AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.140
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00140
Lugano
4 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.392
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 10
aprile 1996 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
intesa a contestare gli
elenchi oneri nella procedura di liquidazione n. __________dell'UEF di Locarno
e, per esso, dell'amministratore speciale del fallimento sig. __________,
avente per oggetto la realizzazione dei fondi n. __________, __________,
__________RFD di __________, di proprietà del fallito __________;
e sulla quale il Pretore, con
sentenza 4 luglio 1996, si è così pronunciato:
- La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è
ammesso:
A. al
no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri speciale della part. no.
__________RFD di __________, un credito di fr. 20'696.85 per contributi di
canalizzazione, interessi fino al giorno dell'asta e un credito di fr.
31'192.31 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta;
§. Dall'elenco
oneri speciale della part. no. __________RFD di __________ è stralciata l'iscrizione di fr. 5'385.60 per
tasse uso fognatura e l'iscrizione "grava pure la particella no.
__________RFD Comune di __________ ";
B. al
no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri speciale della part. no.
__________RFD di __________, un credito di fr. 36.- per l'imposta immobiliare,
interessi fino al giorno dell'asta;
§. Dall'elenco
oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, è stralciata
l'iscrizione di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, quella di fr.
31'192.31 per l'imposta immobiliare e quella di fr. 5'385.60 per le tasse uso
fognatura e l'iscrizione "ipoteca legale di complessivi nominali fr.
17'526.-- Grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________
";
C. al
no 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD
di __________, un credito di 391.48 per l'imposta immobiliare, interessi fino
al giorno dell'asta";
§. Dall'elenco
oneri speciale della part. no. __________RFD di __________ sono stralciate le iscrizioni di fr. 123.45
per tasse uso fognatura, fr. 39'938.90 per contributo sostitutivo posteggio,
fr. 7'421.70 per tassa esonero rifugio PCI e spese.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
1'800.-, da anticipare dalla parte attrice, sono a carico delle parti in
ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
Appellante la parte
attrice, che con atto di appello 15 luglio 1996 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di stralciare dagli elenchi oneri relativi alle part. n.
__________, __________, _________ (recte __________) RFD di _________ tutti i
presunti crediti d'imposta immobiliare insinuati dal Comune di __________;
mentre il convenuto con
osservazioni 2 agosto 1996 ha postulato la reiezione del gravame con protesta
di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. Nell'ambito
dell'allestimento della graduatoria del fallimento del signor __________ il
Comune di _________ ha notificato all'amministratore speciale del fallimento
diversi crediti di imposta per complessivi fr. 162'425.05. Quest'ultimo ha
iscritto i crediti di imposta notificati dal Comune negli elenchi oneri
speciali quali ipoteche legali ex art. 836 CCS e 183 LAC e meglio fr. 57'274.76
a carico della part. n. __________, fr. 57'274.76 a carico della part. n.
__________e fr. 47'875.53 a carico della part. n. __________RFD di __________.
B. Ritenendo
ingiustificata l'iscrizione dei crediti relativi alle imposte comunali, la qui
attrice ha avviato nei confronti del Comune di _________ un'azione di
contestazione degli elenchi oneri, con l'obiettivo di far depennare i relativi
crediti di imposta.
In particolare, con la
petizione l'attrice sosteneva che alla data determinante dell'apertura del
fallimento non esistevano né decisioni di tassazione cresciute in giudicato, né
conteggi per la quantificazione dell'ipoteca legale cresciuti in giudicato.
L'attrice negava inoltre
l'esistenza di una particolare relazione tra i crediti di imposta insinuati e i
fondi gravati, come espressamente richiesto dall'art. 252 cpv.1 LT.
Con risposta 19
aprile 1996 il Comune di _________ si è parzialmente opposto alla petizione,
ammettendo per le part. __________e __________RFD di _________ lo stralcio
dagli elenchi oneri contestati degli importi di fr. 5'835.60 (tassa uso
fognatura) e per la part. __________RFD di _________ lo stralcio di fr. 123.45
(tassa uso fognatura), di fr. 39'938.90 (contributo sostitutivo parcheggi) e di
fr. 7'421.70 (tassa esonero rifugi PC).
