AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.203
Data decisione, Autorità:
16.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00203
Lugano
16 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA. 94.208 (inc. n. 19/1993) della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 1° febbraio 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 327’012.50
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 3 ottobre 1996 ha accolto per fr. 175’912.50 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 25 ottobre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 29 novembre 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
28 febbraio 1991 l’attore in qualità di conduttore __________ ha sottoscritto
un documento denominato “dichiarazione” (doc. B) nel quale esprimeva la
volontà di recedere dal contratto di locazione e di offrire per il pagamento
dei canoni arretrati il mobilio e l’inventario dell’ente locato “... al valore
che un perito designato dalla __________ degli albergatori designerà su
richiesta congiunta delle parti contraenti. (__________)”.
Il
documento è stato controfirmato dalla locatrice.
B. Ritenendo
che la perizia eseguita dalla __________ nel marzo 1991 avrebbe determinato in
fr. 394’000.-- il valore dell’inventario in questione, l’attore, dopo deduzione
del proprio debito per pigioni, ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 327’012.50 oltre accessori.
C. La
convenuta nella risposta del 19 aprile 1993 ha eccepito preliminarmente
l’incompetenza territoriale -sarebbe competente il giudice del di lei
domicilio- e per materia -sarebbe una controversia in materia di locazione- del
giudice adito.
Quo
al merito della vertenza, la convenuta ha ammesso di avere consentito a quanto
previsto dalla “dichiarazione” doc. B, ma si è nondimeno opposta alla petizione
contestando le risultante della perizia, che avrebbe a torto valutato
l’attività dell’esercizio pubblico, e non il solo inventario.
D. Con
decreto del 10 febbraio 1994 il Pretore ha respinto le eccezioni di
incompetenza sollevate dalla convenuta.
Il
giudizio è stato da questa impugnato con l’appello del 3 marzo 1994, al quale
il Pretore non ha concesso effetto sospensivo.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato l’esistenza di un impegno
contrattuale della convenuta al pagamento dell’inventario cedutole dall’attore.
Nella
sua valutazione non si dovrebbe tuttavia tenere conto dell’aspetto commerciale
ed immateriale, cioè del cosiddetto avviamento, ma solo del valore degli
oggetti d’inventario in quanto tali.
Detto
valore sarebbe stato stabilito in fr. 220’000.-- dal perito __________, e in
fr. 255’000.-- dalla perizia __________ che su questo punto avrebbe preso
spunto dagli accertamenti dell’altro perito.
Potendosi
ritenere l’importo medio di fr. 237’500.--, dopo deduzione del suo debito per
pigioni di fr. 61’687.50 il credito dell’attore sarebbe di fr. 175’912.50 oltre
interessi, somma per la quale il Pretore ha accolto la petizione.
F. Con
l’appello del 25 ottobre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe a torto preso a base del computo del credito dell’attore
l’importo medio risultante dalle due perizie, in quanto sarebbe da considerare
quello di fr. 220’000.-- di cui alla perizia __________.
La
convenuta vanterebbe comunque delle contropretese per fr. 2’249’290.05 nei
confronti dell’attore, ragione per cui si imporrebbe la reiezione della sua
pretesa.
G. Delle
osservazioni 29 novembre 1996 dell’attore, che postula la reiezione
dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
309 cpv. 3 CPC stabilisce che nel caso, verificatosi nella specie, in cui siano
state presentate appellazioni non sospensive di decreti processuali,
nell’appello contro la decisione finale l’appellante deve dichiarare se i
gravami sono mantenuti, altrimenti gli stessi si riterranno abbandonati.
L’appello
25 ottobre 1996 della convenuta non si esprime in alcun modo al riguardo
dell’appello 3 marzo 1994 contro il decreto 10 febbraio 1994 che ha respinto le
eccezioni di incompetenza.
Ne
deve conseguire, ai sensi della predetta norma, la caducità di questo primo
gravame della convenuta.
- La
convenuta giustifica la propria resistenza alla pretesa avversaria affermando,
“a titolo abbondanziale”, di vantare delle pretese nei confronti dell’attore
per oltre 2 milioni di franchi (appello, punto 7, pag. 6).
Il
Pretore (consid. 8, pag. 5) ha tuttavia già sancito l’irricevibilità
procedurale di tale pretesa, irritualmente addotta per la prima volta solo con
le conclusioni (art. 78 CPC; II CCA 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune
di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1, 2, 4, 13 ad art. 78).
La
constatazione del Pretore circa l’irricevibilità della pretesa compensatoria è
rimasta incontestata, di modo che essa, a maggior ragione, non è ricevibile
neppure in questa sede.
Ma
anche se così non fosse, nulla cambierebbe all’atto pratico dal momento che
l’asserita pretesa compensatoria non ha in alcun modo superato lo stadio della
sterile affermazione di parte. Ma in ogni caso l'appellante si è ripromesso di
farle valere in separata sede.
-
Ciò
premesso, la contestazione della convenuta si limita alla questione a sapere se
a base del calcolo del credito dell’attore sia da porre l’importo di fr.
237’500.-- ritenuto dal Pretore, oppure quello di fr. 220’000.-- di cui alla
perizia __________ come da lei sostenuto.
-
L’esame
degli atti permette di stabilire che l’importo determinante è quello di fr.
220’000.-- stabilito dal perito __________.
Solo
lui può infatti essere considerato quale “esperto neutro” ai sensi della
dichiarazione doc. B.
Benché
il mandato gli sia formalmente stato attribuito e pagato dalla convenuta (cfr.
la sua rogatoria), non vi è dubbio sul fatto che egli ha agito anche
nell’interesse e con l’approvazione dell’attore.
Il
suo responso, scaturito da una giornata di accertamenti effettuati in
contraddittorio, è pertanto da ritenere equidistante ed oggettivo, ed è perciò
da preferire a quello del fiduciario __________ che, sebbene abbia agito su
mandato congiunto, si è chinato essenzialmente sulla questione del valore
commerciale, estranea all’accordo di cui al doc. B.
Nella
misura in cui egli si è comunque espresso sul valore dell’inventario (doc. D,
pag. 11 e 12), ciò risulta essere avvenuto in base agli accertamenti del
perito __________, completati in base ad unilaterali affermazioni del solo
attore (doc. D, pag. 11, in fine), che per quanto comprovate non possono
condurre per difetto di contraddittorio alla modifica dei precedenti
accertamenti.
La
differenza di valore risultante tra le due perizie è perciò, in definitiva,
frutto del tentativo dell’attore, contrario alla lettera e allo spirito degli
accordi di cui al doc. B, di rettificare in suo favore gli accertamenti
effettuati in contraddittorio dal perito __________, il che non può
evidentemente trovare protezione in questa sede.
- L’accoglimento
di questa argomentazione della convenuta non comporta comunque, come essa a
torto auspica, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione, ma solo nel senso di ridurre di fr. 17’500.-- il suo debito.
Il
parziale accoglimento del gravame non altera, ed anzi corregge, la situazione
di sostanziale equilibrio del grado di soccombenza nell’ambito del primo
processo, così che può esserne confermato il giudizio su spese e ripetibili.
In
questa procedura è per contro preponderante la soccombenza della convenuta.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 ottobre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 ottobre 1996 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, __________, fr. 158’412.50 oltre interessi
al 5% dal 31 marzo 1991.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________del __________dell’Ufficio esecuzione di ________.
-
La
tassa di giustizia di fr. 5’000.-- e le spese di fr. 370.-- sono a carico delle
parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a
carico dell'appellato, al quale la parte appellante rifonderà fr. 1’500.-- per
parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster