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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.37
Data decisione, Autorità:
01.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00037
Lugano
- ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.728 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1 promossa con petizione
10 aprile 1990 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con
la quale l’attore, così come all’estensione della domanda in sede di
conclusioni, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo
di Fr. 128’363.20 oltre interessi al 5% dal 10 aprile 1990, con la protesta di
spese e ripetibili e che il Pretore, con sentenza 12 gennaio 1996, ha
integralmente accolto.
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello 5 febbraio 1996, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere le domande di petizione;
mentre
l’attore, con osservazioni 12 marzo 1996, postula la reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto
- Nell’agosto-settembre
1989 la __________ ha venduto alla ditta __________. di __________ due
aeroplani, un Piper __________ ed un Piper __________, per il prezzo
complessivo di US$ 670’000.- . Con lettera 13 settembre 1989 (doc. D) la ditta
__________ confermava alla __________ gli accordi in tal senso, specificava che
gli aeroplani dovevano essere consegnati a __________ in condizioni di volare e
con tutti i necessari documenti compreso il certificato per l’esportazione
(Export C of A’s) ed annunciava la rimessa, poi avvenuta, del saldo sul prezzo
della compravendita.
Nell’ottobre successivo la
__________ ha venduto il Piper __________ a __________ e con scritto 19
febbraio 1990 gli ha ceduto tutti i diritti e tutte le azioni relative a questo
apparecchio nei confronti della __________ (doc. B).
Sia al momento della prima
che della seconda vendita il Piper __________ era stazionato presso la
__________ a __________ dove era anche stato danneggiato, a metà agosto 1989, a
seguito di un forte temporale.
- __________ procede, con
la causa che ci occupa, nei confronti della __________ per ottenere la
restituzione dell’importo di Fr. 128’363.20 da lui pagato alla __________ per
le riparazioni dei danni causati all’apparecchio dal maltempo e per gli
interventi e controlli necessari, dopo le 100 h. di volo, all’ottenimento del
certificato di esportazione. Fa valere la pretesa contrattuale originaria della
prima acquirente __________, a lui ceduta.
Con la risposta di causa
la __________ contesta ogni pretesa dell’attore sostenendo in particolare di
aver venduto alla __________ l’apparecchio così come si trovava senza nessun
impegno a farlo riparare e revisionare, tanto è vero che il prezzo di vendita
del Piper __________ era stato fissato in soli US$ 5’000.- proprio in
considerazione del pessimo stato in cui si trovava.
-
Il Pretore, con il
giudizio impugnato, ha accolto integralmente la petizione. Ha ritenuto provato
che le parti contrattuali alla prima compravendita avessero concordato la
consegna di entrambi i velivoli in stato di volo e di conseguenza l’assunzione
per la venditrice __________ anche delle spese di riparazione e di ripristino
del Piper __________. Questi interventi sarebbero stati del resto proprio
commissionati alla __________ dalla __________ per il tramite del suo
dipendente ing. __________. La cessione dei diritti contrattuali della prima
compravendita da parte della __________ ad __________ darebbe a questi
legittimazione per ottenere direttamente dalla __________ rimborso di queste
spese, da lui sopportate.
-
Con l’appello la società
convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la
petizione. Contesta l’applicabilità del diritto svizzero al rapporto giuridico
instauratosi con la cessione dei diritti contrattuali dalla __________ ad
__________. Trattandosi di cessione all’appellato non è sufficiente provare
l’eventuale violazione contrattuale nei confronti della cedente ma è necessario
provare che quest’ultima abbia anche subito un danno effettivo da quella
violazione. In ogni caso nega di essersi mai impegnata ad assumere qualsiasi
riparazione ed eccepisce altresì che l’ing. __________ avesse potere di
rappresentanza per vincolare la società sia nel promettere prestazioni alla
__________ che nell’ordinare interventi sull’aereo alla __________. Qualora
invece dovessero, per denegata ipotesi, essere confermati questi impegni della
venditrice e la conseguente consegna senza i requisiti imposti dal contratto
sarebbero applicabili le norme di garanzia per i difetti (assenza di qualità
promessa) e la compratrice non avrebbe mai rispettato nessuna delle incombenze
di tempestiva notifica impostele dalla legge. Eccepisce pure l’inammissibilità
dell’estensione della domanda di condanna in sede di conclusioni e la misura
degli interessi moratori riconosciuti.
