AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1996.179
Data decisione, Autorità:
14.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00179
Lugano
14 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2698 della Pretura del
distretto di Riviera, promossa con petizione 30 giugno 1993 da
__________ rappr. da: avv. __________
contro
__________ rappr. da: avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
135’000.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
28’869.50 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale,
domanda ridotta a fr. 27’669.-- oltre interessi in corso di causa;
Il
Pretore con sentenza 25 luglio 1996 ha accolto la petizione per fr. 119’448.--
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 2 settembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale
per fr. 7’669.-- oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 28 ottobre 1996 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con il quale
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente
la petizione.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- se deve essere accolto l’appello adesivo
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto A. La convenuta nel 1991 ha
subappaltato all’attrice la posa dei rivestimenti in granito per un edificio
sito a __________, di proprietà della ditta __________
Ritenendo di avere
eseguito l’opera a regola d’arte, ad eccezione di un ritardo nell’esecuzione per
il quale essa non sarebbe responsabile, con la petizione l’attrice ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento del saldo della sua mercede
ammontante, ritenuti i pagamenti di alcune fatture intermedie, a fr. 135’000.--
oltre interessi.
B. Nella risposta del 6
settembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, addebitando
all’attrice il ritardo nel compimento dell’opera, il che avrebbe reso
necessario l’intervento di altre ditte per un costo di circa fr. 82’000.--,
somma che dovrebbe essere posta a carico dell’attrice. Ciò nonostante, alla
convenuta sarebbe stata addebitata dalla committenza una penale di fr.
40’000.--, importo che l’attrice sarebbe parimenti tenuta a risarcire, così
come fr. 1’200.-- per un trapano messo a sua disposizione dalla convenuta e mai
restituito.
Ritenuto infine che la
mercede richiesta dall’attrice sarebbe stata consensualmente ridotta, sarebbe
lei ad essere debitrice della convenuta in misura di fr. 28’869.50 oltre
interessi, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice ha
contestato la domanda riconvenzionale, precisando di aver ricevuto in appalto
solo la metà dell’opera di posa delle coperture in pietra, il che spiegherebbe
l’intervento sul cantiere di altre ditte, e ribadendo per il resto la
correttezza del proprio operato e la congruità della propria fatturazione.
D. La convenuta in corso
di causa ha ridotto la pretesa riconvenzionale a fr. 27’669.50 oltre interessi.
Le parti hanno per il
resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo le
richieste ed argomentazioni della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di
subappalto, ha ritenuto che all’attrice spetterebbe di principio una mercede
complessiva di fr. 372’810.-- (pari ai fr. 327’780.-- della fattura doc. M più
i fr. 45’030.-- della fattura doc. L), dai quali la convenuta potrebbe dedurre
fr. 171’998.-- di acconti già versati, fr. 63’800.-- per la posa dell’isolazione,
somma che peraltro l’attrice non ha preteso di imputare alla convenuta, e fr.
15’552.-- per la foratura delle lastre di pietra, opera eseguita direttamente
dall’attrice. Rimarrebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 119’448.--, dal
quale nulla potrebbe essere dedotto, non in particolare la pena convenzionale
stabilita dall’appaltatrice principale con la committente.
Dal che il parziale
accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.
F. Con l’appello la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 7’699.--
oltre interessi.
In primo luogo il Pretore
avrebbe a torto ritenuto provata la mercede dell’attrice in misura di fr.
327’780.-- sulla sola base delle fatture dell’attrice medesima, prive di
efficacia probatoria stanti le contestazioni della convenuta.
La pretesa di fr. 1’200.--
per il trapano non restituito sarebbe dimostrata dal conteggio doc. 5.
A torto, inoltre, il
Pretore non avrebbe ritenuto provato che le fatture di cui ai doc. 2 e 3
corrisponderebbero al costo degli operai inviati dalla convenuta sul cantiere
per accelerare i lavori, costo da addebitare all’attrice stante il ritardo nel
compimento dell’opera causato dalla presenza sul cantiere di un numero
insufficiente di operai.
