AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.116
Data decisione, Autorità:
01.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00116
Lugano
1° settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giurdicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.69 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 12 ottobre 1992 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 45’854.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione per tale
importo di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n. __________di __________ di
proprietà dei convenuti;
Domande
avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 1° aprile 1997 ha accolto per fr. 18’694.-- oltre
interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 21 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 33’017.-- oltre
interessi;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 27 maggio 1997 postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1989 l’attrice ha eseguito opere da capomastro nell’ambito della riattazione e
sopraelevazione della casa dei convenuti al mappale n. __________di __________
e nella presente causa procede per l’incasso dell’asserito saldo della propria
mercede di fr. 45’854.-- dopo avere ottenuto in via provvisionale l’iscrizione
di un’ipoteca legale degli artigiani.
Nella
risposta del 5 gennaio 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione
lamentando la difettosità dell’opere, la mancata esecuzione di opera
preventivate, e il superamento della mercede pattuita a corpo di complessivi
fr. 98’694.--, così che in particolare la pretesa di fr. 27’160.-- per opere
supplementari sarebbe ingiustificata.
Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive, antitetiche
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha ritenuto che le stesse, contrariamente alla tesi dei
convenuti, non avrebbero pattuito una mercede forfetaria.
L’attrice
potrebbe perciò di principio chiedere la remunerazione delle opere
supplementari da lei effettuate, ma in concreto nulla le sarebbe dovuto a tal
titolo, non avendo essa sufficientemente provato il fondamento della propria
pretesa.
Quo
agli asseriti difetti dell’opera, vi sarebbe tempestiva notifica solo per
quelli segnalati nel 1990, ma questi non sarebbero riconducibili a
manchevolezze dell’attrice.
In
definitiva i convenuti sarebbero debitori dell’attrice di fr. 18’694.--, pari
alla differenza tra gli acconti versati (fr. 80’000.--) e l’ammontare della
mercede prevista dal contratto (fr. 98’694.--), somma limitatamente alla quale
il Pretore ha accolto la petizione.
C. Con
l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere
la petizione per fr. 33’017.-- oltre interessi, ritenendo che, in aggiunta al
saldo della mercede contrattuale, la pretesa per le opere supplementari sarebbe
da accogliere almeno per fr. 14’323.--.
Benché
il perito abbia affermato di non essere in grado di confermare l’esecuzione di
opere supplementari, dall’insieme delle deposizioni in atti si potrebbe
comunque ritenere l’effettuazione di talune opere non previste dal contratto
iniziale. Il Pretore stesso avrebbe ammesso l’effettuazione di tali opere,
circostanza peraltro indubitabile in base alla deposizione dell’arch.
__________, direttore dei lavori, ma avrebbe negato la loro remunerazione in
assenza di prova certa sulla loro entità e sul loro valore.
A
mente dell’attrice si potrebbe invece ritenere provata la pretesa almeno per
fr. 14’323.--, importo che risulterebbe dalla distinta consegnata dall’attrice
all’arch. __________ (doc. G), della quale il Pretore avrebbe a torto
disconosciuto la forza probante, confondendo l’importo in questione con uno
identico relativo ad opere di demolizione.
L’arch.
__________ non avrebbe esplicitamente contestato detta distinta, ma ne avrebbe
al contrario preso atto e avrebbe poi informato i committenti, a cui era
comunque già nota l’avvenuta esecuzione delle opere supplementari.
A
prescindere da ciò, il Pretore nemmeno avrebbe tentato una valutazione
equitativa dell’entità delle opere supplementari eseguite dall’attrice, di modo
che la totale negazione della pretesa costituirebbe, a ben vedere, un’ingiustizia
e arricchirebbe ingiustificatamente i convenuti a detrimento dell’attrice.
D. Nelle
osservazioni del 27 maggio 1997 i convenuti hanno chiesto la reiezione del
gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in fatto:
- Quello
della retribuzione delle opere supplementari è un problema ricorrente
nell’ambito delle cause conseguenti a contratto di appalto causato, di regola,
dall’assenza di una chiara base contrattuale al riguardo e dalla difficoltà di
eseguire una verifica a posteriori circa l’entità e il valore delle opere
supplementari.
