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Numero d'incarto:
12.1996.235
Data decisione, Autorità:
31.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00235
Lugano
30 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.95.375 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2,
promossa con petizione 22 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
Contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 40’000.-- oltre
interessi e la condanna del convenuto alla restituzione di fr. 95’000.-- oltre
interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, che il
Pretore con sentenza 11 novembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 30 novembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni 21 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti il 5 giugno 1992 hanno sottoscritto un documento manoscritto denominato
“Cessione arredamento negozio alimentari” (doc. 1) in virtù del quale l’attore
ha acquistato dal convenuto l’arredamento presente nel negozio di alimentari
sito in via __________ a __________ al prezzo di fr. 135’000.--.
Avendo
l’attore pagato solo fr. 95’000.--, il convenuto l’ha escusso per il saldo di
fr. 40’000.-- oltre interessi, ottenendo il 10 marzo 1993 il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo in
oggetto.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito e la
condanna del convenuto alla restituzione della parte del prezzo incassata,
sostenendo che il contratto sarebbe viziato da dolo per il fatto che il
convenuto l’avrebbe indotto alla stipulazione con la falsa affermazione secondo
cui l’arredamento, da lui acquistato 7 mesi prima, avrebbe avuto un prezzo a
nuovo di lire 200’000’000, mentre in realtà lo stesso sarebbe costato solo lire
130’000’000, ovvero meno del prezzo richiesto all’attore.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione negando di avere fornito assicurazioni
circa il valore della merce. Il prezzo sarebbe stato liberamente pattuito dopo
l’esame della merce da parte dell’attore, che perciò nulla potrebbe pretendere.
In
ogni caso il convenuto avrebbe pagato fr. 152’750.-- aggiuntivi di ICA e altre
spese, così che il prezzo pattuito con l’attore sarebbe comunque equo.
D. Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Il
Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto
di compravendita ai sensi degli art. 184 e segg. CO, ha ritenuto che lo stesso
non sarebbe viziato da dolo o da errore essenziale, e di conseguenza ha
respinto la petizione.
F. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di ammettere la petizione sostenendo l’inefficacia del contratto a
causa di dolo ed errore essenziale, e di quelle del resistente, che postula la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
processo civile ticinese è di regola retto dal principio attitatorio, che trova
la sua concretizzazione nell’art. 78 CPC, secondo il quale i fatti, le domande,
le eccezioni e le motivazioni di diritto devono essere proposti esaustivamente
già nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (per tante: II CCA
5 dicembre 1996 in re A. AG/C.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 2,
4, 7, 8).
Da
ciò segue che, a maggior ragione, le argomentazioni che non sono proponibili
nella seconda fase del processo di prime cure non possono trovare udienza
neppure in sede di appello (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78,
n. 13; ad art. 321, n. 5, 7, 8, 18).
- Nella
petizione l’attore ha espressamente sollevato unicamente l’eccezione di dolo ex
art. 28 CO, asserendo a più riprese di essere stato indotto in errore dal
comportamento del convenuto, che gli avrebbe fatto credere di avere pagato il
mobilio in questione fr. 200’000.-- (petizione, pag. 3, 4, 5), e anche nella
replica l’unica eccezione addotta in tema di vizi della volontà contrattuale è
quella di dolo (pag. 5).
Ancora
nelle conclusioni (punto 4, pag. 3 e 4) l’attore si è dilungato sul tema del
dolo, senza invece mai affrontare la diversa tematica dell’errore essenziale.
Di
conseguenza il Pretore, pur risolvendola per la negativa, si è chinato a torto
sulla questione dell’eventuale esistenza di errore essenziale da parte
dell’attore, trattandosi di eccezione che non era stata sollevata dall’attore.
L’errore
del Pretore è evidentemente ininfluente ai fini del giudizio di secondo grado:
le argomentazioni contenute nel gravame dell’attore su questo tema
costituiscono agli occhi di questa Camera la prima formulazione dell’eccezione
di errore essenziale, che pertanto risulta irricevibile in applicazione dell’art.
321 cpv. 1 lit. b CPC (identica soluzione per eccezioni di lesione ed errore
essenziale in: II CCA 3 dicembre1996 in re C./V. e R.).
- Rimane
da esaminare la sola eccezione di dolo, che si rivela tuttavia ampiamente
infondata.
L’attore,
infatti è unicamente riuscito a dimostrare che il convenuto gli avrebbe detto
in sede di trattative di aver pagato “attorno ai fr. 170’000.-- compreso IVA e
lavori effettuati nel negozio”, mentre non vi è alcuna prova certa della non
verità di questa affermazione e della volontà del convenuto di indurre
dolosamente l’attore al contratto.
Dagli
atti risulta in concreto che il prezzo pagato dal convenuto al venditore
italiano nel novembre del 1991 è stato di lire 130’000’000 (doc. A, B, C),
importo che all’epoca corrispondeva a fr. 152’360.-- (cfr. il doc. 21, dal
quale risulta un tasso di conversione all’epoca di fr. 11.72 per 10’000 lire).
A questa somma, non comprensiva dell’IVA italiana (doc. A e B), si è aggiunta l’ICA
del 6,2% per complessivi fr. 9’570.-- (doc. 18, da cui risulta il pagamento di
fr. 4’774.--, e doc. 19, dal quale risulta il pagamento di altri fr. 4’796.-- a
tal titolo), il tutto per fr. 161’930.--.
Essendo
poi del tutto verosimile l’avvenuta esecuzione di lavori di allacciamento, e di
un controsoffitto (doc. C), l’importo di fr. 170’000.-- emerso
dall’interrogatorio formale risulta in sé perfettamente plausibile, o comunque
-in queste circostanze di fatto- non irreale al punto da poter concretizzare
una fattispecie di dolo contrattuale.
- A
titolo meramente abbondanziale si può inoltre osservare che l’accertamento
della sostaziale correttezza dell’informazione fornita dal convenuto all’attore
permette di escludere anche il sussistere del preteso errore essenziale.
L’appello,
infondato in ogni suo punto, va perciò disatteso.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 novembre 1996 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà al
convenuto fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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