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Numero d'incarto:
12.1997.158
Data decisione, Autorità:
21.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00158
Lugano
21 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. DI.97.00067 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- in materia di
riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 11 aprile 1997 da
__________)
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l'istante ha chiesto che fossero riconosciute
e dichiarate esecutive in Svizzera, ai sensi della convenzione di Lugano, le
sentenze emanate dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division,
Commercial Court di Inghilterra e Galles, del 26/27 novembre 1996, del 4/6
ottobre 1995 e del 3 settembre 1996;
Domanda che il Segretario Assessore ha respinto con
pronunciato del 14 maggio 1997;
Da cui l'opposizione 2 giugno 1997 della parte istante
che ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
Sentite le parti all'udienza di discussione del 15
luglio 1997;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Con istanza 11
aprile 1997 __________ ha postulato il riconoscimento e l'ottenimento della
dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell'art. 31 della
Convenzione di Lugano (in seguito detta: ConvLug) delle sentenze emanate dalla
High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court di Inghilterra
e Galles, in data 26/27 novembre 1996, 4/6 ottobre 1995 e 3 settembre 1996, con
le quali in sostanza si attestava da un lato che __________ era stata
condannata da un tribunale arbitrale al pagamento di US$ 63’912.02 oltre
interessi, nonché di £ 43’576.88, £ 15’005.- e £ 1’200.- a titolo di spese,
dall’altro che quegli importi erano rimasti impagati e infine che quella
società era senz’altro tenuta al pagamento di quelle somme, come se si trattasse
di una sentenza o ordinanza.
-
Con decisione 14
maggio 1997 il Segretario Assessore della Pretura ha respinto l’istanza,
rilevando che la “sentenza” 26/27 novembre 1996 del Master of the Queen’s Bench
Division of the Supreme Court della Gran Bretagna non fosse un giudizio
processuale o di merito relativo a una causa in materia civile e commerciale,
bensì un certificato attestante che i lodi arbitrali 28 aprile, 27 maggio e 22
settembre 1994, resi da un tribunale arbitrale con sede a __________ erano
stati notificati alle parti ed erano cresciuti in giudicato: non si era perciò
in presenza di una “decisione” ai sensi dell’art. 25 ConvLug -che per
definizione consiste in una decisione resa da un organo giurisdizionale di uno
Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di
esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese
giudiziali- e d’altro canto i tre lodi arbitrali, siccome connessi con un
arbitrato (art. 1), erano pure esclusi dal campo d’applicazione della ConvLug.
-
Con opposizione 2
giugno 1997 __________ ha chiesto che la decisione di prima istanza venisse
riformata nel senso che l’istanza di exequatur fosse accolta.
A suo dire, innanzitutto,
la risoluzione 27 novembre 1996 della High Court of Justice, Queen’s Bench
Division Commercial Court costituiva indubbiamente una “decisione” ai sensi
dell’art. 25 ConvLug, tanto è vero che l’organo giurisdizionale britannico non
si era limitato a constatare l’esecutività del lodo arbitrale, bensì ne aveva
esaminato, ripreso e confermato testualmente i contenuti, attribuendogli il
valore giudiziario di una sentenza civile e commerciale; per il resto, osserva
come il giudice di prime cure abbia respinto l’istanza senza assolutamente far
riferimento agli art. 27 e 28 ConvLug, le uniche norme in virtù delle quali una
decisione estera avrebbe potuto non essere riconosciuta in Svizzera. A titolo
abbondanziale, infine, adduce che la decisione del Segretario Assessore sarebbe
nulla, siccome non emanata da un “giudice” vero e proprio, come richiesto
dall’art. 34 ConvLug e dall’art. 513c cpv. 1 CPC.
- All'udienza di
discussione del 15 luglio 1997 l’opponente ha confermato le proprie ragioni.
La controparte ha
argomentato, in contrario senso alle considerazioni dell’opponente, a sostegno
della decisione di prima istanza: a suo dire, l’atto di cui si chiede
l’exequatur non può essere oggetto di riconoscimento in base alla ConvLug, in
quanto si tratta di un atto di carattere meramente esecutivo; nella misura in
cui si limita ad incorporare dei lodi arbitrali, materia quest’ultima esclusa
dall’applicazione della citata Convenzione, esso parimenti non sottostà alla
ConvLug e di conseguenza non può essere oggetto di riconoscimento;
all’exequatur si oppone infine anche il limite dell’ordine pubblico (art. 27 n.
1 ConvLug), atteso come con la presente procedura la controparte tenti in
pratica di eludere le norme relative al riconoscimento dei lodi arbitrali,
previste dalla Convezione di New York.
- Affinché un atto
giuridico straniero possa essere suscettibile di riconoscimento e di esecuzione
in un altro Stato firmatario della Convenzione, è necessario da una parte che
lo stesso consista in una “decisione” ai sensi dell’art. 25 ConvLug e
dall’altra che la stessa rientri nel campo d’applicazione ratione materiae
della Convenzione (Patocchi, Il riconoscimento e l’esecuzione delle
sentenze straniere secondo la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in Rep.
1992 p. 69 n. 25).
Per motivi pratici, esamineremo
dapprima quest’ultima condizione per il riconoscimento.
