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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.144
Data decisione, Autorità:
29.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00144
Lugano
29 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.665 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 7 maggio 1990 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto in via principale l’annullamento della dichiarazione 10
novembre 1988 con cui la convenuta ha receduto dai contratti di cui alle
polizze 461850, 465761, 476356, 620.2371, e in via subordinata la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 61’715.-- a titolo di risarcimento del
danno, domanda aumentata a fr. 303’289.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attrice al pagamento di
fr. 59’311.10 oltre interessi;
In cui
il Pretore con sentenza 17 aprile 1997 ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 14 maggio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere le sue domande del processo di prima
sede;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 2 luglio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, l’attrice, dopo essere rimasta vittima di un grave
incidente della circolazione in data 31 gennaio 1983, il 1° giugno (polizza
__________0), il 1° dicembre 1983 (polizze __________ e __________) e il 1°
dicembre 1984 (polizza __________), cedendo alle insistenze dell’agente
generale della convenuta avrebbe con lei stipulato quattro contratti di
assicurazione, mentre la propria convalescenza e riabilitazione era ancora in
corso, dato che essa necessitava di stampelle per la deambulazione.
Il
9 agosto 1988 l’attrice avrebbe subito un nuovo incidente stradale, evento in
base al quale avrebbe potuto godere della copertura risultante dai predetti
contratti che, inopinatamente, il 10 novembre 1988 sono stati disdetti dalla
convenuta a seguito di una pretesa reticenza dell’assicurata.
Tale
reticenza in realtà non sussisterebbe, avendo l’agente generale della convenuta
conosciuto lo stato di salute dell’attrice all’epoca della stipula, così che
tornerebbe applicabile l’art. 8 cifra 3 LCA e si dovrebbe inoltre ritenere
l’abuso di diritto da parte della convenuta nell’invocazione della reticenza.
Da
questa situazione discenderebbero in via principale la domanda di accertamento
della nullità della disdetta 10 novembre 1988 dei predetti contratti
d’assicurazione, e in via subordinata la condanna della convenuta ex art. 97 CO
al risarcimento del danno causato all’attrice e consistente nel maggior costo
che essa dovrebbe sopportare per stipulare analoghe assicurazioni che le
permettano alla scadenza prevista, nel 1995, di usufruire della medesima
copertura che essa avrebbe se i contratti non fossero stati rescissi, danno
valutato in fr. 61’715.--.
B. Nella
risposta dell’8 ottobre 1990 la convenuta si è opposta alla petizione,
eccependo preliminarmente l’avvenuta prescrizione della pretesa, e
sottolineando che la venuta in essere dei contratti sarebbe stata determinata
unicamente dalle risposte fornite dall’attrice in occasione della visita medica
presso il medico di fiducia della convenuta, nel corso della quale essa avrebbe
sottaciuto la propria reale situazione e avrebbe risposto contrariamente a
verità a parte delle domande sottopostele.
Sarebbe
di conseguenza manifesta la reticenza dell’attrice e pertanto sarebbe
giustificato il recesso dai contratti in questione, di modo che l’attrice nulla
potrebbe pretendere, e non comunque l’inesistente danno da lei addotto.
Sarebbe
per conto la convenuta ad essere creditrice dell’attrice delle prestazioni
indebitamente erogatele, il tutto per fr. 59’311.30 oltre interessi, somma
richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale, ed ha per il resto integralmente ribadito le
proprie tesi, aumentando inoltre con le conclusioni, sulla scorta delle
risultanze peritali, la propria domanda subordinata a fr. 303’289.-- oltre
interessi.
La
convenuta ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato che l’attrice avrebbe risposto
in maniera erronea a numerose delle domande poste dall’assicuratrice
riguardanti il suo stato di salute.
La
situazione non muterebbe anche volendo imputare alla resistente quanto appreso
dall’agente __________, trattandosi solo di una parte -segnatamente quella
relativa all’incidente d’auto del gennaio 1983- delle informazioni sottaciute
dall’attrice nelle proposte d’assicurazione.
