AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.134
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00134
Lugano
11 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. __________ della Pretura del distretto di Blenio, promossa con
petizione 12 settembre 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 34’386.70
oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera e risarcimento danni,
domanda aumentata a fr. 44’061.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
4’496.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Il
Pretore con sentenza 30 maggio 1996 ha accolto la petizione per fr. 20’493.40
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 24 giugno 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
per fr. 1’086.-- oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 19 agosto 1996 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui chiede
la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr.
32’239.65 oltre interessi;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
il 5 luglio 1990 (doc. A, B1, B2) ha appaltato al convenuto le opere da
capomastro previste dal preventivo doc. C contro la mercede ivi indicata,
calcolata in base a prezzi unitari, di fr. 47’366.--.
L’opera
è stata verificata in contraddittorio e consegnata nel dicembre del 1990,
l’attrice ha pagato acconti fino a concorrenza di fr. 40’000.-- (doc. B2 e B3).
B. Il
25 marzo 1991 l’attrice ha inviato al convenuto uno scritto raccomandato nel
quale lamentava il fatto di non aver ancora ricevuto la sua fattura dopo che la
verifica in contraddittorio aveva dimostrato l’inattendibilità del preventivo.
Il convenuto veniva pertanto diffidato in primo luogo a trasmettere entro il 3
aprile la propria liquidazione, ed inoltre “a fissare un appuntamento sul
cantiere per verificare i lavori mal eseguiti perciò inaccettabili” (doc. E).
Il
doc. E si è incrociato con la fattura 23 marzo 1991 dell’attore di complessivi
fr. 44’496.-- (doc. D), con la quale egli, dedotti gli acconti ricevuti,
esponeva un saldo in proprio favore di fr. 4’496.--.
L’attrice
ha nuovamente scritto al convenuto il 10 aprile 1991 (doc. F) per contestare la
fattura ricevuta: vi sarebbero discordanze sulle misure, i prezzi unitari non
corrisponderebbero a quelli del preventivo e vi figurerebbero lavori non
eseguiti. Alla lettera era allegato un conteggio, secondo il quale la mercede
del convenuto sarebbe di soli fr. 37’304.70.
Nel
post scriptum annesso al conteggio l’attore veniva nuovamente invitato a
fissare un appuntamento in loco per la verifica dei lavori male eseguiti “in
quanto alcuni compromettono la stabilità della costruzione” (doc. F, ultima
pagina).
Con
lettera 16 aprile 1991 (doc. G) il convenuto ha respinto ogni addebito, sia al
riguardo della sua fatturazione, che della qualità dell’opera fornita.
Con
scritto 18 aprile 1991 l’attrice ha indicato al convenuto che “il lavoro mal
eseguito è tuttora visibile e constatabile, la contestazione si riferisce alla
parte portante del tetto, e precisamente dei correntini alcuni dei quali non
appoggiano nemmeno sulla trave principale” (doc. H).
C. L’attrice
nel marzo 1992 ha commissionato ad __________ l’allestimento di una perizia
privata relativa ai difetti dell’opera (doc. N).
Sempre
su richiesta dell’attrice, si è proceduto all’inizio del 1993 all’erezione di
una perizia a futura memoria, costata complessi-vamente fr. 9’546.25 (doc. V4),
e dalla quale -nella migliore delle ipotesi per la committente- risulterebbe
l’esistenza di difetti eliminabili con una spesa di fr. 12’800.-- (cfr.
complemento di perizia 1° aprile 1993).
D. Con
la petizione l’attrice, adducendo la difettosità dell’opera, ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 34’386.70, di cui fr. 12’800.-- per
il minor valore dell’opera, fr. 500.-- per la rottura dei coppi sul colmo del
tetto, fr. 4’000.-- per patrocinio preprocessuale, fr. 9’546.25 anticipati per
la perizia a futura memoria e fr. 7’540.45 per gli interessi relativi al
credito di costruzione.
E. Nella
risposta dell’8 novembre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione, negando
qualsivoglia inadempienza da parte sua e di conseguenza ogni richiesta della
controparte.
L’attrice
sarebbe invece debitrice del saldo di fr. 4’496.-- oltre interessi sulla
fattura dell’attore, somma richiesta in via riconvenzionale.
F. L’attrice
con allegato di data 7 dicembre 1994 si è opposta alla domanda riconvenzionale.
In
sede di conclusioni essa ha rettificato la propria domanda condannatoria in fr.
34’515.15 oltre interessi, di cui fr. 2’695.30 di maggiori acconti pagati sulla
mercede del convenuto (pag. 6), fr. 20’000.-- per il minor valore dell’opera
(pag. 15), fr. 500.-- per i coppi (pag. 15), fr. 7’540.45 di interessi sul
credito di costruzione (pag. 16), fr. 3’779.40 per il patrocinio preprocessuale
(pag. 18).
A
questa somma sarebbero comunque da aggiungere i fr. 9’546.25 di cui alla
procedura di prova a futura memoria (pag. 17).
Il
convenuto ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
G. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha ritenuto che il convenuto abbia fornito un’opera
difettosa, e che i difetti sarebbero stati tempestivamente notificati
dall’attrice.
Il
convenuto dovrebbe perciò vedersi imputare il minor valore dell’opera per fr.
11’714.-- e dovrebbe inoltre rifondere i costi del patrocinio preprocessuale
per fr. 3’779.40 e pagare i costi della procedura a futura memoria
limitatamente a fr. 5’000.--, il tutto per fr. 20’493.40 oltre interessi, somma
per cui è stata accolta la petizione. Sarebbe per contro da respingere la riconvenzionale,
essendo già stato imputato il suo diritto al saldo della mercede (fr. 1’086.--)
nel calcolo del minor valore dell’opera.
H. Delle
argomentazioni dell’appello del convenuto, che postula la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
per fr. 1’086.-- oltre interessi, di quelle dell’appello adesivo dell’attrice,
che chiede l’accoglimento delle proprie richieste in misura di fr. 32’239.65
oltre interessi, come pure di quelle dei rispettivi memoriali di osservazioni,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Non
vi è contestazione sul fatto che il rapporto contrattuale esistente tra le
parti è qualificabile come appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena
lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato
dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La
mancata verifica o il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre
parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368
CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai
difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, Zurigo, 1996, opera citata, n. 2160).
Ove
i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano
stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti
stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve
in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, contrariamente a
quanto sostenuto dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 3, pag. 10), se è
accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile
circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi
tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II
CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S).
Per
quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei
difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che
il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1
CO).
Secondo
il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di
comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non
considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo
responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175, ripresa in: II CCA 26
febbraio 1996 in re A. SA/B.).
A
seconda delle circostanze, discende tuttavia dal principio dell’affidamento il
fatto che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione
contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei
difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 17 ad art. 367
CO).
- Nel
caso di specie il perito ha riscontrato tre distinte costellazioni di difetti
dell’opera, consegnata, come si è detto, nel dicembre del 1990:
-
debolezza
della struttura portante, bisognosa di rinforzo;
-
vari
difetti delle opere di copertura;
-
carenze
delle opere di isolazione.
E’
opportuno osservare che l’attrice fin dall’inizio è stata assistita da persona
sufficientemente cognita in materia edilizia, il signor __________, tanto da
essere in grado, ad esempio, di partecipare alla misurazione in contraddittorio
all’atto della consegna dell’opera e di allestire un proprio progetto di
liquidazione delle spettanze dell’appaltatore (doc. F).
- Ciò
nonostante, il primo accenno della committente all’esistenza di difetti
dell’opera risulta essere, secondo gli atti, quello contenuto nella sua lettera
all’appaltatore del 25 marzo 1991 (doc. E: “lavori mal eseguiti perciò
inaccettabili”).
Esso
è stato ribadito nella successiva lettera del 10 aprile 1991 (doc. F), ma
neppure in questo caso la committente ha enunciato i difetti rinvenuti, fatta
salva la sibillina indicazione del fatto che alcuni di essi comprometterebbero
la stabilità della costruzione.
Solo
con la lettera del 18 aprile 1991 (doc. H, pag. 2 in alto) l’attrice provvede
finalmente a descrivere almeno un difetto “visibile e constatabile”: “la
contestazione si riferisce alla parte portante del tetto, e precisamente dei correntini
alcuni dei quali non appoggiano nemmeno sulla trave principale”.
Nel
successivo scritto del 2 maggio 1991 (doc. I) l’attrice annuncia l’erezione di
una perizia privata “in quanto la struttura portante del tetto denota già sin
d’ora dei cedimenti”.
Nel
giugno del 1991 l’attrice si rivolge ad un legale, il cui primo scritto (doc.
L) è tuttavia del tutto silente sui difetti dell’opera, eccezion fatta (forse)
per la richiesta di “un’ultima verifica dei lavori eseguiti”, la quale dal
contesto della lettera sembra però essere stata intesa ai fini della corretta
determinazione della mercede, e non dell’identificazione dei pretesi difetti.
Neppure
il successivo scritto del legale accenna ad altri difetti (doc. M), e l’accenno
ad un’eventuale perizia giudiziaria è manifestamente rivolto all’accertamento
della mercede dovuta.
Il
31 marzo 1992 il perito privato incaricato dall’attrice ha rassegnato il
proprio referto (doc. N). Non vi è motivo, secondo l’ordinario andamento delle
cose, di ritenere che esso non sia pervenuto alla committente uno o due giorni
dopo quella data (analogo: II CCA 12 settembre 1996 in re W./P.), né
l’attrice adduce tale circostanza.
Il
referto contiene l’indicazione di tutti i difetti lamentati nella presente
causa, ed è stato trasmesso al convenuto con la lettera 13 aprile 1992 del
nuovo patrocinatore dell’attrice (doc. O), con la quale deve di conseguenza
essere ritenuta l’avvenuta notifica di ogni difetto.
- Posto
questo svolgimento dei fatti rilevanti, ci si deve chiedere se, ed
eventualmente in quale misura, vi sia stata valida notifica dei difetti, per
contenuto e tempestività.
4.1 La
raccomandata 25 marzo 1991 (doc. E) non costituisce valida notifica dei difetti
ai sensi del considerando 1, non essendo tale la generica comunicazione del
fatto che l’opera sarebbe difettosa, senza che vi sia (almeno) l’indicazione
dei difetti che in concreto si sarebbero riscontrati (Rep. 1993, pag.
200; Gauch, opera citata, n. 2130).
Ma
anche volendo considerare, contrariamente alla realtà, la lettera doc. E quale
notifica di difetti ai sensi dell’art. 367 CO, essa è senza dubbio intempestiva
nella misura in cui riguarda difetti per loro natura riconoscibili con
l’ordinaria verifica.
Infatti,
per costante giurisprudenza di questa Camera la notifica dei difetti deve di
principio avvenire nei giorni immediatamente successivi alla loro scoperta (per
tante: II CCA 12 settembre 1996 citata, 7 giugno 1996 in re F. snc/C.
SA), in difetto di che si ha, già solo per questo motivo, la perenzione di ogni
diritto dell’attrice relativo a difetti visibili dell’opera fornita dal
convenuto, conseguenza che deve pertanto trovare applicazione anche in questo caso.
4.2 Dal
post scriptum aggiunto al conteggio allegato alla lettera 10 aprile 1991
dell’attrice (doc. F) si apprende che fra “i lavori mal eseguiti” ai quali
faceva riferimento (senza menzionarli) la precedente lettera 25 marzo 1991
(doc. E), ve ne sarebbero stati anche alcuni (non menzionati neppure in questo
secondo scritto) che “compromettono la stabilità della costruzione”.
Se
ne deve concludere, non avendo la lettera doc. F fatto accenno a nuovi difetti
evidenziatisi dopo la precedente comunicazione, che i difetti alla struttura
portante del tetto erano noti all’attrice fin dall’epoca del primo scritto, di
modo che essi devono essere ritenuti inclusi in quelli per i quali è perento
ogni diritto.
4.3 La
lettera doc. H del 18 aprile 1991 costituisce, come si è detto, la prima
notifica di un difetto corretta dal punto di vista formale, nel senso che il
difetto viene finalmente indicato (parte dei correntini del tetto non
appoggiano sulla trave principale).
Tale
difetto era però, per ammissione dell’attrice, “visibile e constatabile” di
modo che tale notifica, effettuata ad oltre 4 mesi dalla consegna dell’opera, è
sicuramente tardiva.