Sempre a torto il primo
giudice avrebbe infine omesso di addebitare all’attrice fr. 20’000.-- relativi
alla parte di pena convenzionale per il ritardo a lei spettante.
G. Nelle osservazioni
del 28 ottobre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Nel medesimo allegato essa
si è aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio pretorile, chiedendone
la riforma nel senso dell’integrale accoglimento della petizione.
Il Pretore avrebbe a torto
dedotto dal credito dell’appaltatrice la pretesa di fr. 15’552.-- relativi alla
foratura delle lastre di pietra, dato che l’attrice avrebbe unicamente
fatturato al prezzo unitario pattuito i fori da lei effettivamente eseguiti.
H. La convenuta non ha
presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto 1. Sulla quantificazione della
mercede dell’attrice
1.1 L’attrice
procede nella presente causa per l’incasso delle fatture del 17 febbraio 1992
(doc. M) e del 31 marzo 1992 (doc. L).
Il
totale delle due fatture, senza computare la posizione di fr. 63’800.-- per isolazioni
di cui al doc. M che non è oggetto della lite, è di fr. 309’010.--.
Tolti
gli acconti di fr. 171’998.-- pagati dalla convenuta, rimane un saldo contabile
di fr. 137’012.--, dedotto in giudizio limitatamente a fr. 135’000.-- oltre
interessi.
Non
è controverso che è l’appaltatrice a sopportare l’onere della prova circa la
sussistenza del vantato credito per mercedi (art. 8 CC; II CCA 26 maggio
1996 in re P./H.).
1.2 Come
rettamente osserva la convenuta con l’appello, è pacifico che le fatture
dell’appaltatrice non possiedono da sole, in quanto atto unilaterale, una
particolare forza probatoria, ma rappresentano invece una semplice affermazione
di parte circa l’ammontare della mercede per l’opera eseguita.
1.3 Pur
trattandosi di una semplice affermazione di parte circa l’ammontare della
mercede, l’importo indicato dalla fattura diviene fedefacente nel caso in cui
esso non sia stato adeguatamente contestato dal committente.
Nella
fattispecie, la convenuta nei propri allegati introduttivi ha unicamente
sostenuto in proposito che il conteggi dell’attrice sarebbero stati “errati”
(risposta, punto 6, pag. 5), ”non corretti” (risposta, punto 7, pag. 6) e le
sue pretese “infondate” (risposta, punto 9, pag. 6; cfr. anche la duplica, pag.
4 “importi non dovuti”; pag. 5 “inaccettabilità dei conteggi”).
Siffatte
contestazioni sono però del tutto generiche, tanto da sembrare rivolte
unicamente al calcolo aritmetico della mercede, e da non scalfire
l’affermazione dell’attrice dell’esistenza della sua pretesa: la convenuta, in
effetti, non afferma mai che l’opera non sarebbe stata compiuta o che sarebbe
difettosa, non sostiene che l’attrice non si sarebbe attenuta ai prezzi unitari
pattuiti o avrebbe computato un numero eccessivo di ore di lavoro o di quantità
d’opera o che comunque la fattura sarebbe esagerata o riguarderebbe opere non
eseguite.
In
definitiva, da queste sole, vuote contestazioni della mercede richiesta non è
dato di capire i motivi per cui essa non sarebbe dovuta, così da dover ritenere
proceduralmente ammessa la stessa (art. 170 cpv. 2 CPC; II CCA 17
settembre 1993 in re T. SA/G.; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 170, n. 3).
Ovviamente
ciò non equivale all’ammissione del fondamento della petizione: anche se la
convenuta non ha sollevato specifiche contestazioni riguardanti direttamente la
quantificazione della mercede dell’attrice così come esposta nelle fatture in
atti, sussistono comunque tutte le sue altre contestazioni, che se ammesse
condurrebbero alla reiezione della pretesa dell’attrice.