L'attrice, dal canto suo,
in sede di udienza preliminare ha riconosciuto l'importo di fr. 20'696.85 a
titolo di contributo di canalizzazione, che, come rilevato dal Pretore, andava
iscritto esclusivamente sulla part. __________RFD di __________, poiché per una
svista dell'amministratore speciale del fallimento era stato erroneamente
riportato anche sulla part. __________ RFD di __________.
C. Con sentenza 4 luglio
1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha stralciato
dall'elenco oneri relativo alla part. __________RFD di _________ l'iscrizione
di fr. 5'385.60 (tasse uso fognatura) e l'iscrizione "grava pure la
particella no. __________RFD Comune di __________ ", dall'elenco oneri
relativo alla part. __________RFD di _________ l'iscrizione di fr. 20'696.85
(contributi di canalizzazione), quella di fr. 31'192.31 (imposta immobiliare),
quella di fr. 5'385.60 (tasse uso fognatura) e l'iscrizione "ipoteca
legale di complessivi nominali fr. 17'526.-. Grava pure la particella no.
__________RFD Comune di __________ ", nonché dall'elenco oneri relativo
alla part. __________RFD di _________ l'iscrizione di fr. 123.45 (tasse uso
fognatura), quella di fr. 39'938.90 (contributo sostitutivo posteggio) e quella
di fr. 7'421.70 (tassa esonero rifugio PC).
Il Giudice di prime cure
in sostanza ha argomentato che, non essendo definitiva la tassazione, i crediti
d'imposta comunale avrebbero dovuto essere iscritti soltanto pro memoria
conformemente all'art. 63 RUF, ma che, essendo nel frattempo le decisioni di
tassazione 12 aprile 1996 (doc. 3) cresciute in giudicato, accordare
l'iscrizione pro memoria per poi procedere subito dopo alla collocazione
definitiva costituirebbe un formalismo eccessivo.
D. Con atto di appello
15 luglio 1996 l'attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
stralciare dagli elenchi oneri speciali anche i crediti d'imposta immobiliare
insinuati dal convenuto ed ammessi dal Pretore e più precisamente dall'elenco
oneri della part. no. __________RFD di __________
il credito di fr. 31'192.31, dall'elenco oneri della part. no.
__________RFD di _________ il credito di fr. 36.- e dall'elenco oneri della
part. no. _________ (recte __________) RFD di _________ il credito di fr.
391.48.
In particolare
l'appellante sostiene che la documentazione prodotta dal Comune di _________
(doc. 3) non prova né l'esigibilità del credito fiscale, né il diritto al
pegno sulla base della procedura prevista dalla LT. I conteggi per la quantificazione
dell'ipoteca legale comunale (doc. 3) sarebbero sprovvisti di firma, della
prova dell'avvenuta intimazione al debitore d'imposta, nonché del timbro di
crescita in giudicato. Mancherebbero inoltre le decisioni di tassazione
cresciute in giudicato.
L'appellante eccepisce
inoltre che, essendo la procedura di quantificazione dell'ipoteca legale stata
avviata soltanto il 12 aprile 1996, vale a dire dopo l'apertura del fallimento
e dopo la scadenza del termine di deposito della graduatoria, l'amministrazione
del fallimento, in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 RUF, avrebbe dovuto
respingere l'insinuazione oppure fissare al creditore un termine per presentare
i suoi mezzi di prova. Al limite, conformemente all'opinione di parte della
dottrina, l'amministrazione del fallimento avrebbe dovuto applicare per
analogia l'art. 63 RUF e registrare il credito nella graduatoria soltanto pro
memoria.
L'appellante ritiene
infine che il Comune di __________, non fosse più legittimato ad avviare la
procedura di quantificazione dell'ipoteca legale posteriormente al fallimento
del debitore di imposta (15 marzo 1995).
Delle osservazioni
2 agosto 1996 del convenuto, con cui si postula la reiezione del gravame, si
dirà, se del caso, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L'art. 836 CCS
stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i
rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità
l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e
del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237
con rif.).
In Ticino giusta l'art.
229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è
riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CC
(cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la
relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per
raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di
tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1
e 2 LT).
- Ci si potrebbe
innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di
contestazione dell'elenco oneri, sia o meno competente a decidere un
contenzioso di diritto amministrativo-fiscale, come quello che ci occupa. A
questo proposito va rilevato che il Tribunale federale, con sentenza 24 marzo
1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità
di vigilanza del Canton __________ in materia LEF (DTF 120 III 32), ha
mutato la giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito
ripetutamente confermata, concludendo che il Giudice del fallimento ha la
competenza formale per giudicare contestazioni dell'elenco oneri relative al
diritto pubblico nell'ambito di un'azione di contestazione della graduatoria.
