AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.9
Data decisione, Autorità:
20.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00009
Lugano
20 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'397 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 14 gennaio 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dal__________ __________
con cui
gli attori hanno chiesto che alla convenuta sia fatto ordine di sbloccare i
loro conti presso di lei, così da permettere loro la libera disposizione dei
loro patrimoni;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr.
85’700.-- oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 20 dicembre 1995 ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale;
Appellante
il __________, che con atto di appello dell’11 gennaio 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale;
Mentre
__________ con le osservazioni del 14 febbraio 1996 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
novembre del 1990 __________ ha chiesto alla convenuta di prestare una
fideiussione solidale per lire 100’000’000 a copertura degli impegni di
__________ nei confronti della __________ (in seguito: __________) in relazione
ad un contratto leasing tra la stessa __________ e la __________ (doc. A).
Per
un errore della convenuta, la richiesta fideiussione non è stata rilasciata
solo a copertura degli impegni di __________ derivanti dal predetto contratto
di leasing ma, genericamente, a copertura “degli impegni del signor __________
” (doc. C).
B. __________
si è impegnato verso __________ quale fideiussore di __________, la quale era
debitrice di __________ per lo scoperto del proprio conto corrente (doc. M).
Per
ottenere il soddisfacimento del debito di __________, __________ si è rivolta
al di lei fideiussore ____________________e per esso al di lui fideiussore
solidale __________, al quale ha chiesto il pagamento di lire 100’000’000 (doc.
D, E, S).
C. L’8
marzo 1994 __________ ha ceduto alla convenuta il proprio credito nei confronti
di __________ limitatamente a lire 100’000’000, e le ha altresì ceduto quale
accessorio del credito i diritti derivanti dalla fideiussione sottoscritta da
__________ a garanzia del debito di __________.
Tale
cessione è avvenuta contro pagamento di lire 100’000’000 oltre interessi al 10%
dall’8 ottobre 1993 (doc. AD), pari a fr. 88’818.55 (doc. AE).
D. Dell’azione
principale introdotta da __________ e __________, che hanno chiesto che alla
convenuta fosse fatto ordine di sbloccare i loro conti e permettere loro di
disporne, non vi è necessità di disquisire in questa sede, essendo la reiezione
della petizione pronunciata dal Pretore rimasta incontestata.
E. La
domanda riconvenzionale proposta dal __________ nei confronti di __________
verte sulla somma pagata dalla convenuta a __________ in conseguenza della
predetta cessione.
A
questa domanda __________ si è opposto, asserendo che quello della cessione
costituirebbe un artifizio contrario al principio della buona fede per
consentire al __________ di procedere contro __________ nonostante l’errore da
lei commesso al momento del rilascio della fideiussione.
In
altre parole, per mezzo della cessione si vorrebbe costringere il convenuto riconvenzionale
ad un pagamento al quale egli non sarebbe stato tenuto se il __________ si
fosse attenuto agli accordi presi, atteggiamento che non meriterebbe protezione
alla luce dell’art. 2 CC.
F. Il
Pretore nel giudizio sulla riconvenzionale, posto che la fideiussione prestata
da __________ alla__________ soggiacerebbe al diritto svizzero mentre la
cessione da __________ al __________ soggiacerebbe (come il credito ceduto) al
diritto italiano, ha ritenuto che la richiesta dell’attore riconvenzionale
costituirebbe abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC, ed ha perciò respinto
la pretesa della convenuta.
G. Con
tempestivo gravame datato 11 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale,
asserendo, in sostanza, che il Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza di
abuso di diritto da parte sua.
H. Delle
osservazioni 14 febbraio 1996 di __________, che chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
La
nozione di abuso di diritto fatta propria dal Pretore, peraltro fondata su
calzanti riferimenti giurisprudenziali, non è di per sé, e a buona ragione,
oggetto di contestazione da parte della convenuta, limitandosi la contestazione
alla decisione di ritenere applicabile il principio in questione alla
fattispecie concreta.
-
In
sostanza, la convenuta rimprovera al Pretore di avere ravvisato abuso di
diritto nella decisione di farsi cedere il credito vantato da __________ nei
confronti di ____________________, dove l’abuso consisterebbe nel fatto che per
mezzo di tale cessione la convenuta avrebbe evitato di onorare la fideiussione
rilasciata in violazione agli accordi contrattuali con __________, e che perciò
__________ -forte di tale inadempienza- non avrebbe dovuto rimborsare alla
convenuta (sentenza, pag. 12 e 13).
-
La
motivazione del giudizio impugnato non può essere condivisa.
3.1 Un
approccio pragmatico alla fattispecie permette di capire a prima vista che,
indipendentemente dalla cessione, per effetto del pagamento di lire 100’000’000
oltre interessi effettuato dalla convenuta alla __________, gli impegni di
__________ nei confronti della __________ medesima quale fideiussore di
__________ si sono ridotti in misura corrispondente.
In
altri termini, stante la reiezione dell’azione riconvenzionale __________ si
vedrebbe liberato di un proprio debito di lire 100’000’000 verso __________ -la
cui sussistenza non è stata seriamente contestata, ed è in questa sede indubitabile-
senza dovere pagare alcun corrispettivo, il che non è evidentemente sostenibile
proprio alla luce di quello stesso principio della buona fede invocato dal
convenuto riconvenzionale.
3.2 Occorre
inoltre rilevare l’assoluta ininfluenza della contestata cessione nei rapporti
tra il __________ e __________, visto che con o senza cessione, egli era in
ogni caso debitore dell’attrice riconvenzionale nei medesimi termini. Nel primo
caso egli risulta debitore del __________ in quanto fideiussore del debitor cessus,
e nel secondo in quanto soggetto al regresso del fideiussore nei suoi confronti
(art. 507 cpv. 1 CO).
Non
si può perciò seriamente sostenere che la posizione di __________ nei confronti
del __________ si sia in qualche modo aggravata per effetto della cessione, il
che va evidentemente a detrimento della tesi dell’abuso di diritto.
3.3 Parimenti,
non è dato di vedere in quale modo l’agire del __________ costituirebbe abuso
di diritto nei confronti di __________.
Posto
che la lamentata inadempienza della convenuta nei suoi confronti
sull’estensione della fideiussione da lei rilasciata non risulta averle
arrecato danno alcuno, né essa lo ha mai esplicitamente preteso, nemmeno la
contestata cessione pare averle cagionato pregiudizio.
Infatti,
a non averne dubbi, la domanda riconvenzionale è stata promossa dal __________
o contro il solo __________ -non si vede del resto a quale titolo il __________
avrebbe potuto chiedere anche a __________ il rimborso della somma pagata a
__________ - e non risulta nemmeno che altri soggetti giuridici abbiano vantato
pretese nei suoi confronti a seguito della cessione.
Ma
anche se abuso vi fosse stato, lo stesso non potrebbe essere opposto alla
convenuta da __________, il quale è evidentemente estraneo al rapporto tra
quelle due parti e non è perciò titolare, né risulta essere cessionario, delle
eccezioni o di eventuali pretese risarcitorie spettanti a __________
nell’ambito del suo rapporto con la convenuta.
3.4 Vero
è comunque che la discussa cessione non è stata messa in atto con fini abusivi,
o comunque contrari allo scopo dell’istituto, ma, nell’ottica del __________,
con una ben precisa finalità economica: stante per la convenuta l’obbligo di
onorare la fideiussione, per mezzo della cessione essa, senza un maggior costo
finanziario, ha acquisito il diritto di rivalersi, oltre che su __________,
anche sulla debitrice di __________, __________.
3.5 Del
resto, a titolo generale, nulla osta a che, anche senza il consenso del
debitore, un terzo si proponga al creditore per l’adempimento dell’obbligazione
e se la faccia cedere, subentrando nella posizione del creditore (art. 164 cpv.
1 CO), senza che per questo solo motivo sia ravvisabile un qualsiasi abuso.
Ne
devono perciò conseguire la reiezione dell’eccezione di abuso di diritto e, in
assenza di altre e migliori eccezioni, l’accoglimento della domanda riconvenzionale
nella misura di fr. 85’700.--, pari alle lire 100’000’000 di cui alla
fideiussione doc. M e alla cessione doc. AD.
Quo
agli interessi su tale importo, non risulta applicabile il richiesto tasso
estero del 10%, essendo la cessione limitata al capitale di lire 100’000’000,
con il che l’accollo di interessi su tale somma è da valutare secondo il
diritto svizzero. Gli interessi sono perciò dovuti al tasso del 5% dal 16 marzo
1994, data della messa in mora doc. AG.
L’appello
è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i considerandi 3 e 4 della sentenza 20 dicembre 1995 della Pretura
del distretto di Bellinzona, sono riformati nel modo seguente:
- La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare al __________, fr. 85’700.-- oltre interessi al 5% dal 16
marzo 1994.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 120.-- sono a carico
di __________, che rifonderà al __________ fr. 3’000.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico di __________, cherifonderà al
__________ fr. 1’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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