AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.91
Data decisione, Autorità:
09.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00091
Lugano
9 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. no. 2243 (OA.96.00028) della Pretura del distretto di Leventina- promossa
con petizione 17 febbraio 1993 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32’500.-
oltre interessi a titolo di onorario dell’architetto;
domanda
a cui il convenuto si è opposto con risposta ed azione riconvenzionale 14
aprile 1993, con cui a sua volta ha postulato la condanna di controparte al
pagamento di fr. 1.- oltre interessi, somma che egli si è riservato di adeguare
nel prosieguo di causa;
domanda
riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
ed ora
sull’istanza 15 marzo 1996 con cui il convenuto ha chiesto che fosse accertata
la nullità della perizia giudiziaria o in subordine del complemento di perizia,
e che il Pretore ha integralmente respinto con decreto 28 marzo 1996;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 25 aprile 1996, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso che nuovamente sia accertata la nullità della perizia giudiziaria; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’attrice con osservazioni 21 maggio 1996 ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito
della causa promossa con petizione 17 febbraio 1993 dallo studio di
architettura __________ nei confronti del signor __________ ed avente per
oggetto l’onorario per la progettazione e per la direzione lavori inerente
l’edificazione di un capannone industriale, il Pretore con ordinanza 13 ottobre
1994 ha incaricato l’arch. __________ di allestire la perizia giudiziaria.
Il
referto peritale è stato versato agli atti in data 27 giugno 1995, mentre un
complemento di perizia, allestito in un secondo momento su richiesta delle
parti, è stato intimato il 29 gennaio 1996.
B. Con
scritto 13 febbraio 1996 il convenuto faceva notare al giudice che, in
occasione del sopralluogo per l’allestimento del complemento di perizia, sul
posto, oltre al perito, era pure presente un ingegnere: egli ha pertanto
chiesto al perito di indicare i motivi di tale presenza nonché il ruolo svolto
da quel tecnico. In risposta a tale scritto, il perito ha precisato di aver
ritenuto auspicabile la consulenza di un ingegnere -come del resto chiesto a
suo tempo dallo stesso convenuto- al fine di garantire alla perizia i migliori
presupposti deontologici, atteso oltretutto che egli di accertamenti come
quelli concretamente oggetto dell’esame supplementare si era occupato in
precedenza solo in un’unica occasione.
C. Preso
atto delle spiegazioni fornite dal perito, con istanza 15 marzo 1996 il
convenuto ha chiesto che fosse accertata la nullità della perizia giudiziaria o
in subordine del complemento peritale, in quanto il perito aveva fatto capo ad
un ingegnere, senza che la circostanza fosse stata preavvisata alla parte e
senza che di ciò fosse fatta menzione nel referto di completazione:
trattandosi, a suo modo di vedere, di una questione importante e non di un
semplice dettaglio, l’intervento di una persona che non fosse l’arch. __________
andava annunciata e formalizzata, investendo semmai della qualità di perito
anche l’ingegnere designato.
D. Con
scritto 22 marzo 1996 l’attrice si è opposta all’istanza, rilevando come
controparte già al momento dell’introduzione dell’istanza di delucidazione
della perizia fosse al corrente del fatto che il perito si era in precedenza
appoggiato ad un ingegnere: a quel momento il convenuto non aveva tuttavia
ritenuto di censurare quella circostanza, ratificando implicitamente il modo di
procedere adottato dal perito; oltretutto, sempre a quel momento, proprio la
parte convenuta aveva nuovamente consigliato al perito di far eventualmente
capo ad un ingegnere per gli accertamenti supplementari che si sarebbero
imposti.
E. Con
decreto 28 marzo 1996 il Pretore ha respinto l’istanza volta ad accertare la
nullità del complemento peritale.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la presenza dell’ingegnere
non era servita per l’elaborazione del complemento di perizia; che il perito
aveva sottoscritto come proprie le conclusioni in merito agli accertamenti
complementari; che la partecipazione dell’ingegnere -siccome marginale- sarebbe
comunque stata autorizzata dal giudice e in ogni caso il farvi capo rientrava
tra le facoltà implicitamente concesse al perito; che inoltre con l’eccezione
in esame non venivano neppure contestate le conclusioni cui il perito era
giunto; che infine la stessa appariva tardiva, in quanto avrebbe potuto essere
sollevata già in occasione del sopralluogo o comunque prima dell’allestimento
del referto complementare.
F. Con
appello 25 aprile 1996, cui il Pretore in data 30 aprile 1996 ha concesso
l’effetto sospensivo richiesto, il convenuto chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che sia accertata la nullità della perizia con protesta di
spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
sostiene nuovamente che l’intervento dell’ingegnere era tutt’altro che
marginale, per cui si imponeva di formalizzare la sua posizione attribuendogli
pure la qualità di perito: il non averlo fatto comportava senz’altro la nullità
della perizia.
G. Delle
osservazioni 21 maggio 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
Sulla
base dell’art. 4 Cost. la dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato il
principio fondamentale di ogni procedura, federale e cantonale, che si
concretizza nel diritto delle parti di essere sentite. Questo diritto è alla
base anche di innumerevoli norme del CPC ticinese: la sua portata è tale che la
sua lesione trova sanzione nella nullità dell’atto procedurale compiuto (art.
142 cpv. 1 lett. b CPC). Il giudice, da un lato, lo deve rispettare sia in
termini generali sia in conformità con le norme di rito che ne esplicano gli
effetti; d’altro canto deve vigilare che il processo si svolga secondo questi
canoni fondamentali, anche al di fuori degli atti che egli stesso compie: in
tale ottica, ogni atto procedurale carente in questo senso deve essere rilevato
e sanzionato d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC; IICCA 19 gennaio 1993 in re
A./M.).
-
Il
perito giudiziario viene di regola assunto per supplire alla carente conoscenza
del giudice chiamato a valutare questioni di fatto che esigano nozioni
specialistiche, in particolare tecniche (cfr. art. 247 cpv. 1 CPC; Cocchi,
Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep.
1994 p. 161): egli ha per principio funzione ausiliaria e deve conformarsi al
mandato ricevuto. L’incarico ha carattere personale e di conseguenza il perito
deve provvedere in proprio alle indagini ed ai rilievi necessari per poter
assolvere il suo compito: è comunque sicuramente ammissibile che egli, per una
limitata ricerca di preparazione, possa utilizzare del personale ausiliario,
sotto la sua responsabilità e controllo (Cocchi, op. cit., p. 167); se
però i bisogni dell’accertamento peritale interessano un altro ambito
scientifico, allora sarà sempre necessaria, per poter coinvolgere un altro
esperto, l’autorizzazione del giudice all’esecuzione di una subperizia oppure,
a dipendenza delle singole fattispecie, nella forma della nomina di un altro
perito il quale condurrà singolarmente gli accertamenti che toccano la sua
specifica competenza professionale o ancora nell’affiancare al perito già
nominato un altro in modo da costituire un collegio peritale.
Il
nostro codice di rito non indica quali siano i mezzi di cui il perito dispone
concretamente per svolgere il suo mandato: la dottrina lascia tuttavia al
giudice la facoltà di indicarli a seconda delle informazioni chieste allo
specialista. È comunque pacifico che egli possa avere visione di tutti gli atti
dell’incarto; il giudice può inoltre definire fin dove il perito possa tener
conto di documenti o oggetti da ispezionare che si trovino in possesso delle
parti, oppure non siano stati prodotti agli atti (cfr. Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 350): in altre parole, il
perito può eventualmente spingere l’indagine oltre la documentazione già
prodotta, ma in ogni caso necessita dell’autorizzazione del giudice (Cocchi,
op. cit., p. 168).
Anche
nei casi in cui il legislatore prevede che il perito possa agire con una certa
autonomia procedurale, quest’ultimo non è tuttavia completamente libero di
stabilire le modalità per svolgere il mandato: il suo ruolo di ausiliario del
giudice gli impone, al contrario, il rispetto delle regole fondamentali del
processo, segnatamente del diritto delle parti ad essere sentite e del
principio del contraddittorio (sentenza IICCA citata).
- Nel
caso concreto è pacifico che per l’allestimento del referto peritale
rispettivamente del suo complemento, il perito giudiziario ha ritenuto
opportuno -senza l’autorizzazione preventiva del giudice- far capo ad un
ingegnere, il quale ha altresì partecipato in due occasioni al sopralluogo sul
posto.
