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Numero d'incarto:
12.1996.159
Data decisione, Autorità:
18.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00159
Lugano
18 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle cause inc. no. CL.96.39 e CL.96.40 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promosse da
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
in materia di contratto di
lavoro che il Pretore, con unica sentenza del 3 settembre 1996, ha parzialmente
accolto condannando la convenuta a versare all’istante Fr. 7’500.- oltre
interessi al 5% dal 27 novembre 1994 per ore di lavoro straordinarie e Fr.
3’000.- quale indennità per disdetta abusiva.
Appellante l’istante il
quale, con appello 16 settembre 1996, chiede la riforma della sentenza
pretorile nel senso di accogliere le sue pretese riferite alle ore
straordinarie per Fr. 18’942.- oltre interessi e quelle relative all’indennità
per disdetta abusiva per Fr. 8’001.-.
Mentre la controparte, con
osservazioni 2 ottobre 1996, chiede la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
ha lavorato, quale autista, per la __________ dal marzo 1988 al 31 dicembre
1994, data per la quale il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di
lavoro.
-
Con
la prima domanda giudiziale l’istante ha chiesto la condanna della ditta
convenuta a versargli l’importo di Fr. 18’942.- quale compenso per ore
straordinarie effettuate negli anni 1992/1993 e, con la successiva istanza, ha
chiesto il versamento dell’importo di Fr. 19’999.- quale indennità per
licenziamento abusivo.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha riconosciuto che all’istante era
dovuta sia una remunerazione per ore straordinarie prestate che un’indennità
per licenziamento abusivo ed ha determinato, con equo apprezzamento delle
circostanze, in Fr. 7’500.- il compenso per il lavoro supplementare ed in Fr.
3’000.- l’indennità per disdetta abusiva.
-
L’istante
ricorre in appello contro la decisione del Pretore postulando il riconoscimento
dell’intera pretesa per ore straordinarie (in subordine limita la richiesta a
Fr. 12’767.-) e di un importo di Fr. 8’001.- per disdetta abusiva.
La
ditta convenuta, con le proprie osservazioni, chiede la reiezione dell’appello
a conferma della sentenza pretorile.
- Lavoro
straordinario
5.1. Il
Pretore ha riconosciuto che l’istante, durante la sua collaborazione con la
ditta convenuta, ha prestato ore di lavoro straordinarie e che le stesse non
gli sono mai state pagate. Ha poi rilevato che il conteggio allestito
dall’istante poteva essere indicativo ma che, in ogni caso, bisognava tener
conto della particolare attività professionale e del fatto che risulta
difficile valutare, per un autista, il carattere lavorativo o meno di tutte le
ore supplementari. Di conseguenza ha ritenuto equo ripartire il complesso delle
ore supplementari indicate dall’istante in un 50% di ore produttive e in un 50%
di periodi di pausa. Inoltre ha ancora dedotto, dall’importo pari alla metà di
quello reclamato, un ulteriore 20% in considerazione del fatto che la convenuta
aveva versato all’istante un’indennità di trasferta superiore a quella dovuta.
5.2. In
appello non è più controversa l’esecuzione di ore supplementari ma solo la loro
determinazione.
Relativamente
alla prova del numero delle ore supplementari che incombe al lavoratore,
occorre evidenziare che, qualora si stabilisca che il lavoratore ha
regolarmente eseguito, come in concreto, ore supplementari, il loro compenso
non è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di
queste sarà stimato applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (Rehbinder,
Berner Kommentar, ad art. 321 CO, pag. 143). La valutazione del Pretore che
dimezza le ore registrate dal lavoratore per tener conto dei periodi di pausa
non può essere seguita da questa Camera. Infatti è di comune esperienza che il
lavoro di un autista non è costituito dalla semplice guida del veicolo ma
anche, ad esempio, dalle operazioni di carico e scarico, dalla manutenzione del
veicolo, dalle attese ai valichi autostradali che non possono essere
qualificate quali pause di modo che ritenere che per ogni due ore di lavoro
supplementare registrato corrisponda un’ora di pausa effettiva non è conforme
ad un equo apprezzamento delle circostanze. Una riduzione di un terzo appare
più opportuna con la conseguenza che al lavoratore va riconosciuto un importo
di Fr. 12’628.- . Nemmeno può essere protetta la riduzione in funzione del
versamento di un importo superiore per indennità di trasferta giornaliera rispetto
ai minimi del CCL dal momento che non vi è prova di un accordo tra le parti, e
quindi della consapevolezza dell’istante, sul fatto che questo pagamento in più
dovesse andare a compensare le ore supplementari.