Del
resto, in quest’ottica appare manifestamente infondata l’affermazione della
convenuta secondo cui la mercede spettante all’attrice sarebbe provata per i
soli fr. 12’330.50 da lei ammessi (appello, pag. 4). Tale importo è infatti
unicamente il risultato di un’operazione di sottrazioni che inizia dall’importo
di fr. 267’615.-- di cui al doc. 5, del quale si dirà più avanti, mentre molto
significativa in proposito è anche la lettera 30 dicembre 1991 della convenuta
all’attrice (doc. H) nella quale, quando l’opera era ancora lungi dall’essere
completata, veniva riconosciuto che ai lavori svolti corrispondeva la mercede
di fr. 236’670.--.
- Dell’esistenza di un
successivo accordo delle parti sulla riduzione della mercede spettante
dell’attrice
Secondo la convenuta, la
parti dopo l’emissione delle fatture avrebbero avuto un incontro, durante il
quale avrebbero raggiunto l’accordo di cui al doc. 5, per cui la mercede lorda
spettante all’attrice sarebbe stata di soli fr. 267’615.--, e il saldo in suo
favore, detratti gli acconti e determinati crediti della convenuta, di fr. 12’330.50.
L’onere della prova per questa affermazione, esplicitamente contestata
dall’attrice (replica, punto 8, pag. 6), spetta alla convenuta.
Il documento manoscritto
non reca la firma delle parti che ne sancisca l’approvazione del contenuto. Ne
segue che, indipendentemente dal fatto che esso sia stato allestito dall’una
piuttosto che dall’altra parte, oppure da entrambe, esso ha unicamente
costituito la base visuale della discussione che si è svolta, e che dal solo
documento non può pertanto essere desunto il consenso al suo contenuto della
parte che lo contesta.
La mancata firma del
documento esclude unicamente che esso possa valere da solo come prova
dell’accordo delle parti sul suo contenuto, ma non esclude però anche che un
simile consenso non possa validamente essere stato raggiunto in forma orale,
prova che andava fornita per mezzo delle testimonianze (o se del caso
dell’interrogatorio formale) delle persone che hanno partecipato a quella
riunione.
__________, direttore
della convenuta, afferma esplicitamente che “l’incontro nello studio della
__________ presente il sig. __________ avvenne per cercare di trovare una
soluzione, la quale però non fu raggiunta” (verbale, pag. 2).
__________, amministratore
e direttore della __________ ricorda il doc. 5, da lui definito “documento
d’intesa per la liquidazione dei rapporti __________ ” (verbale, pag. 6), ma
non sostiene che le parti avrebbero raggiunto consenso sul suo convenuto, ed in
generale afferma per contro che dopo ripetuti incontri non sarebbe stato
possibile trovare un accordo (verbali, ibidem).
__________ non è stato
sentito come teste, né gli è stato deferito l’interrogatorio formale.
La valutazione di queste
risultanze processuali non può che essere quella secondo cui il contenuto del
doc. 5 non è stato approvato dalla parte attrice.
Esso rimane perciò una mera affermazione di parte della convenuta, con la quale
non può essere provata la pretesa riduzione consensuale della mercede a fr.
267’615.--.
- Delle pretese compensatorie
della convenuta
Dall’esame degli atti
risulta che la convenuta motiva la propria resistenza alla pretesa dell’attrice
con le seguenti argomentazioni:
3.1 Pretesa di
fr. 1’200.-- per un trapano non restituito
Il Pretore ha
respinto la pretesa siccome non provata.
La
convenuta nel proprio gravame ritiene invece di aver fornito la prova del
fondamento della pretesa per mezzo del doc. 5 (appello, pag. 5, in alto).
Come
si è visto (consid. 2), il doc. 5 è in realtà sprovvisto di efficacia probatoria,
così che il giudizio del Pretore su questo punto merita piena conferma.
3.2 Pretesa
di fr. 82’184.95 (doc. 2.1, 2.2, 2.3, 3 + fr. 26’000.-- imputati alla convenuta
da __________) per il risarcimento del costo degli operai di terze ditte
inviati sul cantiere dalla convenuta
Questa
pretesa non è stata ammessa dal Pretore perché non sarebbe stato dimostrato che
gli interventi delle altre ditte hanno riguardato opere che dovevano essere
compiute dall’attrice, valutazione che la convenuta contesta con l’appello.
3.2.1 Va
in primo luogo rilevato che le motivazioni addotte dal Pretore sul tema sono
senz’altro condivisibili.
Da
una parte la convenuta (gravata dell’onere della prova) è di certo stata assai
superficiale nell’adduzione delle circostanze di fatto sulle quale dovrebbe
fondarsi il suo credito compensatorio.
In
pratica essa si è limitata a versare in atti quattro scarne fatture (doc. 2.1,
2.2, 2.3 e 3) di due ditte per complessivi fr. 56’000.-- e rotti, dalle quali
si evince unicamente che degli operai avrebbero effettuato delle ore di lavoro
sul noto cantiere, e a esigere ulteriori fr. 26’000.-- che essa avrebbe pagato
per il medesimo motivo a __________ (o che questa avrebbe dedotto dalle
spettanze della convenuta) dei quali si fa menzione unicamente nel predetto
doc. 5.
Non
esistono per contro bollettini di lavoro dai quali si possa evincere cosa è
stato fatto da questi operai, né alcuno di questi operai è stato sentito come
testimone sull’attività svolta.
Il teste
__________, che ha lavorato sul cantiere, afferma che:
“Mi
ricordo che c’erano stati dei problemi riguardo alla qualità del materiale, mi
ricordo di piastre rotte che hanno dovuto essere rifabbricate o sostituite
anche con delle macchine che abbiamo portato sul cantiere.
Mi
ricordo in particolare che c’erano stati degli operai ticinesi di altre ditte
che erano venuti sul posto per effettuare questi lavori di riparazione. A mia
conoscenza gli operai venuti dal Ticino non si sono occupati della posa delle
piastre ma come già detto delle opere di riparazione del materiale.”
Non dissimili
le dichiarazioni del capo-operaio __________:
“Mi
ricordo di due operai venuti dal Cantone Ticino ma non so per quale ditta
lavorassero. Questi si sono occupati soprattutto della collatura
dell’esecuzione dei fori e quando hanno finito questi lavori hanno fatto
qualche metro di posa. (...) Probabilmente il mese di novembre ci sono stati
altri 2/3 operai che sono stati sul cantiere 2/3 giorni. Anch’essi hanno fatto
dei lavori di collatura e hanno poi aiutato a posare delle lastre.”
In
assenza delle necessarie cognizioni tecniche di questa specifica materia, non è
nemmeno facile inferire quale operazione fosse contrattualmente a carico di
chi: è pacifico che la fornitura del materiale -si suppone, in buona fede, in
condizioni tali da essere pronto per la posa- era a carico della convenuta,
mentre la posa e la foratura erano a carico dell’attrice. In questo contesto
sembrerebbe che la riparazione del materiale danneggiato dovesse essere a
carico della convenuta, mentre “l’incollatura” non è per un profano a prima
vista attribuibile all’una piuttosto che all’altra parte sulla sola base delle
affermazioni delle parti medesime.
In
simili circostanze, non potendosi in alcun modo stabilire se, ed eventualmente
in quale ridotta misura le prestazioni degli operai inviati dalla convenuta
concernevano opere a carico dell’attrice, la pretesa compensatoria andrebbe
integralmente respinta già solo per questo motivo.
Analogo
discorso vale per la pretesa di fr. 26’000.--, somma che la convenuta avrebbe
corrisposto ad __________
Per
tale importo, in effetti, non esiste nemmeno una fattura, lo stesso risulta
solo dal doc. 5, privo come si è detto di efficacia probatoria, e dalle dichiarazioni
del teste __________, senza che tuttavia si possa ammettere siccome provato che
l’eventuale intervento avvenne al riguardo di opere contrattualmente a carico
dell’attrice.
