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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.126
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00126
Lugano
22 settembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.94.326 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 4
marzo 1992 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
13’311.30 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario, domanda ridotta a
fr. 10’724.50 oltre accessori in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 18 marzo 1997 ha accolto per fr. 10’724.50 oltre
interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 25 aprile 1997 postulano la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 2 giugno 1997 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore
sostiene di essere stato incaricato dai convenuti, e per essi dall’arch.
__________, di effettuare i calcoli statici e del cemento armato in relazione
ad una prevista edificazione sul loro fondo n. __________ di __________.
Per
tali prestazioni, rimaste impagate, egli sarebbe creditore di complessivi fr.
13’311.30 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
I
convenuti affermano per loro parte di non avere mai conferito incarico alcuno
all’attore, sia direttamente che per il tramite dell’arch. __________, che
comunque non avrebbe avuto la facoltà di rappresentarli a tale scopo.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra l’attore e i convenuti,
in ciò validamente rappresentati dall’arch. __________ si sia effettivamente
perfezionato un contratto di appalto, in conseguenza del quale il procedente
potrebbe pretendere una mercede di fr. 10’724.50, somma per la quale, oltre
agli interessi moratori, egli ha accolto la petizione.
C. Con
l’appello i convenuti chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi secondo cui tra le parti
non sarebbe venuto in essere alcun rapporto contrattuale.
Nelle
osservazioni del 2 giugno 1997 l’attore postula la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario,
verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. In
linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
Inoltre,
la parte che adduce l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, deve portare
la prova delle circostanze fattuali che permettono di ammetterne la sussistenza
(II CCA 29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T.
SA).
- Le
premesse della rappresentanza diretta sono due: una procura del rappresentato
al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art.
32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1,
pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99
II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF
85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1
CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della
capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35
cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane
ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente
la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag.
38 e 39; DTF 117 II 389).
-
La
facoltà dell’architetto di rappresentare il committente nella conclusione di
contratti con artigiani o altri professionisti soggiace evidentemente anch’essa
alle predette regole, e questo -contrariamente alle tesi dei ricorrenti-
indipendentemente dal tipo di contratto che lega l’architetto al committente,
dipendendo appunto la facoltà di rappresentare unicamente dal sussistere delle
due predette condizioni cumulative, e non anche dall’esistenza di un contratto
d’architetto comprendente progettazione e direzione lavori, e quindi
assoggettabile nel suo complesso alle norme sul mandato, piuttosto che di un
contratto limitato alla sola progettazione, e pertanto assoggettabile alle
norme sul contratto di appalto (Schwager, Die Vollmacht des Architekten,
in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. edizione, n. 801 e 802,
titolati appunto “Die Unerheblichkeit des Qualifikationsstreites”).
-
L’avvenuta
comunicazione del rapporto di rappresentanza dall’arch. __________ all’attore è
nel caso di specie del tutto pacifica, e del resto chiaramente desumibile dalle
circostanze, potendo e dovendo l’attore inferire dalle concrete circostanze, segnatamente
dal riferimento ad un fondo appartenente a terze persone, che il progettista
non intendeva richiedere le sue prestazioni per sé, ma nell’ambito di un mandato
del quale era investito (II CCA 12 febbraio 1993 in re F. SA/D.G.).
-
Litigiosa
è perciò in definitiva unicamente l’esistenza della facoltà per l’arch. Schmidt
di rappresentare i convenuti con effetto per loro vincolante nella conclusione
del contratto con l’attore.
La
risposta al quesito deve essere affermativa.
Nonostante
l’invocazione da parte degli appellanti dei doveri di diligenza
dell’architetto, della necessità di “poteri speciali” per assumere impegni
finanziari in loro nome, e dell’esigenza di proteggerli in quanto parte debole
ed inesperta nel contratto con il progettista, non può essere sovvertita la
realtà dei fatti secondo cui quello dell’ingegnere incaricato dei calcoli
statici è un caso addirittura scolastico in cui -anche senza necessità del
conferimento di un’esplicita procura- l’architetto ha la facoltà di concludere
il contratto in nome e per conto dei committenti, essendo tale facoltà
implicita nel mandato di progettazione, del quale l’operato dell’ingegnere costituisce
il necessario corollario (Rep. 1981, pag. 185 e segg., in part. pag.
189, che benché ritenuta datata dagli appellanti mantiene tutta la sua
validità; Schwager, opera citata, n. 801, esplicito per il caso di “Beizug
von Spezialplanern” nella fase progettuale).
Di
conseguenza, dal solo conferimento all’arch. __________ del mandato (o
dell’appalto) per la progettazione della casa, si poteva ritenere, stante una
necessità che non viene realmente contestata, la facoltà per lui di contrattare
in nome e per conto dei committenti con l’attore, onde ottenere la soluzione di
problemi -come quelli relativi alla statica dell’edificio- necessitanti il
ricorso ad uno specialista, senza che siffatta facoltà dovesse essergli
conferita in forma esplicita, e senza necessità di una successiva ratifica
(cfr. DTF 118 II 316, che parla di “für die Auftragsausführung notwendigen
Rechtshandlungen”),
Divengono
pertanto superflui ai fini del giudizio i pur significativi elementi ulteriori,
rimarcati a ragione dal Pretore (consid. 3.3) e a torto contestati dai
convenuti, dai quali è comunque desumibile la successiva ratifica da parte dei
resistenti del contestato conferimento contrattuale.
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
25 aprile 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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