensili.
Il rapporto di lavoro si è
interrotto il 9 maggio 1996: l’istante sostiene che é stato il datore di lavoro
a licenziarlo mentre il convenuto afferma che è stato il lavoratore ad
andarsene.
- Con l’azione
giudiziaria che ci occupa l’istante, a dipendenza della fine del contratto che
imputa a controparte, chiede la condanna del convenuto al pagamento del salario
per i mesi di maggio e giugno 1996 (Fr. 8’000.-), del residuo salario di Fr.
1’000.- mensili non versatogli nel periodo dicembre 1995/aprile 1996 (Fr.
5’000.-) e del lavoro supplementare preteso prestato nella misura di 157 ore
(Fr. 4’672.-), per un totale di Fr. 17’672.-
Il convenuto, oltre a
contestare una sua qualsivoglia responsabilità nella fine del rapporto di
lavoro, si oppone a tutte le rivendicazioni dell’istante.
-
Il Pretore, con il
giudizio qui impugnato, ha ritenuto che l’istante non ha comprovato che la fine
del rapporto contrattuale sia intervenuta ad opera e per volere del convenuto e
di conseguenza ha negato il salario per i mesi di maggio e giugno, se non per i
9 giorni durante i quali l’istante ha lavorato in maggio, riconoscendogli
l’importo di Fr. 900.- . Ha pure respinto la pretesa riguardante il residuo
salario poiché, dagli atti, appare che il lavoratore era stato d’accordo di
vedersi decurtare lo stipendio rispetto all’importo pattuito inizialmente e non
ha riconosciuto il lavoro supplementare poiché privo del necessario supporto
probatorio.
-
Delle motivazioni
dell’appello, con il quale l’istante chiede l’acco-glimento integrale di tutte
le sue pretese, si dirà, così come delle osservazioni della parte appellata,
nel seguito dell’esposizione di diritto sempre che se ne riveli la necessità.
-
L’istante appoggia
la sua tesi del licenziamento messo in opera dal convenuto sulla deposizione
del teste __________ il quale, sollecitato dall’istante ad accompagnarlo presso
il datore di lavoro per fare da testimone, ha affermato:
“Ricordo
che in un primo momento, se non erro un giorno di lunedì, alla mia presenza, le
parti si sono reciprocamente fatte delle domande su come si lavora e ricordo
pure che il __________ chiese a __________ se volesse che l’istante lavorasse
per il convenuto. Al che il signor __________ ha risposto al signor __________:
“Io non lavoro con gente che non sa lavorare”. Il signor __________ ha ripetuto
la sua domanda e il signor __________ ha ribadito dicendo: “allora io la
licenzio”. So che quel giorno __________ è andato a ritirare i suoi ferri di
lavoro.”
Ma
per le stesse affermazioni dell’istante (cfr. istanza punto 2) la fine del
rapporto di lavoro era avvenuta già precedentemente, il 9 maggio 1996, tanto è
vero che l’espediente dell’accompagna-mento da parte di un amico doveva servire
per comprovare la sua disponibilità a riprendere il lavoro quando poi, contrariamente
alla deposizione del teste __________ gli attrezzi di lavoro vennero ritirati
lo stesso 9 maggio, un giovedì come afferma il teste __________ al quale
l’istante chiese la disponibilità di un furgone per quella bisogna dicendogli
di aver avuto divergenze con il convenuto ma non di essere stato licenziato.
La testimonianza
__________, che è sicuramente imprecisa e non credibile per quello che riguarda
il concatenarsi temporale delle situazioni siccome in contrasto con altra
deposizione, non può allora essere ritenuta attendibile per quell’unico riferimento
al licenziamento che dovrebbe poter godere di altro e diverso riscontro probatorio
per convincere il giudice che la ricostruzione dei fatti, così come realmente
si sono svolti, è quella prospettata dal teste. Del resto mal si comprende come
il datore di lavoro che avrebbe già licenziato il lavoratore , il quale a sua
volta avrebbe lasciato il posto di lavoro ritirando i suoi attrezzi, debba
dire, confrontato con quest’ultimo che insiste per poter continuare a lavorare,
“allora io ti licenzio”. Non è assolutamente logico perché se così fosse
l’episodio del giorno precedente la visita all’avvocato e l’accompagnamento da
parte dell’amico non avrebbe portato alla comunicazione di licenziamento che
invece lo stesso istante, come già visto, sostiene essere stato pronunciato in
quell’occasione. Un’analisi razionale degli elementi di prova a disposizione
non permette di ritenere convincentemente provata la tesi dell’istante, al
quale incombeva l’onere della prova, di essere stato licenziato.
Non gli si può così
riconoscere alcuna pretesa salariale per il periodo successivo al 9 maggio
1996.
