AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.110
Data decisione, Autorità:
11.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00110
Lugano
11 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria EF.
96.1030 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione 1° aprile 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha proposto a giudizio
la seguente domanda:
“1. La petizione è
accolta,
Conseguentemente
viene accertata l’inesistenza del credito riconosciuto a __________, __________
Conseguentemente
il credito iscritto alla posizione no. 88 della graduatoria viene stralciato.
Viene
di conseguenza fatto ordine all’ufficiale dell’Ufficio fallimenti del distretto
di Lugano di rettificare in tal senso la graduatoria nel fallimento __________.”
Domanda
avversata dalla convenuta __________ che ha postulato la reiezione della
petizione, mentre la convenuta __________ ha accettato di essere stralciata
dalla graduatoria in quanto non titolare del credito;
Il
Pretore con sentenza 2 aprile 1997 ha parzialmente ammesso la petizione,
stralciando __________ dalla graduatoria e riducendo il credito di __________
da fr. 5’148’234.57 a fr. 4’977’399.--. La tassa di giustizia di fr. 20’000.--
è stata accollata per 13/20 all’attrice, per 5/20 a __________ e per 2/20 a
__________. L’attrice è altresì stata condannata a pagare a __________ fr.
9’500.-- per ripetibili, mentre __________ è stata condannata a rifondere
all’attrice fr. 4’000.-- di indennità;
Appellanti tutte
le parti, seppure limitatamente al giudizio su spese e ripetibili:
-
l’attrice
chiede la riforma del dispositivo su spese e ripetibili nel senso di ripartire
la tassa di giustizia tra le due convenute e di condannarle a rifonderle
complessivi fr. 9’500.-- per ripetibili;
-
le
convenute postulano invece l’accollo dell’intera tassa di giustizia
all’attrice, la sua condanna alla rifusione a __________ di fr. 136’626.-- di
ripetibili, e l’esenzione di __________ dall’obbligo di rifondere ripetibili
all’attrice, o in subordine la riduzione dell’indennità a fr. 2’980.--;
Appelli
avversati dai rispettivi memoriali di osservazioni, che concludono per
l’integrale reiezione delle pretese avversarie;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello di __________ 2.
- se deve essere accolto l’appello di __________
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
25 marzo 1996 è stata depositata la graduatoria del fallimento di __________ Le
convenute vi figurano alla posizione 88 dei crediti chirografari per l’importo
di 5’148’234.57, mentre l’attrice vi figura alla posizione 103, sempre dei
creditori di ultimo rango, per fr. 4’527’204.91.
B. Con
la petizione l’attrice contesta che il credito delle convenute sia di spettanza
di entrambe, sostenendo che, se del caso, solo una di esse ne sarebbe titolare.
Quo
al credito medesimo, relativo a contratti leasing, lo stesso sarebbe di molto
inferiore a quanto notificato su basi unilaterali ed eccessivamente favorevoli
alle creditrici.
C. Nella
risposta del 15 aprile 1996 le convenute hanno ammesso l’imprecisione della
notifica quo alla titolarità del credito, che spetterebbe alla sola __________
mentre sull’entità dello stesso esse hanno respinto ogni addebito, confermando
appieno le cifre di cui alla loro notifica.
D. In
sede di conclusioni le parti hanno concordemente indicato in fr. 4’977’339.--
il credito spettante a GE Capital AG.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha preso atto dell’accordo delle parti circa
la titolarità e l’ammontare del credito contestato, ed ha per il resto
attribuito gli oneri di causa in base alla preponderante soccombenza
dell’attrice nei confronti di __________ e dell’integrale soccombenza di __________,
emersa peraltro già solo allo stadio dello scambio degli allegati introduttivi.
F. Delle
argomentazioni dei rispettivi appelli - incentrati sul riparto delle spese di
giustizia e delle ripetibili e sull’ammontare di queste ultime- come pure dei
memoriali di osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
G. Il
25 agosto 1997 è stato depositato lo stato di riparto del fallimento
__________, documento acquisito agli atti d’ufficio da questa Camera in
applicazione dell’art. 322 CPC, che prevede un dividendo del 3,1283% per i
creditori di prima classe, e di conseguenza nessun dividendo per i creditori
chirografari.
Considerato
in diritto:
- Va
preliminarmente rilevato che alcuna delle parti ha contestato in questa sede
l’ammontare della tassa di giustizia, fissata in fr. 20’000.-- dal Pretore, la
quale vale di conseguenza come acquisita.