5.1 Giusta l’art. 1
ConvLug, la Convenzione si applica in materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale (art. 1 cpv. 1); il
cpv. 2 della medesima norma precisa tuttavia che alcune materie sono escluse
dal suo campo di applicazione: tra le fattispeci escluse vi è, tra l’altro,
l’arbitrato (n. 4; Patocchi, op. cit., ibidem).
Nell’esame inteso a sapere
in quale misura l’arbitrato non sottostia alla ConvLug si può far capo
all’interpretazione che alla norma in questione è stata data, nell’applicazione
della Convenzione di Bruxelles -la cui sostanza è recepita nella ConvLug- dalla
Corte di Giustizia delle comunità europee e dai Tribunali degli Stati che ne
fanno parte, così come prescrive il Protocollo n. 2 relativo
all’interpretazione uniforme della Convenzione di Lugano (cfr. IICCA 19
febbraio 1997 in re F. S.r.l./S).
La dottrina e la
giurisprudenza dominanti (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 4.
ed., Heidelberg 1993, ad art. 1 N. 38; Gaudemet-Tallon, Les Conventions
de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, p. 26-27; Berti, Zum Ausschluss
der Schiedsgerichtsbarkeit aus dem sachlichen Anwendungsbereich des Luganer
Übereinkommens, in Festschrift Vogel, Friborgo 1991, p. 346 e segg.; Donzallaz,
La Convention de Lugano, Vol. I, Berna 1996, p. 383 segg. e in part. 386-387;
cfr. pure, per la valenza generale che le è stata attribuita, la sentenza 25
luglio 1991 della Corte di giustizia delle comunità europee nella causa Rich
and Co AG c. Società Italiana Impianti PA, in NJW 1993, 189; critico, al
proposito, Schlosser, EuGVÜ, Monaco 1996, ad art. 1 N. 23 e, lo stesso
autore, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1989,
545) sono concordi nel ritenere che non possono essere oggetto di exequatur in
base alla Convenzione né i lodi arbitrali, né tanto meno le decisioni
giudiziarie che servono ad una procedura arbitrale (ad esempio quelle aventi
per oggetto la nomina e la revoca degli arbitri, la fissazione della sede
arbitrale, il prolungamento dei termini per l’emanazione del lodo) o che sono
comunque connesse con la stessa (ad esempio quelle che statuiscono sulla
validità o meno di un patto d’arbitrato, come pure quelle che hanno per oggetto
l’annullamento, la modifica, il riconoscimento e l’esecuzione di lodi
arbitrali); parimenti escluse dal campo d’applicazione della Convenzione sono
le decisioni giudiziarie che si limitano ad incorporare un lodo arbitrale -come
avviene frequentemente nel Regno Unito- (Kropholler, op. cit., ibidem; Gaudemet-Tallon,
op. cit., p. 27 e in particolare nota 23; Berti, op. cit., p. 346 e 356;
Donzallaz, op. cit., p. 387 e in particolare nota 1457 con rif.;
ordinanza 24 aprile 1979 del Landgericht di Amburgo, in Repertorio della
giurisprudenza in materia di diritto comunitario, Serie D, I-1.2 - B12;
sentenza 29 gennaio 1991 della Corte di appello di Milano, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale 1991, 1040; di parere opposto Schlosser,
op. cit., ad art. 24 N.1 con rif.) e quelle che servono comunque a confortarlo
(Donzallaz, op. cit., ibidem).
Considerato che gli atti
emanati il 26/27 novembre 1996, il 4/6 ottobre 1995 ed il 3 settembre 1996
dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court di
Inghilterra e Galles, in sostanza altro non fanno che incorporare i lodi
arbitrali emessi a suo tempo tra le parti, ed hanno perciò per oggetto una
materia -l’arbitrato appunto- esclusa dal campo di applicazione della ConvLug,
è senz’altro a ragione che il Segretario Assessore ha respinto l’istanza 14
maggio 1997 di __________.
5.2 Ne discende, già per
questo motivo, la reiezione dell'opposizione, senza necessità per questa Camera
di esaminare le altre argomentazioni sollevate dalle parti ed in particolare
quella a sapere se gli atti di cui si chiede la delibazione costituiscano o
meno una “decisione” ai sensi dell’art. 25 ConvLug (per la negativa: cfr.
sentenza 29 gennaio 1991 della Corte di appello di Milano, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale 1991, 1040).
-
Contrariamente a
quanto ritenuto dall’opponente, infine, il fatto che ad emanare la decisione di
primo grado non sia stato il Pretore, bensì il Segretario Assessore, non
costituisce motivo di nullità della stessa: l’art. 11 cpv. 2 LOG, nella sua
attuale formulazione -in vigore dal 26 marzo 1993- permette infatti al
Segretario Assessore di sostituire in maniera generalizzata il Pretore, su
richiesta di quest’ultimo e sotto la sua responsabilità, quando il
funzionamento della Pretura lo esige (cfr. Messaggio 1° settembre 1992,
in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Sess. aut. 1992, p. 1119 e segg.; CCC
11 dicembre 1995 in re S./V., sentenza, quest’ultima, confermata dalla IICCTF
con pronunciato 18 marzo 1996).
-
L’opposizione è
pertanto respinta ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'opposizione
2 giugno 1997 di __________ è
respinta.
II. Le
spese della presente procedura consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
500.-
da
anticiparsi dall'opponente, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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