AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.172
Data decisione, Autorità:
30.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00172
Lugano
30 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.225 (inc. n. 7154) della Pretura di Locarno-Campagna promossa con
petizione 26 aprile 1994 da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
__________ patr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 13’299.-- oltre interessi a
titolo di risarcimento del danno conseguente a atto illecito e di torto morale;
Domanda avversata dal
convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 23 agosto 1996 ha accolto per fr. 8’300.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto,
che con atto di appello del 20 settembre 1996 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con le
osservazioni del 24 ottobre 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. In data 15 novembre
1993 il Procuratore Pubblico ha proposto per il convenuto una pena di fr.
300.-- di multa per il reato di lesioni semplici intenzionali, commesso il 14
maggio 1993 a danno del qui attore, costituitosi parte civile nel procedimento.
La proposta del
Procuratore Pubblico non è stata contestata dall’accusato.
B. Con la petizione che
ci occupa l’attore, in relazione alle lesioni subite per mano del convenuto, ha
chiesto la sua condanna al pagamento della somma di fr. 13’299.-- oltre
interessi, di cui fr. 6’799.-- per le spese delle cure dentistiche, fr.
2’000.-- per le spese di patrocinio nella procedura penale e fr. 4’500.-- a
titolo di torto morale, importo giustificato in particolare dalla inabilità al
lavoro durante alcuni giorni, nonché dall’insulto all’onore e alla dignità
connesso con l’aggressione in suo danno.
Nella risposta del 16
maggio 1994 il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli ha ridimensionato la
portata dell’aggressione all’attore e ha inoltre negato l’esistenza del danno o
comunque del rapporto di causalità con la pretesa aggressione. Sarebbe inoltre
eccessivo l’indennizzo richiesto per il torto morale.
Le parti hanno in seguito
mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della
parte avversaria.
C. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore ha esaminato le pretese dell’attore alla luce dei
requisiti posti dagli art. 41 e segg. CO, giungendo alla conclusione che quella
per spese dentarie sarebbe da accogliere interamente, quella per il patrocinio
penale sarebbe da ammettere per fr. 500.--, mentre il torto morale subito
dall’attore nelle concrete circostanze sarebbe quantificabile in fr. 1’000.--.
Da ciò l’accoglimento
della petizione per fr. 8’300.-- oltre interessi.
D. Con tempestivo
gravame datato 20 settembre 1996 il convenuto ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
In sintesi, il Pretore avrebbe
a torto ammesso l’esistenza del nesso causale tra i fatti del 14 maggio 1993 e
la rottura del ponte dentario del convenuto, l’indennità per torto morale
sarebbe eccessiva avuto riguardo alle circostanze del caso, e la pretesa per
patrocinio preprocessuale non sarebbe stata in alcun modo provata.
E. Delle osservazioni 24
ottobre 1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo l’art. 112
cpv. 1 CPC allorché, come nella specie, il leso si è costituito parte civile
nella procedura penale, la sentenza penale di condanna fa stato per
l’accertamento del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale.
E’ perciò vincolante in
questa procedura l’accertamento contenuto nel decreto di accusa del 15 novembre
1993 (doc. C), secondo cui il convenuto ha intenzionalmente cagionato un danno
al corpo dell’attore “colpendolo con pugni al volto”.
La critica dell’appellante
alla descrizione dei fatti ammessa dal Pretore contenuta al punto 1
dell’appello (pag. 2 e 3) è perciò irricevibile prima ancora di essere
infondata.
Rimane di conseguenza
acquisito che il convenuto ha sferrato “più pugni” al volto dell’attore.
- L’appellante insorge
contro l’attribuzione all’attore del pieno risarcimento delle spese dentarie,
contestando non già il danno di per sé, ma la decisione di ritenerlo
responsabile per tale danno (appello, pag. 4).
La censura è formulata in
termini giuridicamente impropri: l’appellante si esprime in termini di
“responsabilità”, intendendo con ciò negare non già la propria colpa, accertata
in maniera vincolante in sede penale, ma piuttosto l’esistenza di un nesso
causale adeguato tra il suo comportamento e il danno di cui si chiede il
risarcimento.
2.1 Il nesso di causalità
adeguata ai sensi dell’art. 41 CO è dato allorché il comportamento del presunto
danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune
esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF
112 II 442; II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm,
Berner Kommentar, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, La
responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.; Oftinger,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, pag. 72 e 73).