Permane
invece litigiosa la questione, che sarà risolta più avanti, di chi, e se del
caso in quale misura, debba farsi carico di questo importo.
- Il
Pretore per la quantificazione delle ripetibili ha ritenuto determinante il
valore nominale del credito complessivo in contestazione, ovvero fr.
5’148’234.57.
Siffatta
quantificazione non può essere condivisa: in realtà, nonostante il tenore
letterale dell’art. 11 lit. c CPC che si presta in effetti ad essere inteso in
tal senso, il reale valore di causa dell’azione di contestazione della
graduatoria non corrisponde a quello nominale del credito, ma semmai a quello
dell’aumento del dividendo che spetterà alla parte che ha promosso la
contestazione per effetto dell’azione medesima (II CCA 18 luglio 1995 in
re W. AG/Cantone Ticino, 28 marzo 1995 in re M./M.; 8 agosto 1997 in re B./B., consid.
10).
- L’applicazione
di questo principio al caso di specie alla luce delle risultanze dello stato di
riparto porta all’inevitabile conclusione secondo cui le parti non si sono
affatto disputate l’importo milionario di cui alla notifica di credito
contestata, ma si deve invece a posteriori constatare che esse hanno sostenuto
la lite per nulla.
L’assenza
di dividendo per la quinta classe significa infatti che il valore economico
della lite è uguale a zero. Ne consegue che la determinazione delle ripetibili
dovrà avvenire unicamente in base a parametri orari (art. 10 cpv. 1 TOA).
- Il
Pretore ha quantificato in 14 ore il dispendio orario di __________ e in 6 ore
quello dell’attrice relativo all’eccezione di carenza di legittimazione attiva
nei confronti di __________, da remunerare in ragione di fr. 350.-- l’una.
4.1 L’indicazione
di 6 ore quale dispendio orario per sollevare con successo l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva nei confronti di __________ non è stata
esplicitamente contestata dall’attrice e vale perciò anch’essa per acquisita.
4.2 __________
contesta invece l’indicazione di 14 ore fatta dal Pretore, e afferma per sua
parte un dispendio di tempo di 70 ore (appello, punto 10, pag.6).
La
censura è parzialmente fondata, se si considera che __________ ha dovuto
condurre l’intera procedura di prima sede, il che ha comportato la
presentazione dei due allegati introduttivi, nei quali ha dovuto dimostrare il
fondamento del proprio credito sulla base di contratti leasing assai complessi,
la partecipazione all’udienza preliminare, ad una successiva udienza per
l’audizione di due testimoni e al dibattimento finale, con presentazione di
conclusioni scritte.
Questa
Camera valuta in circa 30 ore il tempo medio necessario per svolgere con la
necessaria diligenza queste incombenze, dato che viene pertanto posto a base
del computo delle ripetibili in luogo di quello ritenuto dal Pretore.
4.3 Nessuna
delle parti ha infine contestato la retribuzione oraria di fr. 350.-- computata
dal Pretore.
- Altresì
litigiosa è la questione delle reciproche soccombenze.
5.1 __________
esclude una propria soccombenza per il fatto di essere stata dimessa dalla
lite, il che sarebbe a ben vedere assimilabile a desistenza della parte
attrice.
La
tesi è ai limiti del temerario.
E’
infatti di meridiana evidenza che, a prescindere dai termini tecnici
impropriamente adottati, __________ ha avuto un ruolo marginale nella lite
unicamente perché essa ha prontamente ammesso di non essere creditrice della
fallita. Essa è quindi di principio soccombente, così come rettamente ritenuto
dal Pretore.
L’attrice
ritiene che tale soccombenza sia integrale per il motivo che questa controparte
si è vista privare dell’intero credito da lei insinuato, il che è per principio
esatto. Essa disattende però nel proprio gravame che l’accertamento di tale
integrale soccombenza non ha richiesto sforzi particolari al Pretore e a lei
medesima, il che giustifica sia l’accollo di solo una ridotta frazione della
tassa di giustizia (corrispondente all’intero ma limitato onere del giudizio
sul tema), che di ripetibili ridotte.
Quo
alle ripetibili, l’attrice postula che __________ abbia a rifonderle metà
dell’importo di fr. 9’500.--, ovvero fr. 4’750.--, in luogo dei fr. 4’000.--
ammessi dal Pretore, mentre __________ chiede di essere esentata dal pagamento
di ripetibili oppure, in subordine, di ottenere la loro riduzione a fr.
