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Numero d'incarto:
12.1996.238
Data decisione, Autorità:
19.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00238
Lugano
19 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.96.282
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, in materia di
riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 14 ottobre 1996 da
__________ (rappr. dal curatore dott. __________)
patr.
dallo studio legale __________
contro
__________ patr. dall’ avv. __________
con cui l'istante ha chiesto che fosse riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera, ai sensi della convenzione di Lugano, la
sentenza 23 gennaio 1996 della Prima Sezione Civile del Tribunale di __________
che ha condannato la qui convenuta al pagamento di Lit. 29'501'702;
Domanda che il Pretore ha accolto con pronunciato del
17 ottobre 1996;
Da cui l'opposizione 10 dicembre 1996 della convenuta
che ha chiesto la reiezione dell'istanza, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
Sentite le parti all'udienza di discussione del 5
febbraio 1997;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Con istanza 14
ottobre 1996 __________ ha postulato il riconoscimento e l'ottenimento della
dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell'art. 31 della
Convenzione di Lugano (in seguito ConvLug) della sentenza emanata il 23 gennaio
1996 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di __________, con la quale
__________ era stata condannata al pagamento di Lit. 18'000'000.--, oltre
interessi legali dal 22 giugno 1994, per un totale di Lit. 29'501'702 a favore
della fallita __________, in persona del curatore dott. __________.
-
Con decisione del 17
ottobre 1996 il Segretario assessore della Pretura ha accolto la domanda atteso
che la sentenza italiana era conforme alle esigenze poste dalla ConvLug: egli
ha ritenuto che il giudizio estero era esecutivo, non appariva contrario
all'ordine pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato alla convenuta
contumace e non violava in alcun modo le disposizioni degli art. 27 e 28 ConvLug.
-
Con opposizione 10
dicembre 1996 __________ ha chiesto che la decisione di prima istanza venisse
riformata nel senso di respingere l’istanza di exequatur.
A suo dire, innanzitutto,
le conclusioni del Segretario-assessore violano il principio dell'art. 27 cifra
2 ConvLug secondo cui la decisione estera non è suscettibile di riconoscimento
se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o
comunicato al convenuto contumace regolarmente e in tempo utile affinché questi
possa presentare le proprie difese. Sostiene inoltre che la decisione estera
non può essere resa esecutiva in Svizzera poiché emanata al foro del luogo
dell’adempimento dell’obbligazione, quando invece lei era domiciliata in
Svizzera, in contrasto con la riserva formulata dalla Svizzera al momento della
sottoscrizione della ConvLug (art. I bis del Protocollo n. 1 relativo a taluni
problemi di competenza, di procedura e di esecuzione).
- All'udienza di
discussione del 5 febbraio 1997 l’opponente ha confermato le proprie ragioni.
La controparte ha
preliminarmente sostenuto che l’opposizione formulata da ____________________ è
tardiva, e quindi irricevibile, poiché presentata alla Camera civile d’Appello
dopo trascorso il termine di trenta giorni (art. 36 cpv. 1 ConvLug) dalla
notifica della decisione del Segretario-assessore.
Inoltre ha argomentato, in
contrario senso alle considerazioni dell’opponente, a sostegno della decisione
di prima istanza: ha presentato documentazione attestante la regolarità e la
tempestività della notifica, nelle vie rogatorie, della domanda giudiziale che
ha trovato conclusione nella decisione della quale si chiede la delibazione e,
per quanto concerne l’eccezione relativa al foro, ha sottolinea che la
competenza del Tribunale di Como, trattandosi in concreto di un’azione
revocatoria promossa nell’ambito del fallimento, era data non sulla base dell'art.
5 cifra 1 ConvLug ma in conformità all'art. 24 della Legge fallimentare
italiana.
- La sentenza 17
ottobre 1996 del Segretario-assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è stata
intimata alle parti, una prima volta, il 22 ottobre 1996. A seguito di una
richiesta orale del 23 ottobre 1996 dell'istante tendente a ottenerne la
correzione relativamente all’indicazione della parte istante - che, in alcuni
punti della decisione, era stata erroneamente designata con il nome di altra
società - il Segretario-assessore, in applicazione dell’art. 339 CPC, ha
provveduto ad intimare alle parti, in data 11 novembre 1996, “una nuova copia
del pronunciato 17.10.1996, rettificata, che sostituisce la precedente intimata
il 22.10.1996” (cfr. ordinanza di rettifica, atto III).
