AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.188
Data decisione, Autorità:
17.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00188
Lugano
17 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.103 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 11 febbraio 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
Contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’228.--
oltre accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
12’817.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
Il
Pretore con sentenza 6 settembre 1996 ha accolto integralmente la petizione, e
limitatamente a fr. 1’296.-- oltre interessi la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 30 settembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
per fr. 8’817.-- oltre interessi;
Mentre
l’attrice con le osservazioni del 6 novembre 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
procede nei confronti della convenuta per l’incasso di tre fatture relative a
trasporti con l’elicottero sull’__________ __________, nel Comune di
__________, da lei richiesti ed effettuati dall’attrice nei giorni 5 novembre
1991 (fattura doc. C di fr. 3’969.--), 22 novembre 1991 (fattura doc. G di fr.
4’760.--) e 4 giugno 1992 (fattura doc. I di fr. 4’499.--), il tutto per fr.
13’228.-- oltre interessi.
B. Nella
risposta del 28 aprile 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, adducendo
le inadempienze della ditta attrice.
Questa
avrebbe programmato il primo trasporto per il 30 ottobre 1991, e l’avrebbe
invece eseguito di propria iniziativa, senza avvisare la convenuta, solo il 5
novembre, trasportando la scavatrice in un luogo sbagliato. Sebbene l’attrice,
doverosamente, l’8 novembre abbia trasferito a proprie spese la scavatrice nel
luogo previsto, alla convenuta sarebbe derivato un danno di fr. 21’546.--, dato
che a causa del ritardo provocato dall’attrice non sarebbe stato possibile
terminare i lavori il giorno 22 novembre, e perciò la completazione dell’opera
sarebbe slittata all’estate del 1992.
Sarebbero
in definitiva dovuti solo gli importi delle prime due fatture dell’attrice,
ovvero complessivi fr. 8’729.--, da compensare tuttavia con il maggior danno
patito dalla convenuta, la cui eccedenza di fr. 12’817.-- è oggetto di domanda riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale, contestando l’ammontare del danno, come pure
l’esistenza di nesso causale con il ritardo di 3 giorni nel trasporto della
scavatrice alla destinazione stabilita.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di trasporto soggetto alle norme della Convenzione di Varsavia, e su
rimando di questa alle norme del CO sul contratto di trasporto, ha ritenuto che
l’attrice avrebbe correttamente effettuato le prestazioni richiestele dalla
convenuta, e potrebbe perciò chiedere la retribuzione delle tre fatture emesse,
e non solo delle due ammesse dalla convenuta, mentre l’avvenuto rinvio al
giugno 1992 della conclusione dei lavori sarebbe dovuto ad inerzia oppure negligenza
della convenuta stessa, che avrebbe avuto modo di terminare i lavori prima, o
comunque nonostante le nevicate del novembre 1991.
La
riconvenzionale sarebbe per sua parte fondata limitatamente al costo di fr.
1’296.-- relativo all’inutile salita sull’alpe di tre operai della convenuta il
giorno 6 novembre 1991, allorché la scavatrice per colpa dell’attrice non era
alla destinazione stabilita, mentre gli altri danni richiesti non
sussisterebbero.
E. Con
l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso
di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 8’817.--
oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe a torto riconosciuto all’attrice la remunerazione di tre
trasporti, quando due soli sarebbero bastati in caso di corretta esecuzione
dell’incarico.
Sarebbe
inoltre erroneamente stata negata l’avvenuta prova del danno patito dalla
convenuta. Essa non avrebbe dovuto versare risarcimenti per il ritardo al
proprio committente, ma avrebbe dovuto sopportare l’assottigliamento del
proprio margine di guadagno in misura equivalente all’aumento dei costi
causatole dall’attrice.
Sarebbero
inoltre infondate le tesi del Pretore in materia di nesso causale, avendo egli
ritenuto a torto la possibilità per la convenuta di completare l’opera nel
novembre del 1991 nonostante l’errore dell’attrice.
F. Delle
osservazioni 6 novembre 1996 dell’attrice, nelle quali essa chiede la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta ancora in questa sede avanza una pretesa di risarcimento danni
conseguente ad inadempienza della ditta attrice.
Nella
lettera del 14 febbraio 1992 (doc. P e doc. 12), inviata dopo aver ricevuto un
sollecito di pagamento, la convenuta ha affermato che l’errore nel trasporto
commesso dall’attrice avrebbe causato ritardo nell’esecuzione dell’opera,
ragione per cui “non pagheremo quindi nessuna vostra fattura fino all’incasso
da parte nostra del Municipio di __________ ”.
In
questa lettera non veniva tuttavia addotta l’esistenza di un danno.
Nella
lettera del 20 luglio 1992 (doc. 15) la ditta convenuta ha aggiustato il tiro,
precisando che nei giorni successivi avrebbe reso noto l’ammontare del danno
subito, che sarebbe stato compensato sull’importo delle fatture dell’attrice.
Il
19 agosto 1992 la convenuta ha esposto gli estremi dell’asserito danno (doc.
18):
-
fr.
1’296.-- costi di manodopera il 6.11.1991;
-
fr.
2’850.-- costi di manodopera e macchinari il 22.11.1991;
-
fr.
12’000.-- noleggio dello scavatore fino al 4.6.1992;
-
fr.
5’400.-- di maggior costo per l’esecuzione a mano della ricolmatura;
il
tutto per fr. 21’546.--.
Il
30 ottobre 1992 la medesima pretesa è stata esposta sotto forma di fattura
inviata alla ditta attrice (doc. 24), mentre nella risposta e riconvenzionale
del 28 aprile 1993 la convenuta ha infine affermato che essa “dovette
scombussolare completamente il programma di lavoro” il che avrebbe appunto causato
i predetti costi supplementari.
