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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.2
Data decisione, Autorità:
12.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00002
Lugano
12 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.69
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 14
marzo 1994 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
la quale l’attore ha chiesto la condanna della ditta convenuta al versamento
dell’importo di Fr. 16’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992 e che il
Pretore, con sentenza 24 novembre 1995, ha integralmente respinto.
Appellante
l’attore il quale, con atto d’appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di accogliere la propria pretesa così come alla
domanda di petizione; mentre la parte convenuta, con osservazioni 14 febbraio
1996, postula la reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- L’attore
è stato membro del consiglio di amministrazione della società convenuta
dall’agosto 1974 all’aprile 1989. La pretesa dedotta in causa riguarda la
retribuzione per questa funzione per il periodo dal 1983 alla cessazione della
carica.
La
convenuta contesta di dovere qualsiasi importo poiché non esiste nessuna
decisione al proposito dell’assemblea generale e solleva l’eccezione di
prescrizione della maggior parte delle pretese annue.
-
Con
la decisione impugnata il Pretore ha respinto ogni pretesa dell’attore poiché
non è stato dimostrato in causa che gli statuti della convenuta prevedessero il
versamento di tantièmes o indennità periodiche fisse ai membri del consiglio di
amministrazione. Neppure risulterebbero dagli atti l’esistenza di utili a
bilancio tali da poter autorizzare il prelievo di tantièmes o specifici
incarichi affidati all’attore tali da generare una sua retribuzione per il
lavoro svolto.
-
Con
l’appello l’attore critica la motivazione e la conclusione della sentenza
pretorile che, partendo da premesse di fatto e di diritto estranee alla
fattispecie concreta (come le considerazioni attorno ai tantièmes e alle
prestazioni di lavoro), non ha riconosciuto che l’onorario si giustifica per il
sol fatto di essere membro del consiglio di amministrazione e la sua
quantificazione, del resto adeguata quella di Fr. 2’200.- annui richiesta, sta
nelle facoltà di libero apprezzamento del giudice.
Con
le osservazioni all’appello la controparte si limita a ribadire, senza però
esplicitarle, le tesi sostenute in prima sede.
- La
retribuzione del mandato di consigliere di amministrazione, anche se non
prevista dalla legge, é cosa ordinaria, solita e consueta (OR-Wernli, art.
710 N. 10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
§28 n. 121; SJZ 1962, 105) ed anche giustificata per i rischi finanziari
legati alla responsabilità della funzione (DTF 111 II 480).
Non
necessariamente trattasi di tantièmes per i quali vanno ossequiati determinati
presupposti (672 cifra 2 e 677 CO) ma l’indennità relativa può consistere in un
onorario fisso la cui determinazione può dipendere da diversi fattori tra i
quali l’estensione dell’impegno, il risultato della conduzione societaria e la
situazione economica della società (OR-Wernli, art. 710 N. 10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 130 e 132).
Nella
prassi si riscontra che nelle piccole società l’onorario annuo del consigliere
di amministrazione varia tra Fr. 1’000.- e Fr. 10’000.- e che la media svizzera
per società attive nella produzione, come é la convenuta, si situa attorno ai
Fr. 18’000.- annui (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
§28 n. 133 e nota 73a).
-
Per
queste considerazioni l’attore, quale consigliere di amministrazione, può
senz’altro pretendere un’indennità dall’anonima e la sua pretesa di Fr. 2’200.-
annui, così come corrispostogli all’inizio del suo mandato (cfr. doc. C), é senz’altro
giustificata se sol si confrontano l’attività imprenditoriale di una ditta di
produzione di sfere di precisione in miniatura con un capitale sociale di Fr.
500’000.- (doc. A) e gli onorari medi svizzeri sopra indicati.
-
La
convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione del credito dell’attore. Gli
onorari da mandato si prescrivono in 10 anni (127 CO; OR-Weber, art. 394
N. 42) nulla mutando la qualifica professionale di avvocato dell’attore. Il
primo atto interruttivo della prescrizione agli atti di causa è il PE del
febbraio 1994 e di conseguenza solo l’onorario d’amministrazione per l’anno
1983 risulta prescritto.
Per
5 anni (1984/1988) e quattro mesi (fino all’aprile 1989) di appartenenza al
consiglio di amministrazione della convenuta l’attore deve così ricevere, per
arrotondamento, Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992 (data dell’interpellazione
doc. M).
- La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede seguono la
soccombenza delle parti nella misura di 1/4 a carico dell’attore e dei
rimanenti 3/4 a carico della convenuta.
Per i quali motivi,
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 gennaio 1996 del dr. __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la
sentenza 24 novembre 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformata:
-
La
petizione é parzialmente accolta e la __________ G è condannata a versare al
dr. __________ l’importo di Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto
-
La
tassa di giustizia fissati in Fr. 1’000.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono poste a carico dell’attore per 1/4 e della convenuta per 3/4;
quest’ultima rifonderà al dr.__________ ____________________ l’importo di Fr.
900.- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 550.-
b)
spese Fr. 50.-
totale Fr.
600.-
già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico per 1/4 e per i rimanenti 3/4
sono a carico della controparte che, inoltre, verserà alla controparte Fr.
500.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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