Il giudice confrontato con
il caso concreto deve chiedersi se è probabile che il fatto considerato abbia
prodotto un effetto del genere di quello avveratosi, se in altre parole il
risultato era oggettivamente prevedibile (DTF 112 II 442, 101 II 73).
Il comportamento della
vittima o di un terzo di regola non annulla il nesso di causalità adeguata tra
il comportamento del danneggiante e il danno, e questo anche nel caso in cui la
colpa del danneggiato o quella del terzo eccedano la colpa del danneggiante (DTF
112 II 41).
Questo perché anche quando
altre cause del danno si affiancano a quella imputabile al danneggiante, questa
rimane nondimeno adeguata fino a che essa può ancora essere ritenuta rilevante
(II CCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc.). Se invece essa viene messa
in secondo piano alla causa concomitante al punto da apparire, al confronto,
irrilevante, allora si parla di interruzione del nesso di causalità adeguata (DTF
116 II 524; Rep. 1988, pag. 277; Brehm, opera citata, n. 132 e
segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, opera citata, pag. 65).
2.2 Nel caso in rassegna
non vi può essere dubbio alcuno sull’accertamento del fatto che sferrare più
pugni al volto di una persona in occasione di un’aggressione costituisce,
secondo la comune esperienza, una causa più che adeguata per il verificarsi
della rottura di un ponte dentario (in questo senso la fattispecie in II CCA
16 agosto 1994 in re P./R., in cui con un unico pugno sono stati rotti tre
incisivi), accertamento del resto, che il convenuto nemmeno tenta di inficiare.
Egli ritiene tuttavia, a
torto, di poter trarre diritto dal fatto che la rottura del ponte dentario
dell’attore si sarebbe manifestata solo qualche mese più tardi, non avvedendosi
che -riservato il termine assoluto di prescrizione di cui all’art. 60 CO- la
questione è in realtà irrilevante.
A mente di questa Camera,
infatti, stanti le risposte peritali n. 1 e 3, e la deposizione del dott.
__________ cioè dell’unica persona che ha effettivamente esaminato il ponte
dentario rotto, il solo fatto che la rottura dello stesso si sia manifestata
solo a circa 5 mesi dall’aggressione nulla toglie -in assenza di altri elementi
di giudizio, nemmeno addotti dal resistente- all’accertamento del fatto che la
rottura è comunque stata innescata dall’unico evento traumatico subito
dall’attore, ovvero dall’aggressione del convenuto.
Stante la natura della
lesione (rottura completa dei tre perni di un ponte dentario praticamente
nuovo, da escludere con la normale usura, cfr. deposizione dott. __________,
pag. 8), e la possibilità teorica del fatto che essa si manifesti ad una certa
distanza dall’evento traumatico, non si può, in assenza dell’evidenza o anche
solo del sospetto di altre circostanze concorrenti con l’aggressione del
convenuto, interrompere e neppure attenuare la causalità dell’agire
dell’appellante.
- La riparazione del
torto morale presuppone da una parte una lesione dei diritti della personalità
quali la vita, l’integrità fisica e psichica, l’onore, ecc. (DTF 108 II
422 consid. 4b; Deschenaux/Tercier, opera citata, pag. 54; Brehm,
opera citata, n. 12 e segg. ad art. 47 CO), e d’altra parte un aspetto
soggettivo raffigurante la sofferenza fisica e psichica della persona lesa, di
modo che il risarcimento per torto morale è riconosciuto soprattutto in
relazione alle sofferenze fisiche e morali di considerevole entità (DTF
110 II 66, 102 II 224; Tercier, La réparation du tort moral, in:
Journées du droit de la circulation routière 1988, pag. 93; Brehm, opera
citata, n. 27 e segg. ad art. 47 CO).
A questo proposito si
ritiene ad esempio che il subire interventi chirurgici o una degenza
ospedaliera sia già sufficiente per dimostrare l’esistenza della condizione
legale della particolare gravità della sofferenza del leso (Brehm, opera
citata, n. 29 e segg. ad art. 47 CO; II CCA 20 dicembre 1989 in re
A./B.).
