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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.133
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00133
Lugano
22 settembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.96.186 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione
4 aprile 1995 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
80’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 9 aprile 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 28 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
parte attrice con osservazioni del 12 giugno 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Con
la petizione gli attori sostengono di essere stati incaricati dal convenuto nel
1991 di progettare una palazzina di appartamenti per il fondo n. __________ di
__________ e di ottenere la relativa licenza edilizia contro una mercede di fr.
80’000.--, in quanto il convenuto desiderava vendere il proprio fondo e riteneva
che l’esistenza di un progetto approvato l’avrebbe facilitato nell’intento.
Nonostante
che l’atto di vendita del fondo menzioni anche l’obbligo dell’acquirente di
pagare detta somma al convenuto, questi non avrebbe mai onorato il
corrispondente debito nei confronti dei progettisti, dal che la presente causa.
B. Nella
risposta del 13 aprile 1995 il convenuto si è opposto alla petizione negando di
avere conferito mandato alcuno agli attori e asserendo di avere sottoscritto la
domanda di costruzione solo in qualità di proprietario del fondo.
Sarebbe
infatti stata la __________ a chiedere la progettazione in questione, così che
nulla gli potrebbe essere richiesto, visto anche che egli non avrebbe mai incassato
i fr. 80’000.-- di cui all’atto di vendita.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che __________ ha ottenuto dagli
eredi la trasmissione dei diritti spettanti a __________, nel frattempo
deceduto, ha ritenuto che dall’insieme degli atti risulterebbe che fu
effettivamente il convenuto a conferire il mandato agli attori, ragione per cui
egli sarebbe ora tenuto al pagamento dell’onorario conseguente a tale richiesta.
D. Con
l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Egli
ritiene che, contrariamente all’opinione del Pretore, né dalla richiesta alla
compratrice di fr. 80’000.-- a tal titolo, somma peraltro mai incassata, né
dalla richiesta all’autorità IMVI di dedurre dall’imponibile detto importo, e
neppure dalla deposizione __________ si potrebbe dedurre l’avvenuto
conferimento dell’incarico in questione da parte sua, specie a fronte del fatto
che la domanda di costruzione è stata firmata da __________ come istante già
nel 1991.
E. Delle
argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’art.
90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo
e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep.
1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, Berner
Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre
1989 in re M./H.).
In
tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza
dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da
prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre
1993 in re C./C.).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA
15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
- Il
convenuto censura la decisione del Pretore di ritenere quale elemento a favore
delle tesi dell’attore il fatto che il convenuto si è fatto pagare
anticipatamente da __________ la somma di fr. 80’000.-- per il progetto di
costruzione.
2.1 Nella
misura in cui il convenuto persiste nel sostenere di non avere incassato detto
importo (appello, pag. 5 e 6) la censura oltrepassa i limiti del temerario.
A
non averne dubbi, l’atto di compravendita (doc. H, fol. 2) attesta senza possibilità
di equivoco l’avvenuto pagamento in via anticipata, e costituisce perciò ricevuta
ai sensi dell’art. 88 CO, la quale fa fede del suo contenuto fino a prova del
contrario (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.).
Tale
prova, contrariamente alle tesi del convenuto, non è in concreto stata fornita:
il teste __________ si limita a non ricordare di avere fatto il pagamento ma
non può escludere che esso sia avvenuto, mentre il teste __________ esclude di
avere effettuato il pagamento, ma riferisce che il __________ gli disse di averlo
eseguito lui, ed inoltre contabilizzò la somma come uscita della società.
Della
tesi del mancato pagamento non vi è perciò neppure l’ombra.
2.2 A
ben vedere la questione dell’avvenuto pagamento non è comunque di particolare
importanza, dal momento che il solo fatto che il convenuto si sia fatto promettere
dall’acquirente il pagamento di quella somma nell’atto notarile di vendita del
fondo è di per sé sufficiente -indipendentemente dall’esecuzione effettiva
dell’obbligazione- per ritenere che il convenuto con tale pattuizione
desiderava con ogni evidenza ottenere la copertura finanziaria dell’impegno che
egli si era assunto con i progettisti.