4.4 La
rimanenza dei difetti è stata notificata solo con lo scritto 13 aprile 1992
(doc. O), al quale è stata allegata la perizia di parte datata 31 marzo 1992
(doc. N) che descrive i vizi dell’opera.
A
distanza di oltre due anni dalla consegna dell’opera è ovvio che ogni diritto
dell’attrice per difetti visibili non notificati in precedenza era ormai
decaduto.
L’attrice
avrebbe perciò dovuto fornire la prova del fatto che i difetti da lei
notificati erano insorti in un secondo tempo, o che gli stessi non erano
riconoscibili ad un primo esame.
Nessuna
di queste circostanze è però stata provata: i difetti, al contrario, sembrano
per loro natura essere piuttosto riconducibili a carenze costruttive iniziali
che non ad un successivo degrado dell’opera, e in nessun atto di causa -nemmeno
nei referti peritali- si afferma o si dimostra che essi non sarebbero stati riconoscibili
ad un primo, seppure attento esame.
In
assenza di tale prova, anche (e a maggior ragione) la notifica del 13 aprile
1992 è tardiva.
Abbondanzialmente
si rileva che essa sarebbe comunque tardiva anche se la perizia avesse
evidenziato l’esistenza di vizi occulti: a fronte del cenato obbligo di
notifica pressoché immediata (Gauch, opera citata, n. 2141: “sofort nach
ihrer Entdeckung ... Erklärungsfrist ist die Reaktionszeit, innerhalb welcher der
Besteller den Entschluss zur Mängelrüge fassen und ausführen muss”) non è in
buona fede ammissibile a tale distanza dal compimento dell’opera il tempo di
reazione di almeno 10 giorni intercorso tra la ricezione della perizia doc. N
da parte dell’attrice e la sua notifica al convenuto per mezzo della lettera
doc. O.
4.5 Il
risultato della totale perenzione per omessa o ritardata notifica dei diritti
della committente è per il resto perfettamente consono all’atteggiamento avuto
dalla committente all’inizio del contenzioso. In effetti, dall’attento esame della
corrispondenza risulta di meridiana evidenza il fatto che all’attrice non
premeva assolutamente la questione della difettosità dell’opera, inserita nel
contesto della lite semmai come argomento abbondanziale, ma piuttosto quella
del quantum della mercede.
La
committente, in particolare, si sentiva abusata per il fatto che le misurazioni
poste a base della fattura e i lavori ivi indicati come eseguiti non sarebbero
stati corrispondenti alla situazione reale e i prezzi unitari esposti non
corrispondevano a quelli pattuiti, dal che la sensazione di aver già pagato più
del dovuto e la minaccia del ricorso all’autorità penale (doc. E).
Se
ne deve concludere per la reiezione di ogni pretesa della procedente.
- A
questo stadio della lite non vi è più contestazione del fatto che la mercede
del convenuto corrisponda, come stabilito dal Pretore, a fr. 41’086.--
(implicito dalla richiesta dell’appellante di un saldo di fr. 1’086.--,
esplicite le osservazioni all’appello, pag. 2).
Nulla
osta di conseguenza all’attribuzione al convenuto del saldo di fr. 1’086.-- da
lui reclamato in questa sede.
Ne
seguono, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento dell’appello principale e la
reiezione di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC). Si giustifica tuttavia di attribuire al convenuto
un’indennità ridotta per ripetibili di appello, essendo lo stesso stato accolto
sulla base di considerazioni estranee a quelle sviluppate nel gravame.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
24 giugno 1996 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 maggio 1996 della Pretura del distretto di Blenio è
riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
La
domanda riconvenzionale è accolta e di conseguenza __________ è condannata a
pagare a __________ l’importo
di Fr.
1’086.- oltre interessi al 5% dal 23 aprile 1991.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’600.-- e le spese di fr. 250.--, da anticiparsi
dall’attrice, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà al convenuto fr. 4’500.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.--
b) spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 850.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà al
convenuto fr. 500.-- per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello
adesivo 19 agosto 1996 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà al convenuto fr. 400.-- per ripetibili dell’appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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