Con le osservazioni
all’appello la controparte ne chiede la reiezione per i motivi che, se del
caso, saranno ripresi nel seguito dell’esposizione di diritto.
-
Per quanto riguarda il
diritto applicabile alla fattispecie non ci si può distanziare da quello
svizzero così come ha deciso il primo giudice per motivi procedurali legati
all’atteggiamento in causa delle parti e per motivi sostanziali. Infatti, negli
allegati introduttivi di causa, sono state richiamate le norme di diritto
svizzero senza che alcuno vi si opponesse e ciò può essere considerato come
l'espressione, la conseguenza o almeno l'indizio di una scelta del diritto
cosciente e tacita. Inoltre, contrariamente alla tesi dell’appellante, la
cessione riguarda i diritti del primo contratto di compravendita, sottoposto al
diritto svizzero, e di conseguenza, per l’art. 145 cpv. 1 LDIP, è questo
diritto quello applicabile sia alla cessione come tale, la cui validità od
estensione non è messa in discussione, sia all’esercizio dei diritti che ne
derivano.
-
Le risultanze di causa -
senza dover far capo alla deposizione del signor __________ che non serve al presente
giudizio e che quindi è inutile esaminare alla luce della correttezza formale
della sua assunzione per rogatoria negli Stati Uniti - dimostrano che la
__________ ha venduto l’aereo Piper __________ alla __________ non nello stato
in cui si trovava ma invece in perfetto stato di volo quindi con l’impegno di
farlo riparare e revisionare a proprie spese. Basterebbero per raggiungere
questa convinzione i contenuti delle comunicazioni 13 settembre 1989 (doc. D e
doc. 11a) e 18 settembre 1989 (doc. 8) inviate dalla __________ alla __________
e che quest’ultima non ha mai eccepito, se non solo in corso di causa, essere
la reale, effettiva e concorde volontà contrattuale delle parti: la prima
lettera conferma i termini dell’accordo ed al proposito precisa che gli
aeroplani dovevano essere consegnati “in an airworthy condition and with all necessary
documents, including the Export C of A’s”, la seconda riconferma indirettamente
tali pattuizioni poiché richiede conferma che la __________ si sta interessando
delle pratiche burocratiche necessarie per l’ottenimento dei permessi dalle
autorità svizzere. Se così non fosse stato la __________ avrebbe dovuto
immediatamente opporre la non conformità dello scritto con le precedenti intese
(art. 6 CO).
Prova altrettanto
eloquente proviene dalla testimonianza dell'ing. __________ allora dipendente
dell'appellante, che ha avuto modo di riferire che "alla __________ era
stata promessa la consegna dei due aerei ad un prezzo preciso nel quale era
compresa la asportabilità, cioè in condizioni di volo certificate dall'uff.
federale per l'esportazione" (teste __________, pag. 1, retro).
Oltre a ciò emerge
inconfutabilmente dalle risultanze istruttorie che è stata proprio l'appellante
a commissionare alla __________, per il tramite dell'ing. __________,
l'esecuzione dei lavori sul Piper __________ (teste __________l, pag. 2; teste
__________ risposte a domande rogatoriali 4 e 5; doc. I4, I6, I7, I9, I11, I20,
I21: formulari della __________ dai quali appare l’ordinante i lavori).
Va inoltre rilevato che
l'appellante stessa, in sede di conclusioni, ha esplicitamente ammesso che
secondo le pattuizioni contrattuali intercorse con la __________ il Piper
__________ avrebbe dovuto essere riparato dai danni della bufera e rimesso in
stato di volo, pur contestando tuttavia di avere garantito l'ottenimento del
certificato di navigabilità (conclusioni, pag. 5). Mal si comprende come
l'appellante, in stridente contrasto con quanto ammesso in precedenza, neghi,
in sede di appello, di avere promesso almeno la riparazione dei danni,
contraddizione che non giova certo alla sua buona fede.
E ciò nemmeno per quanto
concerne la contestazione attorno al potere di rappresentanza dell’ing.
__________ al quale, senza doversi addentrare nei dettagli degli eventuali
limiti interni, la __________ non nega di aver validamente concluso, in suo
nome, la compravendita degli aerei e di conseguenza deve sopportare il fatto
che terzi in buona fede le imputino la totalità degli effetti derivanti da
quello stesso rapporto.
