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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.195
Data decisione, Autorità:
12.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00195
Lugano
12 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1303 (inc. n. 957) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 27 luglio 1990 da
rappr.
dall'avv. __________
chiedente
l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani di
complessivi fr. 598’931.30 oltre interessi a carico delle quote di comproprietà
dei fondi n. __________di __________
contro
-
…
-
all’epoca
patrocinati dallo studio ____________________, e che con risposta 22 gennaio
1991 si sono opposti alla petizione, mentre la convenuta __________ ha inoltre
chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
780’000.-- oltre interessi;
nonché
contro
-
all’epoca
patrocinato dall’avv. __________, __________ che con risposta 15 gennaio 1991
si è opposto alla petizione;
e ancora
contro
-
…
-
che non hanno
risposto alla petizione.
E ora
sul decreto 23 settembre 1996 con il quale, in base ad un’asserita transazione
che sarebbe stata raggiunta all’udienza dell’8 luglio 1996, il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli, ordinando nel contempo l’iscrizione in via
definitiva delle ipoteche legali di cui al dispositivo n. 2;
Decisione
dedotta in appello in data 11 ottobre 1996, per chiederne l’annullamento, da
__________, sedicente rappresentante di quasi tutti i convenuti;
Mentre
l’attrice con osservazioni 20 novembre 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in fatto e in
diritto
-
che
con la petizione l’attrice postula l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca
legale dell’artigiano per complessivi fr. 598’931.30 oltre interessi, somma
corrispondente alla parte della sua mercede rimasta impagata e da suddividere
proporzionalmente sulle quote di comproprietà dei vari convenuti sui fondi di
__________ sui quali l’attrice ha eseguito la sua opera;
-
che
i convenuti indicati sopra con i numeri 1 a 56 si sono opposti alla petizione;
-
che
la convenuta __________ ha inoltre presentato una domanda riconvenzionale di
fr. 780’000.-- oltre interessi;
-
che
i convenuti indicati sopra con i numeri 57 a 77 non risultano invece essersi
espressi sulla petizione;
-
che
il 2 giugno 1995 la causa è stata sospesa a causa del fallimento della
convenuta (e attrice riconvenzionale) __________;
-
che
il 7 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto al Pretore la disgiunzione della
procedura contro __________ da quella nei confronti degli altri convenuti;
-
che
l’attrice, stante l’inattività del Pretore, il 30 aprile 1996 ha presentato un
ricorso di diritto pubblico per denegata giustizia;
-
che
detto ricorso è stato accolto dalla II Corte Civile del Tribunale federale l’11
giugno 1996;
-
che
l’8 luglio 1996, presenti l’attrice e per le convenute l’avv. __________ e il
signor __________, ha avuto luogo un’udienza per discutere la richiesta
disgiunzione;
-
che
con ordinanza di pari data il Pretore ha disgiunto la causa tra l’attrice e
__________ in fallimento da quella riguardante gli altri convenuti;
-
che
in occasione di quella stessa udienza dell’8 luglio 1996 ha avuto luogo una
discussione globale, nella quale è stata proposta una soluzione transattiva
della vertenza articolata su 7 punti;
-
che
uno dei punti prevede che “l’accordo di cui sopra sarà controfirmato dalla
parte attrice e per le parti convenute dalla __________, amministratrice della
comproprietà”;
-
che
con il decreto del 23 settembre 1996 il Pretore ha accertato l’esistenza del
necessario consenso, ed ha di conseguenza stralciato la causa dai ruoli,
ordinando nel contempo l’iscrizione in via definitiva delle ipoteche legali nei
termini comunicati dall’attrice;
-
che
con appello 11 ottobre 1996 presentato da __________ in nome e per conto di 77
convenuti, viene chiesto l’annullamento del decreto di stralcio, sostenendo che
non sarebbe stato inteso di accettare l’iscrizione definitiva delle ipoteche
legali -atto ai cui fini __________ nemmeno potrebbe rappresentare i proprietari-,
ma solo la loro teorica quantificazione;
-
che
l’attrice con osservazioni del 20 novembre 1996 si oppone al gravame;
-
che
l’art. 64 cpv. 1 CPC stabilisce che di principio solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel cantone e le persone che detengono una
rappresentanza legale possono fungere da patrocinatori;
-
che
l’art. 64 bis CPC prevede una parziale deroga a questo principio, nel senso,
per quanto concerne la fattispecie, che anche agli amministratori di immobili
oggetto della lite viene riconosciuta la rappresentanza processuale;
-
che
tale deroga è tuttavia esplicitamente limitata alle materie di cui all’art. 64
bis cpv. 1 lit. a - f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 64 bis, n. 3);
-
che
l’oggetto della lite -l’iscrizione di ipoteche legali definitive ex art. 839 e
segg. CC- non è compreso nel suddetto catalogo di materie;
-
che
l’appello risulta pertanto presentato da persona priva della rappresentanza
processuale, e come tale esso è nullo per difetto di un presupposto processuale
(art. 97 cifra 4 CPC; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 64, n. 3 e
5);
-
che
vi sarebbe comunque motivo di dubitare dell’esistenza di una valida procura
alla procedente da parte di quei convenuti precedentemente patrocinati dallo
studio __________ e da parte di quelli preclusi;
-
che
l’esito della procedura non può comunque essere unicamente quello di dichiarare
nullo l’appello;
-
che
in effetti in casi eccezionali l’autorità di appello può accertare la nullità
assoluta di una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF
4 gennaio 1996 in re T SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
- edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258);
-
che
il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso
nella fattispecie;
-
che
in effetti i medesimi problemi di rappresentanza processuale e di difetto di
procura al riguardo di __________ evidenziati per l’appello sussistevano già
all’udienza dell’8 luglio 1996 e all’atto dell’accettazione della transazione
che ha condotto allo stralcio della causa, come del resto rettamente
evidenziato dall’appellata (osservazioni, pag. 6 e 7);
-
che
si deve perciò ritenere che le parti precluse da questa causa non siano state
validamente rappresentate all’udienza in questione;
-
che
di conseguenza la supposta transazione non rispecchia in realtà in alcun modo
la volontà di quelle parti;
-
che
l’emanazione del decreto di stralcio, comportante oltretutto un aggravio reale
per i loro fondi, senza che quelle parti siano state preventivamente sentite
concretizza una grave violazione del loro corrispondente diritto, sanzionata dall’art.
142 lit. b CPC con la nullità del decreto medesimo (II CCA 20 febbraio
1997 in re D./F.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 351, n. 4);
-
che
a tale violazione si aggiunge quella costituita dal fatto che a queste parti il
decreto di stralcio nemmeno è mai stato validamente intimato, così da
impedire qualsivoglia azione a salvaguardia dei loro diritti;
-
che
non si vede quale altra soluzione se non la declaratoria di nullità del decreto
in questione potrebbe consentire di ristabilire una situazione conforme al
diritto;
-
che
il decreto di stralcio del 23 settembre 1996 per iniziativa di questa Camera
deve pertanto essere dichiarato nullo in tutti i suoi dispositivi;
-
che
per questa decisione non si prelevano tasse o spese, e non si attribuiscono
ripetibili ad alcuna delle parti, non a __________ __________ che non era
legittimata all’appello, e neppure all’attrice, che a torto ha aderito al
decreto viziato;
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. Il
decreto di stralcio 23 settembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, nella causa inc. OA.94.1303 (inc. n. 957) è dichiarato nullo.
II. Non
si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione
a tutte le parti.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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