3.2.2 Comunque,
anche nella non verificata ipotesi che la convenuta avesse provato che gli
operai da lei inviati (per quanto da lei remunerati) hanno effettivamente
eseguito lavori contrattualmente a carico dell’attrice, il suo diritto di
dedurre la relativa spesa dalla pretesa dell’attrice sussisterebbe solo qualora
si provasse anche che le opere eseguite da terzi sono state fatturate
dall’attrice.
Tale
prova tuttavia non sussiste. Il teste __________ afferma esplicitamente il
contrario (verbali, pag. 6, in fine) e del resto, come si è detto, la
fatturazione dell’attrice è da ritenere proceduralmente ammessa da parte della
convenuta.
3.2.3 In
via ulteriormente abbondanziale si deve inoltre osservare che anche se gli
operai inviati dalla convenuta avessero svolto mansioni di competenza
dell’attrice, questa non perderebbe automaticamente il diritto di fatturarle,
come afferma a torto la convenuta fondandosi sulle norme sull’indebito
arricchimento.
Infatti,
una volta appaltata l’opera, l’appaltatrice in difetto di una sua violazione
contrattuale (art. 366 CO) e in assenza di una revoca dell’appalto medesimo (art.
377 CO), l’appaltatore ha il dovere, ma anche il diritto di compiere l’opera e
di percepire la relativa mercede.
Dagli
atti non risulta che al momento in cui furono inviati gli operai l’attrice
fosse in mora nell’esecuzione o nella consegna dell’opera o di parti della
stessa nell’ambito del suo rapporto contrattuale con la convenuta.
Semmai
era la convenuta ad essere in mora nei confronti della propria committente, ma
questo, in assenza di analoga mora dell’attrice in ragione dei suoi accordi con
la convenuta, è irrilevante.
Si
potrebbe perciò pensare che se la convenuta inviò operai sul cantiere, seppure
con il consenso dell’attrice, ciò avvenne principalmente nel suo stesso
interesse, in particolare per evitare di incorrere nelle pesanti penali da lei
stipulate con la propria committente nel caso di superamento di termini di
consegna che, indipendentemente dalla loro conoscenza (e/o dalla conoscenza
delle penali) da parte dell’attrice, non la vincolavano in difetto di esplicita
pattuizione.
In
questo contesto sono perciò irrilevanti le corrispondenze tra la committente
__________ e l’appaltatrice generale __________ (doc. prodotti dall’avv.
__________ alle quali fa riferimento la convenuta. Nei suoi rapporti con
l’attrice risulta unicamente il doc. 6, sicuramente posteriore all’invio di
operai sul cantiere da parte della convenuta, e che perciò non può fondare la
responsabilità dell’attrice per questa circostanza.
3.3 Pretesa
di fr. 20’000.-- per il risarcimento della quota parte di penale a carico della
convenuta per la ritardata consegna dell’opera
La
convenuta imputa all’attrice la metà della penale da lei sopportata per il
fatto che essa sarebbe stata in mora sui termini di consegna da lei stessa
stabiliti nel doc. 6 (appello, pag. 11-14).
Il
Pretore ha respinto la pretesa in considerazione del fatto che le parti qui in
causa non avrebbero pattuito nei loro rapporti alcuna pena convenzionale per il
ritardo, il che è vero ma non risolve esaustivamente la questione.
Infatti,
benché non sia stata pattuita alcuna pena convenzionale, la convenuta in linea
di principio può comunque chiedere all’attrice il risarcimento di quanto da lei
pagato a terzi a tal titolo se tale pagamento è da ritenere in relazione di
adeguata causalità con una violazione contrattuale dell’attrice.
3.3.1 L’attrice
ha sostenuto di aver consegnato l’opera il 13 marzo 1992 (petizione, punto 8,
pag. 3; cfr. anche il doc. D).
Questa
precisa affermazione non è stata contestata al punto 8 della risposta (pag. 6),
che è del tutto silente sul tema, e di principio deve essere ritenuta ammessa (art.
170 cpv. 2 CPC).
