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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.134
Data decisione, Autorità:
02.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00134
Lugano
2 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.61 della Pretura della
giurisdizione di Blenio, promossa con
petizione 21 aprile 1993 da
contro
__________ rappr. dall'avv. ____________________rappr.
dall'avv. ____________________rappr. dall'avv. __________ __________
rappr.
dall'avv. __________ __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
complessivi fr. 1’338’132.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno
conseguente ad atto illecito;
E ora
sulla decisione 17 aprile 1997 con cui il Pretore ha dato atto alle parti
dell’annullamento dell’ordinanza del 17 febbraio 1993 (recte: 17 settembre
1993), o comunque del fatto che essa era superata dall’ordinanza 10 febbraio
1997, con la quale è stato fissato ai convenuti un nuovo termine di 30 giorni
per presentare l’allegato di risposta;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del
25 aprile 1997 chiedono l’annullamento del querelato giudizio;
Appello
sul quale i soli convenuti __________ si sono espressi, postulando nei
rispettivi memoriali di osservazioni con richiesta di assistenza giudiziaria la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
-
che
con petizione 21 aprile 1993 gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di complessivi fr. 1’338’132.-- oltre interessi a titolo
di risarcimento del danno conseguente all’uccisione in data 25 aprile 1992 di
__________, marito di __________ e padre degli altri attori;
-
che
con ordinanza 26 aprile 1993 l’attore ha assegnato ai convenuti un termine di
30 giorni per la presentazione della risposta;
-
che
con ordinanza 21 maggio 1993 il Pretore ha accordato una prima proroga del
termine di risposta a __________ __________ e __________ __________ fissandolo
al 28 giugno 1993;
-
che
con ordinanza 10 settembre 1993 il termine per la presentazione della risposta
è stato prorogato al 13 ottobre 1993 per __________
-
che
con ordinanza 17 settembre 1993 il Pretore ha assegnato il termine di grazia di
cui all’art. 169 CPC agli altri quattro convenuti;
-
che
con ordinanza 28 settembre 1993 il Pretore ha sospeso la causa per il motivo
che la CCRP il 15 settembre 1993 ha annullato la sentenza resa il 4 dicembre
1992 dal Consiglio per i minorenni in odio della convenuta __________
-
che
il 10 febbraio 1997 il Pretore ha riattivato la procedura, fissando ai
convenuti un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione della risposta;
-
che
con ordinanza 12 febbraio 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a
__________ il termine per la presentazione della risposta;
-
che
con ordinanza 26 febbraio 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a
__________ il termine per la presentazione della risposta;
-
che
con ordinanza 4 marzo 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________ il
termine per la presentazione della risposta;
-
che
con ordinanza 7 marzo 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________ il
termine per la presentazione della risposta;
-
che
con ordinanza 25 marzo 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________
il termine per la presentazione della risposta;
-
che
con decisione 17 aprile 1997, emanata per evitare eventuali contestazioni sul
diritto delle parti di contestare i fatti della petizione, il Pretore ha dato
atto alle parti del fatto che l’assegnazione del termine di grazia avvenuta il
17 settembre 1993 era da ritenere superata dalla successiva evoluzione degli
avvenimenti -e segnatamente dalla sospensione della procedura e dalla sua
riattivazione mediante assegnazione di un nuovo termine di 30 giorni per la
presentazione della risposta-, così che si giustificava di annullare
formalmente l’ordinanza che aveva assegnato il termine di grazia;
-
che
con l’appello del 25 aprile 1997, con richiesta di assistenza giudiziaria, gli
attori postulano l’annullamento della decisione impugnata, che a mente loro
costituirebbe decreto per il fatto che essa è motivata e sottoscritta dal
Pretore e dal Segretario, ritenendo perentorio e improrogabile il termine di
grazia e censurando l’atteggiamento del Pretore e dei convenuti, che di fatto
impedirebbero agli attori di ottenere giustizia;
-
che
nei rispettivi memoriali di osservazioni, con richiesta di assistenza
giudiziaria, __________ chiedono che l’appello sia dichiarato irricevibile
oppure respinto;
Considerato
in diritto
-
che
il fatto che una decisione sia motivata o che essa rechi la firma del Pretore e
del segretario non depone ancora per la sua natura di decreto, sia per il fatto
che anche l’ordinanza può necessitare di motivazione (art. 286 cpv. 3 CPC), che
soprattutto per il motivo che la natura di una decisione si determina in base
alle sue caratteristiche sostanziali e non sulla scorta dell’apparenza formale
(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 93-94, n. 1; II CCA 31 maggio 1995
in re K./K.);
-
che
per l’art. 94 cpv. 1 CPC le ordinanze sono quei provvedimenti mediante i quali
il giudice disciplina il procedimento;
-
che
l’assegnazione da parte del giudice di un termine per il compimento di un atto
processuale è sicuramente un provvedimento destinato a disciplinare il
procedimento ai sensi di detta norma;
-
che
il giudice ha la facoltà di modificare le ordinanze già emesse (art. 95 cpv. 2
CPC);
-
che
l’atto con cui ciò avviene è a sua volta un’ordinanza (cfr. il titolo marginale
all’art. 95 CPC);
-
che
all’atto pratico, come rettamente indicato nel provvedimento impugnato,
l’assegnazione del termine di grazia a quattro dei convenuti del 17 settembre
1993 era già stata superata dall’assegnazione di un nuovo termine di risposta
di 30 giorni contenuta nell’ordinanza 10 febbraio 1997 che ha riattivato la
causa;
-
che
gli attori non hanno sollevato obiezioni all’ordinanza 10 febbraio 1997;
-
che
a ben vedere l’atto qui impugnato è privo di una reale valenza di decisione, in
quanto si limita a prendere atto della situazione che si è già venuta a creare
con l’ordinanza 10 febbraio 1997, che ha di fatto modificato la precedente
ordinanza 17 settembre 1993;
-
che
in ogni caso l’atto impugnato è anch’esso un’ordinanza e non un decreto,
trattandosi di decisione destinata unicamente a disciplinare il procedimento;
-
che
le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC) e che pertanto l’appello
degli attori è irricevibile;
-
che
in quanto tale esso era evidentemente privo di possibilità di successo, così
che la richiesta di assistenza giudiziaria degli attori deve essere disattesa
(art. 157 CPC);
-
che
questioni di economia processuale giustificano di prescindere dalla riscossione
della tassa di giustizia e delle spese della procedura di appello;
-
che
gli attori devono per contro essere gravati di ripetibili in favore dei
convenuti che hanno presentato osservazioni all’appello, ai quali dovrà inoltre
essere accordata l’assistenza giudiziaria;
-
che
comunque, stante la facilmente riconoscibile irricevibilità del gravame, si
giustifica di commisurare le ripetibili di appello alla limitata prestazione
necessaria a segnalare il vizio del gravame;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 aprile 1997 di __________, __________ e __________ è irricevibile.
II. La
domanda di assistenza giudiziaria degli appellanti è respinta.
III. Si
prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese della procedura
d’appello. Gli attori, con vincolo di solidarietà, rifonderanno complessivi fr.
150.-- a __________ e uguale importo a __________ a titolo di ripetibili di
appello.
IV. La
domanda di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è
accolta, con il gratuito patrocinio, dedotte le ripetibili, dell’avv.
V. La
domanda di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è
accolta, con il gratuito patrocinio, dedotte le ripetibili, dell’avv.
VI. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Blenio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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