Stante
la reticenza dell’assicurata, questa non potrebbe pretendere nulla dalla
convenuta, mentre la pretesa oggetto della di lei domanda riconvenzionale
sarebbe caduta in prescrizione, dal che la reiezione di tutte le domande di giudizio
delle parti.
E. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere integralmente le sue domande del processo di prima sede.
Il
Pretore avrebbe erroneamente omesso di tenere conto delle reali e provate conoscenze
dell’agente generale della convenuta __________ circa l’effettiva situazione di
salute dell’attrice. Inoltre, avendo questi conosciuto le errate risposte date
dall’attrice già al momento della sottoscrizione delle proposte, l’invocazione
della pretesa reticenza sarebbe comunque tardiva.
F. Nelle
osservazioni del 2 luglio 1997 la convenuta postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’argomentazione
principale contenuta nell’appello in rassegna è quella secondo cui il Pretore
avrebbe omesso di imputare alla convenuta la di lei conoscenza, nella persona
del propria agente generale, delle reali condizioni dell’attrice conseguenti
all’incidente da lei subito nel gennaio del 1983, con il che tornerebbe
applicabile in favore dell’appellante l’art. 8 cifre 3 e 4 LCA.
Si
tratta di argomentazione che non può tuttavia condurre all’accoglimento del gravame.
Il
Pretore ha infatti chiaramente indicato che anche volendo prescindere
dall’incidente del gennaio 1983 l’attrice non avrebbe potuto rispondere alle
domande nei termini risultanti dalle proposte di assicurazione, poiché veniva
comunque sottaciuta la situazione invalidante risalente all’incidente subito
nel 1981 (consid. 10, pag. 7).
Tale
calzante argomentazione del giudizio impugnato è però stata totalmente ignorata
dalla ricorrente, che nulla ha addotto per contestare la propria reticenza relativa
a fatti precedenti l’incidente del gennaio 1983, così che, in assenza di
qualsivoglia censura, siffatta reticenza deve valere come acquisita anche in
questa sede.
E’
perciò unicamente a titolo abbondanziale che si osserva che alla luce dei doc.
8 e 9 (per l’esistenza di precedenti contratti con altre compagnie, per
l’avvenuta erogazione di prestazioni e, conseguentemente, per l’esistenza di
precedenti situazioni di incapacità lavorativa), e del doc. 11 (per l’esistenza
del diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio al 31 luglio
1982), le indicazioni fornite dall’attrice nelle proposte di assicurazione ed
in occasione degli esami medici sono false anche ammettendo che essa era
autorizzata a non tenere conto nelle proprie affermazioni delle conseguenze
dell’incidente del gennaio 1983, che riteneva essere noto all’agente generale
della convenuta.
- Contraddittorie,
e comunque infondate, sono poi le obiezioni dell’attrice circa la pretesa tardività
della denuncia della di lei reticenza: non dovendosi ammettere, secondo le sue
stesse tesi, alcuna reticenza da parte sua in relazione alle conseguenze
dell’incidente noto a, non si __________ vede perché il termine per denunciare
tale fattispecie avrebbe dovuto iniziare a decorrere con la firma delle
proposte di assicurazione.
Vero
è invece, secondo gli atti, che la convenuta ha appreso della reticenza
dell’attrice relativa alle di lei condizioni fisiche prima dell’incidente del
gennaio 1983 solo dopo la ricezione del doc. 9, ricevuto il 17 ottobre 1988, ed
in seguito dei doc. 8 e 11.
Del
resto, la stessa parte attrice ha eccepito la pretesa tardività della denuncia
della reticenza solo per quanto riguardante l’errata indicazione della
professione (replica, pag. 8) e l’incidente del gennaio 1983 (pag. 9 e 10),
passando anche in questo caso sotto silenzio i rilevanti fatti concernenti le
sue condizioni di salute prima di quella data.
Ne
deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 6’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
__________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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