In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato
abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento la
competenza sostanziale a decidere questioni -di diritto pubblico- riservate ad
altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era negata anche la competenza
formale poiché l'azione giudiziaria veniva considerata un'inutile complicazione
(DTF 48 II 228; 59 II 314; 63 III 60): lo stesso principio trovava
applicazione per le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti di
diritto pubblico (DTF 77 III 43).
Questo nuovo indirizzo
giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (II CCA 5
maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B.; II CCA 22 maggio 1995 in re G.M.
SA/Comune di G. e llcc.; II CCA 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.),
trova riscontro anche in parte della dottrina (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49, pag 313, N.
30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988. pag. 138;
critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, RDAT
1995/I, pag. 556 segg.).
Nel caso concreto ciò
significa che nell'ambito dell'azione di contestazione dell'elenco oneri il
Giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale
circa l'esistenza e l'ammontare dei crediti vantati dagli enti pubblici, e potrà
esaminare liberamente con il potere d'apprezzamento che gli è dato, se le
censure sollevate dall'attrice possano impedire il riconoscimento del beneficio
dell'ipoteca legale ai crediti fiscali. Va da sé che, trattandosi di un'azione
civile, la mancanza della prova circa l'esistenza, l'ammontare, e il grado del
credito per il quale si postula il beneficio dell'ipoteca legale andrà a carico
del convenuto, cui incombe l'onere della prova (art. 8 CCS; cfr. sentenze II
CCA citate; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, pag. 129).
Ciò premesso si può
senz'altro provvedere all'esame delle singole censure d'appello.
- Nella fattispecie in
esame l'appellante eccepisce che i conteggi per la quantificazione dell'ipoteca
legale comunale (doc. 3) sarebbero privi di qualsiasi valore probatorio, poiché
sprovvisti di firma, della prova dell'avvenuta intimazione, nonché del timbro
di crescita in giudicato.
3.1 Si osserva innanzitutto
che il fatto che i conteggi non siano sottoscritti dall'appellata non
pregiudica in alcun modo la loro validità, non essendo prescritto dalla LT che
essi debbano recare la firma dell'autorità fiscale che li emana.
3.2 Pure la censura
secondo la quale il comune appellato non avrebbe provato l'avvenuta intimazione
dei conteggi al debitore di imposta non può essere accolta in quanto
tardivamente formulata per la prima volta con l'appello e, di conseguenza,
irricevibile (art. 321 litt. b CPC).
3.3 Per contro è ben vero
che i conteggi prodotti dall'autorità fiscale comunale difettano
dell'attestazione di crescita in giudicato, contestazione che l'appellante ha
tempestivamente sollevato in sede di replica (cfr. verbale udienza preliminare
29 maggio 1996, pag. 1).
Mal si comprende come il
Giudice di prime cure abbia potuto, sulla base delle risultanze istruttorie,
affermare che le decisioni di tassazione (doc. 3; recte: "conteggi per la
quantificazione dell'ipoteca legale comunale") fossero cresciute in
giudicato. Qualora egli abbia proceduto, motu proprio, ad accertamenti in tal
senso ha manifestamente violato norme di procedura fondamentali quali gli art.
84 e 85 CPC. A mente dell'art. 85 CPC infatti il Giudice deve fondare il suo
giudizio soltanto sulle risultanze del procedimento. Dalle tavole processuali
non si evince in alcun modo che i succitati conteggi siano cresciuti in
giudicato, motivo per cui essi non possono essere considerati definitivi ai
fini del presente giudizio.
- Ma l’assenza di
prova della crescita in giudicato non permette ugualmente di giungere alla
conclusione semplicistica dell’appellante di stralciare tout court i crediti
relativi e le loro garanzie reali dagli elenchi oneri. Infatti l'ipoteca legale
sussiste dal momento in cui sono date le condizioni oggettive previste dalla
legge, indipendentemente dalla conclusione della procedura ordinaria di
tassazione (II CCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc,
pag. 8; Rep. 1991, pag. 532) e questa Camera ha già avuto modo di
statuire anche sulla competenza sostanziale del giudice del fallimento
allorquando la procedura fiscale di accertamento di un credito o del diritto
all'ipoteca legale non è terminata, ovvero è pendente, oppure non è ancora
stata avviata.