Nella determinazione
dell’indennità il giudice possiede un’ampia libertà di apprezzamento delle
circostanze (DTF 116 II 299, 115 II 32 e riferimenti), il che fa si che
l’autorità di appello interviene solo se la decisione così resa è
manifestamente ingiusta o iniqua (DTF 109 II 391; II CCA 18
febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 25 marzo 1992 in re R./P.S. e C. SA).
- Nel caso di specie
il leso a seguito di ripetuti colpi sferratigli al viso ha riportato ematomi
ritenuti guaribili in due settimane (doc. A) nonché la lesione, appalesatasi
solo in un secondo momento (cfr. consid. 2.2), della propria dentatura che ha
necessitato di un complesso lavoro di ricostruzione e di reimpianto del ponte
di quattro elementi installato da meno di un anno (doc. D, deposizione teste
dott. __________).
Già la sola necessità di
complesse cure dentistiche ha senza dubbio causato, a mente di questa Camera,
notevole disagio fisico e psichico all’attore, tanto da giustificare
l’attribuzione di un’indennità per torto morale.
Devono inoltre essere
adeguatamente considerati anche la sofferenza psichica del leso, causata non
solo dal danno all’integrità fisica ma anche al fatto di essere stato oggetto
di proditoria aggressione intesa a colpirne non solo il fisico ma anche la
personalità (cfr. l’art. 177 cpv. 1 CP che include le vie di fatto nel reato di
ingiurie), e l’elevatissimo grado di colpa dell’attore che ha agito
dolosamente, circostanza che anche nella giurisprudenza relativa all’attuale
art. 47 CO rimane degna di considerazione (Brehm, opera citata, n. 33 ad
art. 47 CO).
- In simili
circostanze è del tutto vano, e perfino temerario, tentare di negare l’esistenza
delle premesse per l’aggiudicazione, oppure l’ammontare di fr. 1’000.--
dell’indennizzo per torto morale, affermando che il convenuto avrebbe pagato
mediante la condanna penale (l’espiazione del reo è circostanza del tutto
disgiunta da quella della riparazione della sofferenza del leso) oppure
mediante “formali scuse”, proferite oltretutto, per evidenti esigenze di causa,
davanti agli agenti interroganti e non all’attore.
Vero è piuttosto che se
qualcuno può dolersi della commisurazione del torto morale, è l’attore e non
certo il convenuto: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Camera, in un
analogo episodio di aggressione proditoria mediante un unico pugno al volto,
che aveva però avuto conseguenze mediche più gravi, è stato ritenuto adeguato
un indennizzo per torto morale di fr. 4’000.-- (II CCA 16 agosto 1994 in
re P./R., confermata dalla ICCTF del 14 dicembre 1994), con il che,
fatte le debite proporzioni, un’indennità anche di fr. 2’000.-- non sarebbe in
questo caso stata considerata lesiva del potere di apprezzamento del Pretore.
- Il convenuto
contesta infine anche l’aggiudicazione all’attore di fr. 500.-- in risarcimento
delle spese di patrocinio nella procedura penale.
Anche questa doglianza è
infondata.
Non vi può infatti essere
contestazione sul fatto che l’attore ha saputo provare l’esecuzione da parte
del suo legale della prestazione -avvenuta a titolo manifestamente oneroso, e
la cui necessità non è più litigiosa- consistente nella redazione della querela
16 giugno 1993 (doc. B).
A tale prestazione,
documentata e quantificabile, non risulta aver fatto seguito la nota onorari
del patrocinatore. E’ tuttavia pensabile che ed ammissibile che essa non sia
ancora stata emessa in attesa della conclusione della procedura civile.
Ciò non osta a che il
Pretore potesse esprimersi sull’ammontare del danno senza ledere le norme in
materia di quantificazione del medesimo o di onere della prova.
Trattandosi della
quantificazione del valore della prestazione di un legale, non vi è, come
sostenuto dall’appellante, applicazione non pertinente dell’apprezzamento del
giudice previsto dall’art. 43 CO (o piuttosto dall’art. 42 cpv. 2 CO), ma bensì
quantificazione del danno in diretta applicazione dell’art. 31 TOA, di modo
che, a prescindere dalla motivazione adottata, la decisione del Pretore di
accordare un risarcimento di fr. 500.-- per le spese del patrocinio in sede
penale è del tutto corretta.
Ne segue la reiezione del
gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia
e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20
settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 330.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a l
e fr. 350.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attore fr.
700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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