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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.147
Data decisione, Autorità:
11.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00147
Lugano
11 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.97.71
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 20
marzo 1997 da
avv.
nei
confronti di
ed
__________ quest’ultima rappr. __________
intesa
al deposito giudiziale, ai sensi dell’art. 458 CPC, di un conto bancario
intestato all’istante a disposizione delle parti convenute che il Pretore, con
decisione 2 maggio 1997, ha accolto.
Appellante
la convenuta __________ ed il signor __________ i quali, con atto di appello 16
maggio 1997, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso che l’istanza di
deposito venga respinta e l’importo di cui al conto bancario intestato all’avv.
__________ venga liberato a loro favore.
Mentre
l’avv. __________ con osservazioni 4 giugno 1997, postula la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio impugnato ed altrettanto fanno i
signori __________ con le loro osservazioni del 19 giugno 1997.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Con scrittura
privata 7 dicembre 1991 i coniugi __________ si sono impegnati a far trasferire
in proprietà dei signori __________ una porzione di terreno, della quale a quel
tempo avevano solo il possesso ed il godimento, finitimo a loro beni immobili
di civile abitazione a __________ (I) che avevano venduto agli stessi signori
__________. Nell’attesa del trasferimento di quel bene questi ultimi hanno
depositato presso l’avv. __________ indicato quale fiduciario di entrambe le
parti, la somma di Lit. 80 milioni con l’istruzione di liberare tale somma,
comprensiva degli interessi nel frattempo maturati, alla parte venditrice
contro consegna della documentazione attestante il trasferimento del bene
oppure alla parte acquirente qualora entro il termine massimo di cinque anni il
trasferimento del bene non fosse potuto avvenire per difetto dei venditori.
-
Con atto notarile 28
novembre 1996 il bene ha potuto essere regolarmente ceduto ai signori
__________. Non è chiaro quando sia avvenuta la trascrizione della
compravendita, se il 3 dicembre oppure il 13 dicembre 1996 rispettivamente se
sia al proposito determinante l’iscrizione alla conservatoria oppure la
trascrizione a catasto. Le parti convenute nell’istanza di deposito litigano al
proposito e ne fanno questione determinante in punto a sapere a chi debba
essere liberato l’importo depositato presso l’avv. __________ la scadenza del
termine massimo di cinque anni prevista nell’accordo del 7 dicembre 1991
situandosi proprio tra le due contestate date.
-
Con l’istanza che ci
occupa l’avv. __________ ha chiesto, di fronte all’incertezza attorno a chi
debba essere liberata la somma di danaro a lui affidata, di poterla depositare
ai sensi dell’art. 458 CPC. Il Pretore, con l’impugnato decreto, vi ha
consentito mentre la parte __________ vi si oppone. Delle argomentazioni delle
parti verrà detto, se necessario, nel seguito dell’esposizione di diritto.
-
Il deposito ai sensi
dell’art. 458 CPC viene chiesto e deciso nella forma dei provvedimenti
cautelari giusta gli art. 376 CPC e questo rinvio riguarda unicamente il modo
di procedere e non le condizioni per le quali è possibile adottare una misura
provvisionale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 458 n. 2). Ne consegue la
competenza del giudice ticinese, anche se le parti convenute nell’istanza di
deposito non sono domiciliate in Ticino, per la disposizione dell’art. 377 cpv.
3 ed inoltre che i termini per appellare e per presentare le osservazioni
all’appello sono ridotti a 10 giorni trattandosi di procedura sommaria (art.
308 e 314 CPC): l’appello e le osservazioni dell’avv__________ sono senz’altro
tempestivi mentre le osservazioni della parte __________ che al proposito
indica specificatamente di aver rispettato il termine di venti giorni, non lo
sono con la conseguenza che tale atto non può essere preso in considerazione.
-
L’avv. __________
non ha convenuto, nella propria istanza, il signor __________, parte a pieno
titolo con la moglie __________ delle pattuizioni di cui all’accordo del 7
dicembre 1991. Il signor __________ non ha però subito pregiudizio alcuno dal
momento che appare quale appellante (per la facoltà di un terzo non parte alla
procedura di prima istanza ma direttamente interessato a presentare appello cfr.
Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 11) e di conseguenza ha potuto
prendere ugualmente atto del provvedimento che pure lo concerne ed ha potuto
ampiamente difendersi.
-
La posizione
giuridica dell’avv. __________ nei confronti delle altre parti, con riferimento
alle pattuizioni della scrittura privata del 7 dicembre 1991, è quella del
depositario-sequestratario dell’art. 481 CO che recita: “Se più persone, per
tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un terzo, quale
sequestratario, una cosa, su cui siavi contestazione o i cui rapporti giuridici
siano incerti non potrà restituirla se non con il consenso degli interessati o
dietro ordine del giudice”.
Tra le parti vi è
contestazione sulla destinazione della somma depositata e, di conseguenza,
mancando un loro comune consenso l’avv. __________ non può restituirla se non
dopo decisione giudiziaria che deve vedere coinvolte le parti stesse e che gli
è processualmente e materialmente estranea (OR-Koller, art. 480 n. 2).
L’avv. __________ avrebbe quindi potuto legittimamente trattenere ancora la
somma di danaro in attesa di una definitiva sentenza che risolvesse il
contenzioso tra le parti senza con ciò poter essere ritenuto responsabile di
alcunché.
Si pone però il problema
della durata del deposito e quindi della fine del contratto che, nel caso
concreto, potrebbe essere individuata nella scadenza dei cinque anni dalla
firma della scrittura privata, ossia al 7 dicembre 1996. A quella data, per la
stessa volontà delle parti, l’avv. __________ cessava la sua funzione di
sequestratario. Non essendo i depositanti d’accordo sulla destinazione della
cosa depositata si deve poter ritenere che, nei confronti del sequestratario,
il quale ha chiaramente dichiarato di non più voler continuare in tale posizione
e nemmeno è nella condizione di liberare la somma stante il contenzioso tra le
parti e l’incertezza dei loro rapporti giuridici (a tale proposito va rilevato
che la soluzione del problema giuridico riguardante la trascrizione del bene
compravenduto compete al giudice del merito e non a quello del deposito), i
convenuti si trovano nella stessa situazione di mora del creditore (art. 91
CO). Al sequestratario deve così essere concesso il diritto di provvedere al
deposito giudiziale ai sensi dell’art. 92 CO (OR-Koller, art. 480 n. 4; Gautschi,
Berner Kommentar, ad art. 480 n. 3c) come ha correttamente fatto il Pretore,
pur con altre motivazioni, la cui decisione deve essere qui confermata.
- Le spese della
procedura d’appello sono a carico degli appellanti i quali soccombono
integralmente con l’obbligo di rifondere ripetibili alla controparte avv.
__________ mentre ai signori __________ non può essere riconosciuta alcuna
indennità poiché il loro allegato di osservazioni all’appello è inammissibile
siccome insinuato tardivamente.
Per i quali motivi
visti gli art. 91, 92 e 480 CO; 458 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 16 maggio
1997 di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d’appello consistenti in.
Totale Fr.
500.--
già anticipati dagli
appellanti rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere all’avv.
__________ l’importo di Fr. 500.- per ripetibili.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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