Nel caso di correzione di
una sentenza eseguita nella semplice forma indicata dall’art. 339 cpv. 1 CPC
oppure attraverso l’istituto dell’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv.
2 CPC) i termini per ricorrere decorrono dalla sentenza di interpretazione
limitatamente ai dispositivi deferiti in tale procedura mentre invece riguardo
agli altri dispositivi, non toccati dalla correzione-interpretazione, valgono i
termini di impugnazione abituali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 335 n.
2). Tuttavia nel caso di specie il primo giudice ha esplicitamente dichiarato,
nella sua ordinanza di correzione, che la nuova intimazione della sentenza
corretta sostituiva quella precedente; non è possibile interpretare diversamente,
in buona fede processuale, il suo atteggiamento. Ne discende che solo a far
tempo della notifica della sentenza intimata l’11 novembre 1996 decorre il
termine di trenta giorni per formulare l’opposizione che è dunque tempestiva e ricevibile.
- La decisione della
quale si chiede l’esecutività in Svizzera riguarda un’azione revocatoria
secondo la Legge fallimentare italiana come appare, senza possibilità di
equivoco alcuno, dalla stessa sentenza del Tribunale di __________ e come
afferma, correttamente, la stessa parte che intende ottenere l’exequatur; è
un’azione simile a quella prevista agli art. 285 e seg. LEF.
La ConvLug si applica in
materia civile e commerciale (art. 1) e sono esclusi dal suo campo di
applicazione, tra altre fattispeci che qui non interessano, i fallimenti, i
concordati e altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2).
Nell’esame inteso a
conoscere quali siano i procedimenti affini a fallimenti e concordati che non
sottostanno alla ConvLug si può far capo alla interpretazione che alla norma in
questione è stata data, nell’applicazione della Convenzione di Bruxelles la cui
sostanza è recepita nella ConvLug, dalla Corte di Giustizia delle comunità
europee e dai Tribunali degli Stati che ne fanno parte così come prescrive il
Protocollo n. 2 relativo all’interpretazione uniforme della convenzione di
Lugano.
Affinché le decisioni che
si riferiscono ad una procedura fallimentare siano escluse dal campo di
applicazione della convenzione occorre che esse derivino direttamente dal fallimento
e si inseriscano strettamente nell’ambito della procedura fallimentare (sent.
22 febbraio 1979 della Corte di giustizia delle comunità europee nella causa G.
c. N. in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1979,
572 e seg.; Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles e de Lugano,
pag. 24/25; Kropoholler, Europäisches Zivilprozessrecht, ad art. 1 n.
32). L’azione revocatoria è una di queste poiché è solo esperibile dopo
pronunciato il fallimento, nel quale trova la sua causa, a tutela della massa
dei creditori attraverso il ripristino del patrimonio del fallito così che le è
applicabile l’eccezione dell’art. 1 cpv. 2 n. 2 della ConvLug, come è già
stato più volte deciso proprio con riferimento all’azione revocatoria della
legge fallimentare italiana (Rivista di diritto internazionale privato e
processuale 1989, 659; 1990, 396; 1991, 975; C. Honorati,
Revocatoria fallimentare e convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968,
nella stessa Rivista 1989, 595 e seg.) e come è stato deciso in Germania (NJW
1990, 990 n. 14).
-
Considerato quindi
che la sentenza di cui si chiede la delibazione riguarda una procedura esclusa
dal campo di applicazione della ConvLug l’istanza 14 ottobre 1996 di __________
e doveva essere respinta ed è quanto fa questa Camera, senza più alcuna
necessità di analizzare le argomentazioni del primo giudice e delle parti che
erano tutte dedotte dalle norme della ConvLug erroneamente ritenuta
applicabile.
-
Ne discende
l'accoglimento dell'opposizione anche se per altri motivi di quelli addotti.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'opposizione
10 dicembre 1996 __________ è accolta e di conseguenza la sentenza 17
ottobre / 11 novembre 1996 del Segretario-assessore della Pretura di Mendriso-Sud
viene così riformata:
-
L'istanza volta al
riconoscimento ed all'ottenimento della dichiarazione di esecutività in
Svizzera della sentenza pronunciata il 23 gennaio 1996 dalla I Sezione civile
del Tribunale di __________ nella causa Fallimento __________ c. __________ è
respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 100.-, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della parte istante.
II. Le
spese della presente procedura consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 380.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
400.-
da
anticiparsi dall'opponente, sono a carico della controparte che le verserà
inoltre Fr. 200.- per ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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