- La __________ impegnatasi
contrattualmente a consegnare l’aereo in perfetto stato di volo, ha però solo
parzialmente fatto fronte a questo suo obbligo dando l’ordine di riparazione
alla __________ ma non pagando tali interventi che sono, in definitiva, stati
assunti da __________ per permettere di portarli a termine (teste __________,
risposta a domanda rogatoriale 8) e quindi di ottenere il velivolo in
condizioni conformi al contratto.
La __________ ha così
violato il contratto - senza che al proposito debbano essere scomodate le norme
attorno alla garanzia per difetti della cosa venduta - poiché non ha adempiuto
nel debito modo l’obbligazione assunta, non compiendo l’atto finale che avrebbe
dato soddisfazione alla controparte contrattuale, fornendo così una esecuzione
imperfetta; ciò che permette alla controparte di esigere il risarcimento del
danno (art. 97 cpv. 1 CO), rappresentato dall’importo che avrebbe dovuto
versare la stessa __________ alla __________ per adempiere compiutamente, nei
confronti dell’acquirente, gli obblighi contrattuali derivanti dalla
compravendita e che invece ha dovuto versare l’attore.
-
Ma anche se non si
volesse seguire la strada della cessione che porta a considerare __________
come sostituto di __________ nella prima compravendita, l’attore sarebbe
ugualmente legittimato a procedere nei confronti della __________ per aver
compiuto, pagando le riparazioni, una gestione d’affari impropria (a suo
favore) che gli consente, ai sensi dell’art. 423 cpv. 2 CO, di ottenere il
rimborso delle spese occorsegli nel limite dell’arricchimento del quale ha
beneficiato la __________ (DTF 86 II 18 consid. 4). Per evitare di
compromettere la realizzazione della compravendita __________ ha pagato, per
suo conto e nel proprio interesse, delle prestazioni dovute da __________ la
quale si trova arricchita di quello stesso importo che, per contratto, si era
assunta e che non ha onorato.
-
Le contestazioni
dell’appellante riguardo all’ammontare dei costi di riparazione e ripristino
sono ampiamente tardive non essendo mai state sollevate in prima istanza (art.
321 cpv. 1 litt. b CPC) quando lo dovevano e lo potevano essere anche con
riferimento alla nota di credito per errore di calcolo della __________ già
conosciuta al momento dell’inoltro della replica attraverso l’esame del doc. I
La modifica della domanda
dell’attore, in sede di replica e ancora con le conclusioni, è poi
perfettamente legittima dal momento che si riferisce agli stessi fatti ed agli
stessi documenti presentati con gli allegati scritti introduttivi e si limita
ad estendere l’originaria domanda di condanna (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
75 n. 5).
Sono invece da considerare
le censure relative alla decorrenza dell’interesse di mora che il Pretore ha
concesso, per tutto il capitale, dalla data della petizione mentre invece la
necessaria interpellazione (102 cpv. 1 CO) è ravvisabile unicamente al momento
della presentazione dei singoli allegati di causa nei quali la pretesa è stata
per la prima volta quantificata: quindi su Fr. 70'000.- dal 10 aprile 1990
(data della petizione), su Fr. 35'974.50 dal 14 settembre 1990 (data della
replica) e su Fr. 22'388.70 dal 14 novembre 1995 (data delle conclusioni).
L’appello viene quindi
solo parzialmente accolto per quest’ultimo motivo senza che tale minima
soccombenza possa influire sul riparto di spese e ripetibili che sono da
caricare integralmente, in prima e seconda sede, alla parte convenuta ed
appellante.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
- L'appello 5 febbraio
1996 della __________ (già __________) è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 12 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è
così parzialmente riformata:
- La petizione 10
aprile 1990 è parzialmente accolta e di
conseguenza la
convenuta è condannata al pagamento
dell'importo di fr.
128'363.20 oltre interessi al 5 % dal 10
aprile 1990 su fr.
70'000.-, dal 14 settembre 1990 su fr.
35'974.50 e dal 14
novembre 1995 su fr. 22'388.70.
- La tassa di
giustizia di fr. 2'500.-- e le spese., da anticiparsi
dalla parte attrice,
sono poste a carico della convenuta, la
quale rifonderà
all'attore fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.
- Le spese della
procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'600.-
b) spese fr.
100.-
Totale fr. 2'700.-
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 3’000.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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