Ai
punti 10 e 11 della riconvenzionale (pag. 7) la convenuta afferma che la
convenuta non rispettò il termine convenuto, cioè quello del doc. 6, il che è
vero, ma non esclude che la consegna possa essere avvenuta il 13 marzo 1992.
In
replica la data del 13 marzo 1992 è stata ribadita (punto 6, pag. 5), e di
nuovo essa non è stata contestata (duplica, punto 6, pag. 5).
3.3.2 La
data del 13 marzo 1992 non è conforme ai termini stabiliti dal doc. 6, che sono
peraltro gli unici che risultano nei rapporti tra le parti qui in causa.
Tali
termini non erano però imperativi: l’attrice ha in effetti esplicitamente precisato
che il loro rispetto era condizionato al verificarsi di condizioni
meteorologiche favorevoli.
Si
deve al contrario ritenere che esse siano state avverse (deposizioni
__________, pag. 3; __________, pag. 7; __________, pag. 9), così che,
essendosi verificata la condizione di cui al doc. 6, se ne deve concludere che
il solo decorrere dei termini di cui al doc. 6 non ha comportato l’automatica
mora dell’attrice nella consegna dell’opera.
Pertanto
la mora avrebbe potuto verificarsi solo a seguito della pattuizione di un nuovo
termine di consegna, adeguato in conseguenza delle avverse condizioni
climatiche, e di un’interpellazione della convenuta, il che non risulta essere
avvenuto.
Non
si può perciò ritenere che l’attrice sia stata in mora con la consegna, con il
che essa non deve risarcire l’eventuale danno.
3.3.3 Ci
si dovrebbe comunque chiedere se la mora dell’attrice, a prescindere dalle
considerazioni di cui al capoverso precedente, non sia già da escludere per il
solo fatto della mora della convenuta nel pagamento degli anticipi sulla
mercede e per i ritardi nella fornitura della merce da parte della convenuta
(cfr. l’ammissione di un ritardo di almeno 4 giorni a pag. 13 dell’appello,
ritardo evidentemente significativo nell’ambito di un’asserita mora di 13
giorni).
3.3.4 Inoltre
la denegata mora dell’attrice sarebbe di soli 13 giorni, mentre la quota di
pena convenzionale posta a carico della convenuta, anche se ridotta in sede di
trattativa, è stata calcolata sulla base di un ritardo di 6 settimane (doc. 7).
Si
porrebbe pertanto un problema di nesso causale tra l’eventuale mora
dell’attrice e il danno di cui la convenuta chiede il risarcimento.
Ne
deve conseguire la reiezione anche di questa pretesa della convenuta, e perciò
dell’intero suo appello.
- Sull’appello adesivo
L’attrice con l’appello
adesivo rivendica fr. 15’552.-- per i lavori di foratura delle lastre,
sostenendo di avere fatturato solo i fori da lei eseguiti.
Nonostante la fattura,
come si è visto, non sia stata realmente contestata, questa Camera, anche in
base a considerazioni di carattere equitativo, non ritiene di doversi
discostare dall’apprezzamento pretorile delle tavole processuali.
Ritenuto che la convenuta
ha effettivamente retribuito dei terzi con oltre fr. 56’000.-- per effettuare
lavori di preparazione del materiale (tra cui lavori di foratura) ma anche, in
misura non precisata, lavori a carico dell’attrice, pare adeguato ritenere
l’intera opera di foratura come eseguita dalla convenuta, e con ciò compensare
la parte di posa da lei effettuata, come pure il beneficio indiretto comunque
tratto dall’attrice dalla presenza di questi operai e il fatto che i “rinforzi”
(doc. 6) furono in qualche misura auspicati dall’attrice medesima.
Ne segue così la reiezione
anche dell’appello adesivo per il quale, visto che la convenuta non ha
presentato osservazioni, non si dà peraltro luogo all’attribuzione di
ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2
settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
2’450.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l e fr.
2’500.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà
all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo
28 ottobre 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
380.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
400.--
già anticipati
dall’appellante adesiva, restano a suo carico.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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