2’980.--.
Stante,
come si è visto, la necessità di computarle solo su base oraria, esse sono da
quantificare in fr. 2’100.--, pari a fr. 350.-- all’ora per 6 ore, mentre la
tassa di giustizia a carico di __________ rimane di fr. 2’000.--, come
stabilito dal Pretore, così che su questo punto l’appello dell’attrice è
respinto e quello di __________ è parzialmente accolto.
5.2 L’attrice,
per sua parte, si reputa interamente vittoriosa sia nei confronti di __________
questione già risolta al precedente considerando, che nei confronti di
Quest’ultima
affermazione non è seria, a fronte dell’accoglimento della domanda di petizione
nei confronti di questa convenuta per circa solo fr. 170’000.-- su oltre 5
milioni.
L’attrice
sostiene la propria tesi affermando che la sua soccombenza sarebbe da
commisurare alla domanda presentata con le conclusioni, stadio in cui la stessa
era stata massicciamente ridotta, ma l’argomento è manifestamente infondato,
dovendosi invece misurare spese e ripetibili in base al valore iniziale (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148, n. 42), e costituendo in pratica la sua riduzione in sede di
conclusioni atto di acquiescenza della parte attrice.
Non
meno infondato è il richiamo dell’attrice a generici argomenti di ordine
equitativo, non trovando gli stessi nella specie applicazione alcuna data la
sua manifesta e preponderante soccombenza.
5.3 __________,
infine, contesta di poter essere ritenuta soccombente -ai fini del riparto
della tassa di giustizia- per 5/20, e postula inoltre l’attribuzione di almeno
fr. 136’626.-- per ripetibili.
Quo
al grado di soccombenza nell’ambito della ripartizione della tassa di giustizia
la censura è sicuramente giustificata: tolti 2/20 di soccombenza dell’altra
convenuta, i rimanenti fr. 18’000.-- andavano suddivisi tra le parti in maniera
ben differente se si tiene conto, come si è detto, che l’attrice nei suoi
confronti ha ottenuto ragione solo per circa 1/30 della domanda iniziale. Si
giustifica pertanto, a mente di questa Camera, di accollare all’attrice fr.
17’500.-- e a __________ fr. 500.--.
Anche
nell’attribuzione delle ripetibili va ritenuto che __________ ha avuto 29/30 di
ragione e 1/30 di torto, così che le sono dovuti 28/30 dell’indennità piena.
Quo
alla misura dell’indennizzo, le pretese di __________ sono per contro a dir
poco spropositate visto che, come si è detto, il valore di causa non è affatto
quello milionario ritenuto dalla richiedente e occorre invece determinarsi
unicamente in base alla tariffa oraria: stante un indennizzo complessivo di fr.
10’500.-- (30 ore a fr. 350.--), a __________ spetta la quota di 28/30, ovvero
fr. 9’800.--.
- Da
quanto precede deriva la reiezione dell’appello dell’attrice e il parziale
accoglimento di quello delle convenute.
Contrariamente
a quanto avvenuto nel processo di prime cure, in cui nulla di reale faceva
riscontro all’apparentemente milionaria disputa, la spropositata richiesta di
ripetibili di __________ comporta un elevato valore della procedura di appello
da lei promossa e nella quale essa è soccombente in maniera pressoché totale.
Si
impone perciò di adeguare la tassa di giustizia della presente procedura al
valore della richiesta e di attribuire all’attrice le corrispondenti ripetibili
di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo a carico. L’attrice rifonderà alle
convenute complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
14 aprile 1997 di __________ e __________ è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 aprile 1997 della Pretura del
distretto di Lugano è riformato nel modo seguente:
- La tassa di giustizia di fr.
20’000.--, da anticipare dall’attrice, resta a suo carico per fr. 17’500.--, ed
è a carico di __________ per fr. 500.-- e di __________ per fr. 2’000.--.
2.1 La
parte attrice rifonderà a __________ fr. 9’800.-- a titolo di ripetibili.
2.2 __________
rifonderà all’attrice la somma di fr. 2’100.-- a titolo di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’200.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’250.--
già
anticipati in ragione di fr. 1’500.--, sono a carico di __________ G per fr.
2’000.-- e di __________ per fr. 250.--.
Le
ripetibili di appello tra __________ e l’attrice sono reciprocamente
compensate, mentre __________ rifonderà all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili
di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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