Nondimeno,
nonostante queste difficoltà vale comunque il principio, derivato da quello
generale di cui all’art. 8 CC, secondo cui l’appaltatore sopporta il pieno
onere della prova quo all’esistenza e al valore delle opere supplementari e al
consenso del committente sulla loro esecuzione (II CCA 10 agosto 1995 in
re I. SA/E. SA, 12 aprile 1994 in re B. SA/S.; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, n. 786), principio che del resto l’appellante non sembra mettere
in discussione nel proprio gravame.
- Nella
concreta fattispecie l’attrice pretende di avere dimostrato il fondamento della
pretesa per mercede supplementare almeno fino a concorrenza di fr. 14’323.--,
non tanto sulla base della distinta delle opere a regia doc. G che menziona
questa cifra -si tratta infatti di un documento da lei stessa allestito e
perciò di per sé privo di efficacia probatoria-, ma per il fatto che l’arch.
__________ l’avrebbe tacitamente accettata, non sollevando contestazioni.
La
tesi è manifestamente infondata.
In
primo luogo al silenzio del direttore dei lavori può al massimo essere
attribuito il significato di tacita approvazione dell’esecuzione di un’opera
supplementare (II CCA 15 luglio 1996 in re V. SA/C.), ma non certo di
approvazione di una pretesa per mercedi di un artigiano.
Come
rettamente segnala l’appellante, è ben vero che questa Camera anche in assenza
di perizia giudiziaria ha già avuto modo di ammettere delle pretese
d’appaltatore in base ad ammissioni del direttore dei lavori, ma si è trattato
di ammissioni del tutto esplicite quo alle opere eseguite e all’ammontare della
mercede ritenuta dovuta (II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/C. SA, 26
maggio 1996 in re P./H.), così che già per principio la sola non contestazione
della pretesa da parte del direttore dei lavori non risulta sufficiente a
costituire il diritto dell’appaltatore (art. 6 CO).
A
riprova di ciò, dalla lettura della deposizione dell’arch. __________ non
emerge affatto che egli abbia inteso riconoscere con il suo silenzio il
fondamento della richiesta dell’attrice: egli si limitò a prenderne atto e a
trasmettere la richiesta ai committenti, dal che è pressoché temerario dedurre
che egli l’abbia voluta ratificare.
-
Ovviamente,
e a maggior ragione, nulla di favorevole alla tesi dell’attrice può essere
dedotto dal silenzio dei convenuti medesimi a seguito della trasmissione da
parte dell’arch. __________ della pretesa risultante dal doc. G.
-
Pure
infondato è il richiamo a considerazioni di equità al fine di giustificare un
accoglimento della pretesa volto ad evitare l’indebito arricchimento dei
convenuti in danno dell’attrice.
Stante
l’incontestato onere della prova gravante l’attrice, e stante -per
un’appaltatrice normalmente diligente- la possibilità di fornire la prova certa
dell’esistenza e dell’ammontare della propria pretesa, il ricorso a criteri
equitativi equivarrebbe in pratica ad un’ingiustificata applicazione in favore
dell’attrice dell’art. 42 cpv. 2 CO, norma che però non può e non deve supplire
alle carenze probatorie ascrivibili alle parti (II CCA 27 giugno 1997 in
re T. SA/N. AG, 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA).
Inoltre,
nella fattispecie non vi è comunque elemento alcuno atto a consentire una
ragionevole applicazione di criteri equitativi senza scadere nell’arbitrio:
l’attrice propone fr. 14’323.-- in quanto somma vicina alla metà dell’intera
pretesa originaria per opere supplementari di fr. 27’000.-- e rotti, ma nulla
depone per l’esattezza (o anche solo per la verosimiglianza) dell’uno o
dell’altro importo, così che nessuna decisione di tipo equitativo è possibile
in base agli elementi evidenziati dalla parte.
Se
ne deve pertanto rimanere all’unica soluzione possibile, che è quella per cui
nonostante la consapevolezza che qualcosa è stato fatto a titolo di opera
supplementare, nulla può essere riconosciuto all’attrice in assenza di prove
certe e di parametri obiettivi di decisione (II CCA 9 dicembre 1994 in
re P./I. SA, 21 dicembre 1993 in re R./B).
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 aprile 1997 di __________ __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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