Nel primo caso, l'autorità
fiscale (amministrativa o giudiziaria) è già investita del contenzioso, onde -nel
quadro della prassi fin qui adottata- si attuerebbe l'indicazione contenuta in DTF
48 III 228 secondo cui la soluzione è offerta dall'art. 63 RUF.
In virtù di questa norma i
crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità
giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dapprima
registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di
speciale decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi
seguenti che, se il processo non viene continuato, il credito sarà, a secondo
dell'esito di quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella
graduatoria (cfr. anche Fritzsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale
procedura trova applicazione sia che al momento dell'apertura del fallimento il
procedimento amministrativo fosse già pendente, sia che invece non lo fosse
ancora (Pedroli, op. cit., pag. 554).
Il secondo caso
meriterebbe identiche conseguenze purché l'autorità fiscale abbia almeno
intimato una decisione d'imposizione suscettibile di reclamo per cui,
virtualmente, la procedura fiscale ben può considerarsi aperta (II CCA 5
maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B.).
-
È indiscutibile che
gli importi relativi all'imposta immobiliare -che è calcolata in funzione del
valore di stima dell'immobile stesso- abbiano una connessione particolare con
gli immobili di proprietà del fallito, per cui la relativa imposta, qualora
siano date le ulteriori premesse (crescita in giudicato dei conteggi), può
tranquillamente essere posta al beneficio dell'ipoteca legale (II CCA 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc, pag. 8; II CCA 27
settembre 1995 in re L.K./S.C.T, pag. 9).
-
Ne discende che, in
parziale accoglimento dell’appello, i crediti d'imposta immobiliare oggetto del
presente gravame, segnatamente fr. 31'192.31 (part. no. __________RFD
__________), fr. 36.- (part. no. __________RFD __________) e fr. 391.48 (part.
no. __________RFD __________) vanno registrati pro memoria giusta l'art. 63
cpv. 1 RUF nei rispettivi elenchi oneri, mentre per il credito di fr. 20'696.85
(contributi di canalizzazione), riconosciuto dall'appellante, viene confermata
l'iscrizione al no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri della part.
__________RFD di __________.
-
L’esito della
procedura d’appello non consente di derogare ala ripartizione di spese e
ripetibili così come giudicata dal Pretore che è fatta propria da questa Camera
anche con riguardo agli oneri della procedura di appello.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 15 luglio
1996 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
4 luglio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è
ammessa:
A. al
no. 1 (ipoteche) dell'elenco oneri speciale della part. no. __________RFD di
_________ l'iscrizione di un credito di fr. 20'696.85 per contributi di
canalizzazione, interessi fino al giorno dell'asta e la registrazione pro
memoria (art. 63 cpv. 1 RUF), nel medesimo elenco oneri, di un credito di fr.
31'192.31 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta;
§. Dall'elenco
oneri speciale della part. no._________ RFD di _________ è stralciata
l'iscrizione di fr. 5'385.60 per tasse uso fognatura e l'iscrizione "grava
pure la particella no. __________RFD di Comune di __________ ";
B. la
registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della
part. no. __________RFD di __________, di un credito di fr. 36.- per l'imposta
immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta;
§. Dall'elenco
oneri speciale della part. no. __________RFD di __________, è stralciata
l'iscrizione di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, quella di fr.
31'192.31 per l'imposta immobiliare e quella di fr. 5'385.60 per le tasse uso
fognatura e l'iscrizione "ipoteca legale di complessivi nominali fr.
17'526.-- Grava pure la particella no. __________RFD Comune di __________
";
C. la
registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della
part. no. __________RFD di __________, di un credito di fr. 391.48 per
l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta";
§. Dall'elenco
oneri speciale della part. no. __________RFD di __________ sono stralciate le iscrizioni di fr. 123.45
per tasse uso fognatura, fr. 39'938.90 per contributo sostitutivo posteggio,
fr. 7'421.70 per tassa esonero rifugio PCI e spese.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
1'800.-, da anticipare dalla parte attrice, sono a carico delle parti in
ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese della
procedura d'appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi
dall'appellante, restano a suo carico nella misura di ½ e per ½ sono poste a
carico del Comune di __________. Compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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