Del
tutto infondata, e poco seria, è pertanto la contraria tesi del convenuto, per
il quale dal preteso mancato incasso del denaro e dal suo mancato sollecito a
__________ si dovrebbe dedurre -a fronte di una chiara obbligazione in tal
senso contenuta in un atto notarile- “che il signor __________ riteneva invero
di non aver diritto a questo importo” (appello, pag. 6).
2.3 E’
per il resto indiscutibile, e il convenuto non afferma difatti il contrario,
che il fatto di farsi promettere da una terza persona, nell’ambito di una
trattativa globale, il pagamento di un determinato importo indicando quale
causa il credito di un terzo costituisce, in buona fede e secondo l’ordinario andamento
delle cose, una chiara indicazione dell’esistenza dell’obbligazione nei
confronti del terzo.
Il
senso dell’indicazione è infatti solo quello di ottenere la copertura economica
di tale obbligazione da parte del partner contrattuale, fermo restando che dal
punto di vista giuridico essa rimane evidentemente a carico di chi si fa promettere
il pagamento.
- Parimenti
infondate sono le critiche del convenuto relative alla considerazione da parte
del Pretore delle risultanze della procedura IMVI al riguardo della vendita immobiliare
in questione (appello, punto 9, pag. 7).
Il
ricorrente disattente infatti che la rilevanza probatoria dell’epi-sodio non
risiede nel fatto che egli ai fini della determinazione dell’imposta ha chiesto
la deduzione dell’imponibile dell’importo di fr. 80’000.--, ma nel fatto che
egli avanti all’autorità fiscale si è professato debitore di quell’importo
sulla base della nota d’ono-rario della parte attrice, circostanza che pertanto
a giusta ragione è stata ritenuta dal Pretore a sostegno della tesi creditoria.
-
Si
può per contro convenire con il convenuto sul fatto che la deposizione
__________ non ha valenza decisiva in conseguenza di un’apparente incongruenza
di date -il teste asserisce di avere iniziato a lavorare per gli attori nel
marzo 1992, mentre la progettazione in questione è senza dubbio precedente,
visto che la domanda di costruzione (doc. O) è del 14 ottobre 1991-, anche se ben
si può ammettere che i piani di dettaglio 1:50 siano stati realizzati dopo la
concessione della licenza edilizia, alla fine di aprile del 1992 (doc. Z).
-
Non
decisivo, contrariamente alla tesi del convenuto, è però anche il fatto che la
domanda di costruzione sia stata sottoscritta da __________ quale parte
istante.
La
questione è in effetti ben disgiunta da quella del conferimento del mandato al
progettista, e perciò dal fatto di chiedere in prima persona il rilascio della
licenza edilizia non si può dedurre l’esi-stenza di un simile mandato.
Nella
specie a questo elemento di mera apparenza si contrappone l’evidenza costituita
dall’esplicita professione da parte del convenuto -seppure agli occhi di terzi
e non del creditore- della sua qualità di obbligato al pagamento dell’onorario,
così che la valutazione complessiva degli elementi di prova risultanti dagli
atti non può che condurre alla conferma dell’apprezzamento del Pretore.
- Del
resto, il risultato economico al quale giunge la sentenza impugnata sfugge a
qualsiasi censura di arbitrio e ripristina invece una situazione di equità:
parte attrice ha infatti indiscutibilmente prestato la propria opera, per la
quale le devono essere pagati fr. 80’000.--, mentre il convenuto risulta avere
ricevuto proprio per questo motivo un corrispondente importo, con il che la sua
condanna in favore del procedente accorda a questi quanto di sua spettanza
senza punto impoverire il resistente.
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
28 aprile 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di risarcire a
controparte fr. 4’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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