Con
l’appello (pag. 4), dopo che il Pretore ha quasi totalmente respinto la pretesa
risarcitoria, la convenuta afferma per la prima volta che il proprio danno
risiederebbe in una diminuzione del proprio margine di guadagno, per il fatto
che essa non avrebbe scaricato sul proprio committente i maggiori costi
sopportati, essendo essa vincolata nella fatturazione ai prezzi unitari fissi
previsti dal capitolato.
- Questa
Camera conferma appieno la valutazione pretorile, secondo la quale l’asserito
danno non esiste, oppure nella misura in cui esso esiste non è in una relazione
di causalità adeguata con l’agire dell’attrice.
2.1 La
pretesa di fr. 12’000.-- per l’asserito noleggio della scavatrice, ridotta a
fr. 8’000.-- in sede di appello (pag. 7) è manifestamente pretestuosa.
In
primo luogo la convenuta, come sarebbe stato ovvio in caso di effettivo
pagamento, non ha saputo fornire la prova documentale di tale danno, ovvero
quella dell’effettivo pagamento alla ditta __________ proprietaria del mezzo, o
anche solo quella della ricezione di una fattura a tal titolo.
Contrariamente
alla tesi della convenuta, tale grave (e incomprensibile) lacuna non può essere
sanata dalla sola affermazione del teste __________ (“La ditta __________ ha
dovuto pagare il noleggio sino a tale data”): il teste era in effetti un
assistente edile, che oltretutto neppure ricorda se all’epoca era dipendente
della convenuta o lavorava in proprio. In tali circostanze difficilmente si può
ammettere che egli abbia avuto una conoscenza diretta dell’avvenuto pagamento,
questione che il teste non ha peraltro esplicitamente affermato e spiegato, di
modo che anche dopo apprezzamento della sua deposizione non si può ancora
ritenere la prova certa dell’avvenuto pagamento da parte della convenuta di una
somma di denaro per il noleggio della scavatrice.
Del
resto, se pagamento vi fosse stato, non si vedrebbe per quale motivo la
convenuta dovrebbe accettare di ridurre la propria pretesa nei termini indicati
dal perito, dovendosi ammettere, in teoria, il suo diritto al risarcimento del
pregiudizio effettivamente subito.
Proprio
per la sua natura teorica -è in discussione un concreto danno emergente che la
convenuta afferma di avere subito, e non un suo ipotetico lucro cessante- la
quantificazione operata dal perito (punto 7, pag. 6) è del tutto inutilizzabile
ai fini di questa causa.
E
comunque, a prescindere dalla questione della sua effettiva sussistenza la
pretesa della convenuta è comunque del tutto fuori luogo: stabilito che la
scavatrice non le occorreva più __________, la convenuta per evitare il danno
non aveva che da chiederne l’immediato trasporto a valle all’attrice, così da
limitare la discussione alla sola spesa di questo trasporto.
2.2 Non
meno infondate sono le altre pretese della convenuta (fr. 2’850.-- per i costi
di manodopera e macchinari il 22.11.1991 e fr. 5’400.-- di maggior costo per
l’esecuzione a mano della ricolmatura), ritenuta anche la sua affermazione
secondo cui il danno si concretizzerebbe nel minor guadagno tratto dal
contratto con il comune di __________.
Risulta
infatti che per l’opera era stato preventivato un costo complessivo per le
opere da capomastro di fr. 128’530.--, mentre la liquidazione finale della
convenuta, integralmente accettata dal committente, è stata di soli fr.
113’546.80.
In
simili circostanze, ritenuto oltretutto che a mente delle parti contrattuali
l’esecuzione dell’opera presentava certamente delle incognite (come si deduce
dalla voce dell’offerta di ben fr. 36’000.-- per opere a regia), se la
convenuta ha realmente dovuto affrontare i due suddetti costi supplementari,
non si vede perché essa non avrebbe dovuto fatturarli al committente, visto che
anche in tal caso il preventivo sarebbe stato ampiamente rispettato (vi è
comunque nella liquidazione una posizione di fr. 10’200.-- per ricolmatura a
mano).
Stante
tale omissione, e ritenuti i contenuti del contratto con il Comune di
__________ la convenuta risulta perciò assai malvenuta nell’addurre pretese per
perdita o diminuzione di guadagno, essendo la stessa -sempre che esista-
riconducibile in primo luogo al suo stesso comportamento.
2.3 In
ogni caso, alla luce degli atti merita conferma anche l’assunto pretorile
secondo il quale non vi sarebbe un nesso causale adeguato tra l’errore commesso
dalla convenuta -che ha unicamente causato un ritardo di 3 giorni nell’inizio
dei lavori (dal 5 all’8 novembre 1991)- e l’asserito danno.
Questo
perché si deve ammettere che, pur considerato il maltempo dal 13 al 15
novembre, la convenuta ha avuto il tempo necessario a far sì che in occasione
del volo del 22 novembre fosse possibile posare il serbatoio nello scavo di
circa 75 mc.
A
fronte in effetti di uno scavo realizzato in due soli giorni (deposizione
__________ pag. 6), il fatto che a 7 giorni dalla cessazione delle
precipitazioni vi si trovassero ancora “della neve soffiata e un po’ di terra”
(deposizione __________ ibidem), depositati dalle predette precipitazioni, è
sicuramente ascrivibile a negligenza della convenuta medesima, che doveva
preparare con la necessaria cura la sede del serbatoio, e che perciò è da
ritenere l’unica responsabile della mancata conclusione dei lavori entro il
novembre del 1991, senza possibilità di rivalersi sull’attrice per le asserite
conseguenze del ritardo.
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 680.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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