- La riduzione
salariale da Fr. 4’000.- come a contratto a Fr. 3’000.- mensili ha
trovato l’accordo dell’istante come appare chiaramente dalla sua sottoscrizione
incondizionata, per ricevuta, dei conteggi di salario per i mesi da dicembre
1995 ad aprile 1996 (cfr. doc. 5). La tesi della nullità di una tale
pattuizione perché impostagli con la minaccia del licenziamento in caso di disaccordo
viene sollevata dall’istante, per la prima volta, con l’al-legato conclusionale
ma non la si può ritenere tardiva ed inammissibile, come sarebbe stato in
presenza di una procedura ordinaria, poiché la procedura che ci occupa è quella
per mercedi e salari. Certo che l’istante non dà prova di grande linearità
nell’indicazione dei suoi argomenti di fatto e di diritto tanto è vero che in
sede di discussione si contraddice sostenendo che nessun accordo fra le parti
sarebbe mai venuto in essere. Ma tant’è perché, anche se la proposta di
decurtazione dello stipendio fosse stata accompagnata dalla dichiarazione del
datore di lavoro che in caso di non accettazione non avrebbe più potuto occuparlo,
ciò non può ancora rappresentare una situazione di timore ai sensi degli art.
29 e 30 CO dal momento che non saremmo assolutamente in presenza di una
minaccia senza diritto poiché il datore di lavoro ha fatto uso di un mezzo
lecito (la disdetta) che causa un male pure lecito (la decurtazione dello stipendio)(P.
Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 366).
Anche la tesi
dell’esigenza della forma scritta per la validità di un tale accordo non può
essere condivisa: in primo luogo perché il fatto di aver stipulato un contratto
per iscritto non impone, a meno di esplicita riserva, che le modifiche, per
essere valide, debbano ossequiare la forma scritta; in secondo luogo perché se
così fosse la sottoscrizione dei conteggi di salario rappresenterebbe
accettazione scritta della riduzione dello stipendio.
- Diversa invece la
conclusione di questa Camera rispetto al giudizio del Pretore per quanto
riguarda la retribuzione delle ore di lavoro supplementari.
Secondo l’art. 321c
cpv. 1 CO qualora le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello
convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto collettivo, il lavoratore è
tenuto a prestare le ore supplementari nella misura in cui sia in grado di
prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme
della buona fede; tale principio vale anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro non ha espressamente ordinato al lavoratore di eseguire dette ore. Di
regola, inoltre, il lavoratore che esegue ore supplementari senza che il
proprio datore di lavoro ne sia preventivamente informato, deve dargliene
avviso appena possibile, pena la perenzione dei suoi diritti (Rehbinder,
Commentario bernese, N. 2 ad art. 321c CO). Solo con il consenso del
lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro
un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. In
assenza di un simile accordo -da stipularsi nella forma scritta- il datore di
lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento
di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO; IICCA 11 febbraio 1994 in re
G./B. SA, 25 agosto 1994 in re M./C., 14 novembre 1994 in re P./G. SA; Rehbinder,
op. cit., N. 3 ad art. 321c CO).
Relativamente all’onere
della prova del numero delle ore supplementari, che incombe al lavoratore,
occorre evidenziare che, qualora si stabilisca che il lavoratore ha
regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non è subordinato
alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato
applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (IICCA 6 febbraio 1992 in re
R./M. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 11 febbraio 1994 in re G./B. SA,
25 agosto 1994 in re M./C., 14 novembre 1994 in re P./G. SA, 18 novembre 1996
in re M./T. SA; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321c CO; Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 10 ad art. 321c CO) con libero apprezzamento da parte
del giudice sulla base delle concrete circostanze.
Nel caso di specie
l’istruttoria ha chiaramente provato che l’istante aveva svolto a più riprese e
con una certa continuità ore straordinarie: ne fanno stato la testimonianza
__________, ove si dice che “so che
__________ ha lavorato anche dopo gli orari normali di lavoro. L’ho visto io
dopo il mezzogiorno, la sera dopo le 17.30 che lavorava ancora e l’ho visto
lavorare anche di sabato anzi posso dire quasi tutti i sabati”.
La quantificazione
effettiva delle ore straordinarie, così chiaramente accertate come effettuate,
non è tuttavia stata possibile in modo certo non potendo a ciò sopperire le
annotazioni prodotte dall’istante (doc. E, I e L) siccome in contrasto con
altre annotazioni di suo pugno, prodotte dal convenuto, riguardanti le ore
effettuate durante le settimane di lavoro (doc. 4). Con una valutazione
d’equità questa Camera ritiene di poter assegnare all’istante un importo
complessivo di Fr. 2’300.- quale retribuzione per le ore straordinarie
prestate.
- Ne discende che in
parziale accoglimento dell’appello l’istanza va accolta limitatamente a Fr.
3’200.- (fr. 900.- già riconosciuti dal Pretore + Fr. 2’300.- per ore straordinarie)
e le ripetibili assegnate secondo il nuovo riparto di soccombenza.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 giugno
1997 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 26
maggio 1997 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformata:
- L’istanza
9/10 luglio 1996 è parzialmente accolta ed il
convenuto __________ è
condannato a
pagare all’istante
__________ l’importo di Fr.
3’200.- oltre interessi
al 5% dal 9 maggio 1996.
- Non si
prelevano tasse né spese.
L’istante rifonderà
al convenuto l’importo di Fr. 600.- per parte
di ripetibili.
II. Il giudizio d’appello
è esente da tasse e spese mentre l’appellante verserà a controparte Fr. 250.-
per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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