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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.107
Data decisione, Autorità:
22.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00107
Lugano
22 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Zali e Pellegrini (in sostituzione del giudice Chiesa, escluso)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00163 (già 5446) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 9 maggio 1986 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi
rappr. dall’avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 120’468.20 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Kilchberg ZH;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 4 marzo 1997 ha accolto limitatamente a fr. 83’830.25
più interessi;
appellanti
i convenuti con atto di appello 7 aprile 1997 con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta sia in ordine che
nel merito con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l’attrice con atto ricorsuale 26 maggio 1997 con cui ha postulato
l’integrale accoglimento della petizione, protestando spese e ripetibili;
viste
le osservazioni 26 maggio rispettivamente 23 giugno 1997 con cui le parti hanno
chiesto la reiezione del gravame di parte avversa;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
che la vertenza qui in
esame trae origine dal contratto 16 dicembre 1981 - completato da due
pattuizioni aggiuntive - in base al quale la __________ concedeva in locazione
a __________ il ristorante “__________ e” a __________ dietro il versamento di
un canone annuale di fr. 150’000.-: __________ , padre del conduttore, ha
sottoscritto gli accordi in qualità di debitore solidale;
che nel corso del 1984 tra
le parti sono sorti dei problemi, che il 27 marzo 1984 hanno portato al recesso
dal contratto da parte del conduttore, asseritamente per lesione, errore
essenziale e dolo;
che la locatrice non ha
accettato il recesso e con petizione 9 maggio 1986 ha chiesto che i convenuti
fossero condannati in solido a risarcirle il danno causato da quel
provvedimento unilaterale e meglio fr. 75’000.- a titolo di pigione da aprile a
settembre 1984, fr. 36’637.95 per spese di riscaldamento negli anni 1982-1984 e
fr. 8’830.25 per spese di pulizia del locale; parimenti ha chiesto il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Kilchberg;
che con sentenza 4 marzo
1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 83’830.25 più
interessi, riconoscendo il ben fondato della pretesa per pigioni arretrate e
per spese di pulizia, ma non per le spese di riscaldamento;
che con appello 7 aprile
1997 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la
petizione sia respinta con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre con appello adesivo 26 maggio 1997 l’attrice ha a sua volta postulato
l’integrale accoglimento della petizione, pure protestando spese e ripetibili;
considerando
in diritto
che è del tutto pacifico
che la causa introdotta con petizione 9 maggio 1986, avente per oggetto una
contestazione nell’ambito di un contratto di locazione, era a suo tempo retta
dalla procedura ordinaria;
che a far tempo dal 1°
luglio 1993 sono tuttavia entrate in vigore le nuove disposizioni del CPC, art.
404 e segg., che regolano la procedura applicabile alle controversie in materia
di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che giusta l’art. 514 cpv.
1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni
introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re
S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i
ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (O.
Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
che, ciò premesso, all’appellazione
7 aprile 1997 - in quanto diretta contro una decisione in materia di locazione
emanata successivamente all’entrata in vigore dei nuovi art. 404 e segg. CPC -
si devono applicare i nuovi disposti di legge ed in particolare l’art. 411 cpv.
2 CPC che prevede, quale termine per l’inoltro del gravame, 10 giorni (IICCA
2 dicembre 1996 in re C. AG/T.S. SA; sentenza CCC citata), termine non
sospeso dalle ferie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che avendo gli appellanti
ammesso di aver ricevuto il 5 marzo 1997 la sentenza qui impugnata (appello p.
3) e atteso che il loro gravame è stato consegnato alla posta il 7 aprile 1997,
è chiaro che quest’ultimo è ampiamente tardivo e con ciò irricevibile;
che le medesime
considerazioni valgono per quanto riguarda l’appello adesivo, impostato il 26
maggio 1997 dopo che l’appello principale è pervenuto all’attrice il 5 maggio
1997 (appello adesivo p. 3); tanto più che lo stesso in ogni caso sarebbe già
privo di oggetto in conseguenza della dichiarazione d’irricevibilità
dell’appello principale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 ad art. 314; cfr. IICCA
7 novembre 1994 in re F./A. SA);
che tardive sono infine
sia le osservazioni all’appello principale (pure di data 26 maggio 1997), sia
quelle all’appello adesivo (datate 23 giugno 1997, mentre il relativo gravame
era stato ritirato alla posta il 6 giugno), il che esclude di riconoscere alle
parti un’eventuale indennità per ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 aprile
1997 di __________ e __________ è irricevibile.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’780.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
1’800.-
da anticiparsi dagli
appellanti, restano a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
III. L’appello adesivo
26 maggio 1997 di __________ è irricevibile.
IV. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
1’200.-
da anticiparsi
dall’appellante adesivamente, restano a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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