- Indennità
per disdetta abusiva
Secondo
l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve
all’altra un’indennità. Essa costituisce una sanzione punitiva (DTF 118
II 167; Rehbinder, op. cit., ad art. 336a CO N. 1) ed é stabilita dal
giudice avuta considerazione di tutte le circostanze ritenuto il massimo
equivalente a sei mesi di salario. Tra le circostanze di cui il giudice deve tener
conto in un caso concreto vi sono la situazione sociale e le possibilità
economiche delle parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che
ha ricevuto la disdetta, la gravità della colpa del datore di lavoro,
l’intensità e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta. È
comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un
potere di apprezzamento quanto più ampio possibile (FF 1984 vol. 2 pag.
543; Rehbinder, op. cit., ad art. 336a N. 4).
Questa
Camera ha riconosciuto un’indennità di 4 mesi di salario a favore di una
lavoratrice sottoposta all’iniqua pressione volta a farle rinunciare ad una
consistente parte (ca. il 30% in meno) del suo salario, formulata da una
datrice di lavoro molto solida economicamente, dopo cinque anni di attività (II
CCA 15 settembre 1994 in re R. c. M.P. AG); ad un operaio edile, da
vent’anni alle dipendenze di quel datore di lavoro, che aveva rifiutato di
sottoscrivere un accordo come quello invece accettato dal qui appellante é
stata riconosciuta un’indennità pari a tre mesi di salario (Rep. 1993,
193); é stata confermata la decisione del Pretore che aveva assegnato, un
importo pari a due mesi di salario a seguito di disdetta abusiva per aver
rifiutato una riduzione del salario non ratificata dalla Commissione
paritetica, dopo otto anni di lavoro (II CCA 1 dicembre 1993 in re P.
c. B.).
Ne
segue che, valutando tutte le circostanze del caso - in particolare il fatto
che la disdetta è stata data quale ritorsione per aver fatto valere le pretese,
legittime in sé, per ore supplementari e che il dipendente lavorava presso la
convenuta da più di sei anni - e sulla base dei precedenti giurisprudenziali,
l’indennità da corrispondere all’istante per la disdetta abusiva non può essere
inferiore a due mesi di salario, ossia a Fr. 7’400.- (due volte il salario base
come all’attestato del datore di lavoro per la Cassa disoccupazione, doc. F
nell’inc. CL.96.40).
- Le
ripetibili di prima e seconda istanza seguono i gradi di soccombenza reciproca
delle parti rispetto alle loro domande iniziali.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza
la sentenza 3 settembre 1996 del Pretore di Locarno-Campagna viene così
riformata:
- In
parziale accoglimento dell’istanza 27 novembre 1994 la __________ è tenuta a
versare a __________ l’importo di Fr. 12’628.- oltre interessi al 5% dal 27
novembre 1994.
§. Non
si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
§§. La
__________ è tenuta a versare a __________, l’importo di Fr. 300.- per parte di
ripetibili.
- In
parziale accoglimento dell’istanza 7 febbraio 1995 la __________ è tenuta a
versare a __________ l’importo di Fr. 7’400.-.
§. Non
si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
§§. __________
è tenuto a versare alla __________ la somma di Fr. 300.- per parte di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese nella procedura d’appello mentre la parte appellata
verserà all’appellante Fr. 300.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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