A
giudizio di questa Camera, tenuto conto delle particolarità della vertenza,
tale circostanza di per sé non è sufficiente per poter ammettere la nullità
della perizia o eventualmente del complemento peritale.
3.1 Va
innanzitutto osservato che l’intervento dell’ingegnere -così almeno risulta
dalle dichiarazioni del perito- è stato unicamente di carattere consultivo ed
ausiliario e non intendeva quindi scavalcare in alcun modo le competenze che
spettavano a quest’ultimo e di cui questi indubitabilmente già disponeva: prova
ne è che per l’allestimento del primo referto il perito ha ritenuto di far
ricorso al parere di un ingegnere (ma non in modo esclusivo, “anche”)
unicamente per la determinazione degli onorari dovuti all’attrice per la parte
di attività ingegneristica da lei svolta (verbale 4 ottobre 1995 p. 2), mentre
per l’elaborazione del complemento di perizia egli si è permesso chiedere una
consulenza all’ingegnere per il semplice motivo che egli in una sola occasione
(ma pur sempre) aveva avuto modo di presenziare alle prove di compressibilità
di un pavimento industriale (lettera 17 febbraio 1996).
La
marginalità della partecipazione dell’ingegnere -provata altresì dal fatto che
nei referti non si menzionano particolari tecnici che potrebbero essere stati
riferiti da quest’ultimo, e non da ultimo dal fatto che il costo della
consulenza non è stato neppure posto a carico dalle parti- esclude che la
circostanza, di scarsa rilevanza per raffronto alla portata globale della
perizia, possa aver concretamente influito sul giudizio peritale (Cocchi,
op. cit., p. 167) e così eventualmente comportare la nullità della perizia
stessa.
3.2 Il
fatto che il convenuto abbia eccepito la nullità della perizia rispettivamente
del suo complemento solo nel marzo 1996 si configura inoltre come un chiaro
abuso di diritto.
Dagli
atti di causa si è infatti potuto evincere che già nel luglio 1995, al momento
cioè dell’inoltro dell’istanza di delucidazione della perizia da parte sua, il
convenuto era a conoscenza del fatto che il perito si era fatto assistere da un
ingegnere (cfr. istanza 13 luglio 1995 p. 3): a quel momento egli non ha
tuttavia ritenuto di eccepire l’eventuale nullità della perizia, ratificando
così implicitamente il modo in cui il perito aveva sino ad allora proceduto. Ma
vi è di più: sempre in quell’istanza (p. 3) egli ha pure chiesto che al momento
dell’effettuazione degli ulteriori accertamenti di fatto che si sarebbero
imposti il perito fosse (nuovamente) coadiuvato da un ingegnere.
Stando
così le cose, è sicuramente contrario al principio della buona fede (“venire
contra factum proprium”; cfr. IICCA 24 marzo 1994 in re C./C.R. &
Co., 16 agosto 1994 in re I. e llcc./A. e llcc. con rif.; Riemer, Die
Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna e Zurigo 1987,
p. 90 e segg.) rimproverare ora il perito per aver fatto capo ad una
collaborazione tecnica, quando tale modo di procedere è stato dapprima
implicitamente ratificato dalla stessa parte convenuta ed in seguito è stato
addirittura nuovamente consigliato dalla stessa.
3.3 Nella
misura in cui l’eccezione di nullità si fonda sull’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC
-mentre le fattispecie di cui alle lett. a e c non si attagliano minimamente al
caso concreto- che commina la nullità degli atti di procedura se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere
(norma che altro non fa che concretizzare il diritto di essere sentiti sancito
a livello federale dall’art. 4 Cost.), è infine chiaro che il convenuto non
potrebbe in ogni caso prevalersene, atteso che egli ha comunque potuto
presenziare ai due sopralluoghi ai quali partecipò anche l’ingegnere (cfr.
istanza di delucidazione 13 luglio 1995 p. 3, ove il convenuto riferisce per la
prima volta della presenza di un ingegnere; cfr. pure la lettera 13 febbraio
1996 in cui il patrocinatore del convenuto riferisce come il suo cliente abbia
notato la presenza del medesimo ingegnere in occasione dell’effettuazione degli
interventi oggetto del complemento di perizia). Con il che, il suo diritto di
essere sentito è già stato sicuramente salvaguardato.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 aprile 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 280.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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